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Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile

(continua da “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo”)

Tra le varie novità introdotte dalla normativa, nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di cessione (vendita o trasferimento per atto tra vivi) prima che sia trascorso l’intero periodo di agevolazione fiscale, è stata prevista la facoltà riconosciuta al venditore di scegliere se continuare ad usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate oppure trasferire il diritto all’acquirente/persona fisica dell’immobile (ipotesi che si realizza automaticamente in assenza di indicazioni contenute nell’atto di compravendita). In caso di decesso dell’avente diritto, invece, il bonus si trasmette per intero all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non può essere cumulata con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni relative al risparmio energetico.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

In particolare, dalla ricevuta del bonifico bancario o postale deve risultare con precisione il riferimento normativo inserito nella causale “bonifico per lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986”; infatti le Entrate, in risposta all’interpello n. 901-184/2013 (protocollo 2013/41381), hanno escluso la validità della causale del bonifico indicante il generico riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La stessa risoluzione della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte, tuttavia, ha ammesso il carattere descrittivo per la causale (es. “detrazione del 50% per spese di manutenzione straordinaria”) che pone l’operatore di banca o Poste in condizione di comprenderne il contenuto al fine di trattenere la ritenuta d’acconto sull’importo pagato; se invece la trattenuta non viene effettuata, l’omissione è imputabile al contribuente che, compilando il bonifico in maniera inappropriata, ha impedito la corretta codifica del versamento. Pertanto, in luogo della precisa norma, è consentita l’indicazione della disposizione che ha regolato la detrazione del 36% fino al 31/12/2011 (art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449), ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art. 4, 1°, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

In caso il bonifico non presentasse i requisiti descritti, ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, si renderebbe necessario procedere alla disposizione di un nuovo bonifico recante i dati corretti e regolare i flussi di pagamento col soggetto beneficiario (per approfondimenti sui contenuti della “risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012” si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico”).

Le spese che non vengono liquidate a mezzo bonifico (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con diverse modalità.

Quando diversi soggetti sostengono la spesa ed intendono tutti usufruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate. Se il bonifico contiene indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13/05/2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto devono riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.

In aggiunta, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

(continua “Detrazione 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi con bonifico, carta di credito o bancomat fino al 31 dicembre 2013“)

Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo

(continua da “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura”)

Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spettano le detrazioni figurano:

–        quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. In particolare, il beneficio riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

–        quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

–        gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

–        gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico e al conseguimento di risparmi energetici.

Il compimento di interventi finalizzati al risparmio energetico è assimilato alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013) installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (i.e. usi domestici e usi di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, etc.).

Tra le altre spese ammesse ai fini dell’agevolazione vi sono quelle per la progettazione, per le prestazioni professionali, per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71), per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, nonché l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori.

Specificamente, sono ammesse le spese sostenute per gli interventi di:

–        manutenzione ordinaria che riguardino le sole parti comuni (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale) come il suolo su cui sorge l’edificio residenziale situato nel territorio dello Stato, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i portici, i cortili, gli ascensori e le fognature. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio attiene all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio e spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile, “a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”;

–        manutenzione straordinaria relativi a opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici (purché non producano variazioni dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari o cambiamenti nella destinazione d’uso). Ad esempio l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico;

–        ristrutturazione edilizia, tra i quali vi sono quelli finalizzati a trasformare un fabbricato facendolo divenire diverso dal precedente (tutto o in parte), purché non si realizzi la demolizione e ricostruzione con ampliamento (definita “nuova costruzione” a cui non spetta il bonus) e con la precisazione che, in caso la ristrutturazione avvenisse senza demolire l’edificio ma con l’ampliamento dello stesso, la detrazione spetterebbe solo per le spese riguardanti la parte esistente (l’ampliamento configura “nuova costruzione”). Ad esempio la demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici con ampliamento di superfici e volumi esistenti.

Inoltre i contribuenti che realizzano opere di ristrutturazione e/o costruzione della loro abitazione principale possono detrarre dall’Irpef gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari nella misura del 19% sull’importo massimo di 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta purché:

–        il mutuo venga stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;

–        l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;

–        il contratto di mutuo venga stipulato dal soggetto che sarà possessore dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In merito alla detrazione d’imposta riservata agli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, le Entrate hanno specificato il caso particolare in cui l’atto definitivo di acquisto venga stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti: la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato il compromesso di vendita da cui risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Detta condizione si considera realizzata se il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in orario antecedente a quello della stipula stessa.

