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Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)

Il D.L. 201/2011, convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, al comma 1 dell’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” reca disposizioni che, dal 1° gennaio 2012, estendono a tutte le parti comuni degli edifici residenziali la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate, fino alla somma di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Stesso beneficio spetta in relazione agli interventi

–        “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”;

–        necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche quando la dichiarazione dello stato di emergenza sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma;

–        per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” e “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”;

–        relativi alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, “alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico” e alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (fonti rinnovabili di energia);

–        “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, qualora gli stessi interventi siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente”, comprendano interi edifici e, per i centri storici, vengano “eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

–        “di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”.

Tra le spese elencate sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Nell’ordine del 36% del valore degli interventi eseguiti – che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o assegnazione, e comunque entro il limite di 48.000 euro – la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per gli “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Se gli interventi elencati rappresentano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni passati, si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni ai fini del computo della soglia massima delle spese per la detrazione.

La detrazione, “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%”, viene ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La modifica del 4° comma dell’art. 4 estende la detrazione fiscale del 55% “alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

(per l’aumento della detrazione stabilito dal Decreto Sviluppo: “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico“)

Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro il 31 marzo 2011

La legge 220/2010 ha stabilito la proroga al 31/12/2011 del termine per la detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili (http://www.questidenari.com/?p=3433).

Pertanto coloro che nel corso del 2010 hanno dato inizio a detti interventi sugli edifici esistenti, ancora in atto nell’anno corrente 2011, sono tenuti ad inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate al fine di usufruire della detrazione dall’imposta lorda del 55%.

La comunicazione, da effettuarsi mediante modello approvato con provvedimento direttoriale del 06/05/2009 e relativa alle sole spese sostenute nel 2010, dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2011 esclusivamente con modalità telematica per rendere fruibile lo sconto dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, ovvero prima della fine dei lavori e della comunicazione all’Enea.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione”.

E’ possibile scaricare il provvedimento ed il modello (pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

Finanziaria 2011 – Detrazione 55% per riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 47-bis)

Si riporta il contenuto del comma 47-bis relativo all’articolo 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Comma 47-bis – Le disposizioni di cui sotto si applicano anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, e la detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge n° 296 del 27/11/2006.

Per le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

(per gli aggiornamenti sugli accertamenti fiscali – Legge di stabilità 2011 – si legga http://www.questidenari.com/?p=3441)

(per la comunicazione telematica finalizzata alla detrazione, da inviarsi entro il 31 marzo 2011 per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta, si legga http://www.questidenari.com/?p=3752)

La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010

La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.

Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).

Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.

Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.

Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.

Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.

Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).