Archivi tag: diretta

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)