(continua “Causale del bonifico per spese di ristrutturazione e codice fiscale del beneficiario. Trasferimento della detrazione per vendita dell’immobile“)

Legge di stabilità 2013: Tobin Tax

(continua da “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze”)

Il comma 491 introduce la Tobin Tax con la definizione dell’imposta pari allo 0,2% sul valore delle transazioni finanziarie, inteso come valoredel saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato”.

E’ soggetto all’imposta il trasferimento della proprietà (escluse successione e donazione) di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al 6° comma dell’art. 2346 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti, viene corrisposta riducendo della metà l’aliquota per i trasferimenti effettuati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (quindi: 0,1% in Borsa e 0,2% sui mercati Over The Counter).

E’ soggetto all’imposta anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni, mentre rimangono escluse le “operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione”.

Il comma 492 stabilisce in misura fissa, da un minimo di 2,5 centesimi di euro ad un massimo di 100 euro in base al valore nozionale del contratto ed al tipo di strumento derivato, l’imposta applicata per le operazioni su

        strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al precedente comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma;

        valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

Se le operazioni descritte prevedono regolamento a mezzo trasferimento di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento stesso della proprietà è soggetto ad imposta nella misura e con le modalità indicate al comma 491.

Il comma 494 individua i soggetti passivi del tributo: l’imposta sulle transazioni aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l’imposta sulle operazioni in derivati è dovuta da entrambe le controparti.

Obbligate al versamento sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (art. 18 del DLgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), nonché gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle stesse operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati, “l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi ovvero della conclusione delle operazioni sugli strumenti derivati.

Viene introdotta dal comma 495 l’imposta che, con l’aliquota dello 0,02%, colpisce il controvalore degli ordini annullati o modificati – al di sopra di una soglia numerica stabilita e nel corso di una giornata di borsa – relativi ad operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Sono definite negoziazioni ad alta frequenza quelle generate “da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini”, dove le decisioni vengono assunte in un intervallo temporale non superiore al mezzo secondo.

L’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini (comma 496).

Il comma 497, infine, stabilisce che l’imposta relativa ai trasferimenti di cui al comma 491 e l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli stessi trasferimenti si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013; per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati, invece, la decorrenza è fissata al 1° luglio 2013.

Per l’anno 2013 l’imposta sui trasferimenti di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (cfr. comma 491, 1° periodo), è fissata nella misura dello 0,22%, mentre è fissata allo 0,12% l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. comma 491, 6° periodo).

L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 500 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data”.

Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta

(continua da “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

Il contribuente, in relazione all’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, beneficia di una detrazione pari ad € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è occupata da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno nella stessa misura ed in proporzione al periodo di tempo durante il quale la stessa destinazione si verifica.

Esempio 8: a ciascuno dei due comproprietari (al 25% e 75%) dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente per l’intero anno, spetta la detrazione per 100 euro.

Si noti che uno dei comproprietari dell’Esempio 8 non sarebbe beneficiario della detrazione e applicherebbe l’aliquota ordinaria se non avesse residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, mentre soltanto all’altro spetterebbe la detrazione nella misura intera di euro 200 e l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Per il 2012 (e 2013), in aggiunta alla detrazione, è prevista una maggiorazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni – che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che conferisce diritto alla maggiorazione stessa, senza alcun riguardo alla condizione “fiscalmente a carico”. Dato che la maggiorazione non può superare € 400, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 600.

Si computa il mese intero per la nascita di un figlio se dopo la nascita trascorrono almeno 15 giorni durante il mese stesso (es. marzo: il mese è computato se la nascita avviene dal giorno 1 al giorno 16).

Si computa il mese intero per il compimento del 26-esimo anno di età di un figlio se il compimento stesso si verifica a partire dal 15° giorno del mese.

Esempio 9: se il contribuente ha un figlio che compie 26 anni il 14 marzo, la maggiorazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Esempio 10: ai coniugi proprietari (ognuno al 50%) della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, spetta una maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni che ugualmente risiede e dimora.

Esempio 11: se due conviventi sono proprietari della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente assieme al figlio di lei, soltanto alla convivente proprietaria al 20% spetta la maggiorazione di euro 50 per il figlio di età non superiore a 26 anni.

Esempio 12: al proprietario dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente (non proprietaria) e due figli aventi età non superiore a 26 anni, spetta la maggiorazione di euro 50 per il solo figlio di entrambi.

