Archivi tag: dl 138 2011

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011

Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.

Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.

Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).

(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)

(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la LEGGE 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)

Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con le modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha armonizzato l’imposizione fiscale delle rendite finanziarie, con decorrenza 1° gennaio 2012, uniformando al 20% la tassazione di tutti i redditi rivenienti dal possesso di conto corrente, conto deposito vincolato, pronti contro termine, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni d’investimento, polizze vita etc, con esclusione di alcune forme di investimento fra cui i titoli di Stato italiani ed esteri, sempre tassati al 12,5%, ed i buoni postali di risparmio.

Con riferimento ai redditi di capitale (es. interessi derivanti da depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, proventi derivanti da pronti contro termine su titoli, redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) e ai redditi diversi (es. plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni), l’art. 2 del D.L. 138 stabilisce nella misura del 20% le ritenute e le imposte sostitutive (6° comma). Sono esclusi:

–        i redditi di capitale ed i redditi diversi derivanti dal possesso di buoni postali di risparmio e titoli del debito pubblico italiani e dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (7°, lettere a) e b)), ed i redditi di capitale e diversi derivanti dall’apposita istituzione di piani di risparmio a lungo termine (7°, lettera d));

–        il risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare (8°).

Art. 2 – Disposizioni in materia di entrate

(omissis)

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di  cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 601 ed equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La nuova aliquota viene applicata sui redditi di capitale esigibili e sui redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 2, 9°).

L’aliquota unica del 20% vigente al momento dell’esigibilità o del realizzo è applicata per cedole e plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni, per dividendi e capital gain (10° comma) derivanti dalla vendita di azioni, per proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento ed Exchange Traded Fund.

Per altre tipologie di investimento soggette a regime transitorio, tra cui

–        obbligazioni e titoli similari (11° comma) emessi da banche e società (c.d. grandi emittenti) con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (es. obbligazioni bancarie, bond privati italiani ed esteri quotati),

–        gestioni patrimoniali (12° comma) e

–        polizze vita di tipo unit linked e index linked,

trova applicazione il criterio pro-rata temporis che associa il periodo di formazione del risultato alla corrispondente aliquota: aliquota vigente (12,5%, ovvero 27% per i bond privati con durata residua inferiore a 18 mesi) per i redditi maturati fino al 31/12/2011, nuova aliquota (20%) per i redditi maturati dal 1° gennaio 2012.

9. La misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

L’art. 2 del D.L. 138, al comma 27, disciplina la tassazione dei redditi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione imponendo l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sui guadagni derivanti da ciascun premio versato anteriormente alla data del 31/12/2011, a partire dal giorno di sottoscrizione della polizza.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera  g-quater), del testo unico delle imposte sui  redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l’aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se non si pongono dubbi per il trattamento degli interessi che, prodotti dalle somme depositate su conto corrente, maturano nell’anno 2011 e sono liquidati al 31 dicembre di questo stesso anno, né per il trattamento delle somme derivanti dallo scarto di prezzo dei pronti contro termine, citate espressamente dalla norma che prevede l’applicazione dell’aliquota unica in base al momento del pagamento senza considerare il periodo di maturazione, sembra potersi desumere che l’aliquota del 20% sarà applicata col principio dell’esigibilità anche per gli interessi derivanti dalle somme vincolate quest’anno su conto deposito e che andranno in scadenza nel 2012.

(continua http://www.questidenari.com/?p=5433)

(per l’imposta di bollo sul conto deposito si legga http://www.questidenari.com/?p=5636)

(sulla decorrenza per l’applicazione della nuova aliquota 20% stabilita dal Milleproroghe 2011 si veda “Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011”)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Bond Eni 2011/2017 collocato: rendimento del tasso fisso a 4,932%

Con l’avviso integrativo dell’8 ottobre scorso, Eni ha comunicato il collocamento dei bond a tasso fisso (ISIN IT0004760655) e a tasso variabile (ISIN IT0004760648) per i quali non si procederà a riparto.

