Posts Tagged Dl 31/5/2010 78
La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 4 settembre 2010
La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.
Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).
Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.
Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.
Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.
Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.
Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 29 agosto 2010
Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.
Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.
Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:
- le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili
- le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto
- i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero
- i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.
La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.
A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.
Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.
Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.
Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 11 agosto 2010
Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.
Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.
Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.
La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).
L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.
In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.
E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.
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La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 2 agosto 2010
Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).
La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:
- giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar
- tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente
- conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti
- conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.
In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.
Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.
In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.
Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.
(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)
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Il Tar Lazio sospende dal 30 luglio il pagamento dei pedaggi autostradali maggiorati
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 30 luglio 2010
A partire dal 1° luglio 2010, gli incrementi del pedaggio autostradale al casello – pagato durante i primi giorni di entrata in vigore delle nuove norme stabilite con la manovra anti-crisi http://www.questidenari.com/?p=2746 – hanno portato a pagamenti maggiorati per le vecchie tratte Anas e a pagamenti prima non dovuti nei raccordi che collegano le stesse autostrade ai grandi centri urbani.
Ad essere maggiormente colpiti dagli aumenti così stabiliti, che nei casi limite possono arrivare a +20% rispetto alle vecchie tariffe corrisposte dai conducenti dei mezzi pesanti, sono stati i pendolari, ovvero gli utenti che abitualmente, giorno dopo giorno, percorrono le tratte della società Anas per recarsi al lavoro e tornare a casa.
Ma dalla mezzanotte di oggi, grazie alla sentenza sospensiva dell’efficacia del decreto pronunciata dal Tar Lazio, e la cui applicazione si estende alle autostrade di tutta Italia, l’aumento del pedaggio non è più applicabile causa la mancata corrispondenza tra il pedaggio richiesto ed il beneficio per l’utenza in termini di servizio prestato.
In altri termini, secondo la prima sezione del Tar del Lazio, il pedaggio aumentato non costituirebbe una “tariffa” per un servizio erogato attraverso le infrastrutture, ma una “tassa” a fronte della quale non vi è una prestazione aggiuntiva di servizio da parte dell’Anas.
Fonte: IlMessaggero.it
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