Per entrambe le obbligazioni lo spread applicato è pari al 2,8%, la durata 6 anni, la data di emissione e godimento l’11 ottobre 2011 e la scadenza 11 ottobre 2017.

Le obbligazioni a tasso fisso (Eni TF 2011/2017) pagano cedola posticipata annua, calcolata aggiungendo lo spread al tasso mid-swap 6 anni (2,075%) rilevato il giorno 6 ottobre 2011, per un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875%. Considerata l’emissione dei titoli sotto la pari al 99,71% del loro valore nominale, corrispondente al prezzo di euro 997,10 per ogni obbligazione, il rendimento annuo lordo effettivo a scadenza sale al 4,932%. La conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 138/2011 comporta la tassazione col criterio pro-rata delle rendite finanziarie derivanti dal possesso di obbligazioni private quotate, secondo cui viene applicata l’aliquota del 12,5% sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 e l’aliquota del 20% sugli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il maggior carico fiscale, derivante dal passaggio alla nuova imposizione, è quantificato nella misura annua dello 0,365% circa in termini di minor rendimento del titolo Eni a tasso fisso.

Le obbligazioni a tasso variabile (Eni TV 2011/2017) pagano la prima cedola posticipata semestrale in data 11/04/2012, calcolata aggiungendo lo spread al tasso Euribor (con divisore 360) 6 mesi (1,765%) rilevato il giorno 7 ottobre 2011, per un tasso di interesse annuo lordo pari al 4,565%. I titoli sono emessi alla pari.

Decreto-legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011: limiti all’uso del contante, dei libretti di deposito e dei titoli al portatore; riduzione delle sanzioni per gli esercenti (art. 2, commi 4, 4-bis e 36-vicies ter)

Con la legge 14 settembre 2011, n. 148, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

L’art. 2 (Disposizioni in materia di entrate) del D.L. 138/2011, al comma 4, disciplina la riduzione del limite all’utilizzo consentito del denaro contante, dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e dei titoli al portatore in euro o valuta estera, per un valore dell’operazione inferiore ad euro 2.500 quando gli scambi di moneta avvengano senza il tramite delle banche, degli istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A.. Anche in caso di suddivisione dell’intero valore attraverso due o più pagamenti, detto limite è operativo per l’ammontare complessivo dei corrispettivi versati in ordine alla medesima operazione (frazionata).

Le norme antiriciclaggio, riguardanti pure i vaglia postali e cambiari, comportano gli obblighi di apposizione della clausola di non trasferibilità e di indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario in caso di emissione di assegni bancari, circolari e postali per importi almeno pari a 2.500 euro, ed il necessario mantenimento del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto dello stesso limite. In caso di trasferimento del libretto di deposito ad altro soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica), il possessore è tenuto a comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto e la data dell’operazione entro 30 giorni dal trasferimento.

Inoltre è slittato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore, aventi saldo non inferiore ad euro 2.500, devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti ad un importo non eccedente la stessa soglia.

A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2011 ».

La L. 148/2011, in sede di conversione, ha inserito nell’art. 2 il comma 4-bis: non sono applicabili le sanzioni pecuniarie amministrative (quantificate, in base allo strumento di pagamento e al tipo di infrazione, tra l’1% ed il 40% dell’importo trasferito, ovvero tra il 10% ed il 40% del saldo del libretto) relative alle violazioni compiute tra il giorno 13 ed il giorno 31 agosto 2011 che si siano sostanziate nel trasferimento di denaro contante, libretti e titoli al portatore, e nel possesso di libretti di deposito per importi mantenuti al di sopra del limite previsto e al di sotto della soglia precedentemente in vigore pari ad euro 5.000:

E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.

Infine il comma 36-vicies ter, aggiunto dalla L. 148/2011 all’art. 2 del D.L. 138/2011, dimezza le sanzioni in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e di documentazione in materia di imposte dirette e Iva (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto o indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) per gli esercenti imprese, arti e professioni aventi ricavi e compensi dichiarati inferiori a 5.000.000 di euro. La riduzione della sanzione è subordinata all’indicazione, in sede di dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Iva, degli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta e all’esclusione dell’uso del denaro contante per ogni operazione attiva o passiva effettuata nell’esercizio dell’attività.

Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, è consultabile all’indirizzo gazzettaufficiale.it (GU n. 216 del 16-9-2011; entrata in vigore del provvedimento: 17/09/2011).

(per la tassazione delle rendite finanziarie disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito con la L. 148/2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5361)

(per il successivo abbassamento del limite alla circolazione di contante e titoli al portatore introdotto dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

Eni TF 2011/2017 e Eni TV 2011/2017: obbligazioni a tasso fisso e variabile dal 14 settembre

Col tasso mid-swap a 6 anni che in questi giorni viaggia attorno al 2%, il tasso fisso sarebbe almeno il 3,8%. E con l’Euribor 6 mesi ieri all’1,72%, il tasso variabile sarebbe almeno pari al 3,52%.

Al lordo dell’imposizione fiscale vigente al momento del pagamento (20% dal 2012 se sarà convertito il D.L. 138/2011), l’entità della cedola delle nuove obbligazioni Eni, denominate in euro e con durata 6 anni, non dipenderà soltanto dalle quotazioni future dei tassi di mercato, ma anche dallo spread applicato (“forchetta” da 1,8% a 2,8%) in funzione delle richieste di sottoscrizione per ciascuna tranche:

–        Eni TF 2011/2017 per il tasso fisso parametrato al mid-swap 6 anni rilevato il 3° giorno lavorativo antecedente alla data di godimento (per ora, indicativamente, 11 ottobre 2011);

–        Eni TV 2011/2017 per il tasso variabile parametrato all’Euribor 6 mesi (con divisore 360) rilevato, per ciascuna cedola e relativo periodo di interesse, il 2° giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della relativa cedola.

Gli interessi posticipati saranno pagati a coloro che, dalle ore 9:00 di oggi 14 settembre fino alle ore 13:30 del 4 ottobre 2011 senza spese o commissioni di sottoscrizione, acquisteranno i bond per un lotto minimo pari a 2.000 euro, per 2 obbligazioni, con possibili incrementi di almeno un’obbligazione avente valore nominale di 1.000 euro. Per le domande di adesione raccolte fuori sede la scadenza è alle ore 17:00 del 27 settembre 2011, mentre per le domande presentate on line la raccolta per via telematica termina alle ore 17:00 del 20 settembre 2011.

I risparmiatori, al fine di valutare la convenienza a detenere obbligazioni Eni quotate sul MOT e rimborsate alla pari a scadenza del prestito, possono affidarsi alle previsioni degli operatori di mercato in materia di tassi fissi e variabili, tutte in ribasso per i prossimi mesi; contestualmente, i risparmiatori possono paragonare i rendimenti offerti da detti strumenti finanziari, al netto dell’imposta di bollo su deposito di titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, a quelli di altri titoli obbligazionari, governative o corporate, aventi durata residua pari (o prossima) a sei anni e stesso giudizio (rating) sull’affidabilità dell’emittente.

Le obbligazioni a tasso fisso (Codice ISIN IT0004760655), con pagamento della cedola annuale, saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo compreso tra il 99% ed il 100% del loro valore nominale (emissione sotto la pari); le obbligazioni a tasso variabile (Codice ISIN IT0004760648), con pagamento della cedola semestrale, saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale (emissione alla pari).

Ulteriori dettagli dal prospetto informativo che è possibile scaricare (in formato pdf) all’indirizzo obbligazioni-2011.eni.com.

(per l’incremento dell’ammontare dell’offerta pubblica di sottoscrizione comunicata da Eni il 4 ottobre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5245)