Esempio 13: al convivente proprietario dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla convivente proprietaria, al figlio di entrambi e alla figlia della sola convivente, spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio di età non superiore a 26 anni; alla convivente spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio e la maggiorazione di euro 50 per la figlia di età non superiore a 26 anni.

Esempio 14: soltanto all’unica proprietaria dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla figlia di età non superiore a 26 anni e al figlio di quest’ultima, spetta la maggiorazione di 50 euro.

L’imposta dovuta è pari all’imposta lorda al netto della detrazione e delle maggiorazioni eventualmente spettanti. Se nell’Esempio 4 si aggiunge l’informazione che il proprietario di abitazione principale risiede e dimora assieme a due figli minorenni, si ottiene

Esempio 15: l’imposta dovuta dal proprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’abitazione principale (rendita 1000) assieme a due figli di età non superiore a 26 anni è pari ad euro 372,00.

IMU lorda – detrazione – maggiorazione x 2 = imposta dovuta

672 – 200 – 50 x 2 = 372

(continua “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24“)

(per gli aumenti delle detrazioni per i figli a carico: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi

(continua da: “Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale”)

La Circolare n. 3/DF, richiamando l’art 13, 2°, del D.l. 201/2011, considera pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;

C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;

C/7: tettoie

nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, ovvero fino ad un massimo di tre pertinenze ivi compresa quella iscritta in catasto con l’abitazione principale. In base alla Circolare, inoltre, se due o più pertinenze rientrano nella stessa categoria, il contribuente ha facoltà di scelta tra le stesse in merito all’applicazione dell’agevolazione, fermo restando il suddetto limite di 3 unità complessive alle quali applicare l’aliquota dello 0,4%.

Esempio 6: se esistono tre pertinenze di cui una in categoria C/2 e due in categoria C/6, il contribuente applicherà le agevolazioni alla prima pertinenza e ad una (a scelta) delle due accatastate in categoria C/6, rimanendo la pertinenza esclusa assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esempio 7: due pertinenze accatastate assieme all’unità ad uso abitativo con rendita unitaria e inscindibile, entrambe classificate in categoria C/2 se fossero accatastate separatamente, consentono al contribuente di beneficiare dell’agevolazione (al massimo) per un’altra pertinenza classificata in C/6 o alternativamente in C/7.

Nell’ipotesi dell’esempio 7, e sempre nel rispetto del limite di tre unità, il chiarimento della Circolare rende flessibile la disposizione del numero massimo di pertinenze per ogni categoria, non più limitato ad una sola unità quando si verifica che più pertinenze (due, o anche tre come sembra corretto interpretare) sono accatastate assieme all’abitazione.

(continua “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)

Istruzioni Imu 2012: moltiplicatori ed esempio di calcolo dell’imposta lorda per abitazione principale

(continua da “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Per determinare la base imponibile Imu occorre individuare la rendita catastale dell’immobile (reperibile anche dal sito web dell’Agenzia del Territorio) vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione (2012), rivalutarla del 5% e moltiplicarla per un coefficiente (moltiplicatore) che varia in base alla categoria catastale:

• 160 per i fabbricati di categoria da A/1 a A/9, C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie e posti auto scoperti);

• 80 per i fabbricati di categoria A/10 (uffici) e D/5 (banche e assicurazioni);

• 55 per i fabbricati di categoria C/1 (negozi);

• 140 per i fabbricati del gruppo catastale B (collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni, caserme) e delle categorie C/3 (laboratori artigianali), C/4 e C/5 (palestre e stabilimenti balneari senza fini di lucro);

• 60 per i fabbricati del gruppo D (capannoni industriali, alberghi, teatri, ospedali ed altri fabbricati commerciali e produttivi con fini di lucro) escluso D/5.

Altre disposizioni si osservano per determinare:

• il valore dei fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti e contabilizzati distintamente da imprese;

• il valore dei terreni agricoli e non coltivati posseduti da Iap (reddito dominicale, vigente al 1° gennaio e rivalutato del 25%, al quale applicare moltiplicatore 110) e

• il valore delle aree fabbricabili.

Al valore ottenuto, detta base imponibile pari alla rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore, viene poi applicata l’aliquota base dello 0,76% ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, per le quali si applica l’aliquota agevolata dello 0,4%. Per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993 convertito con L. 133/1994), infine, l’aliquota prevista è pari a 0,2%.

Esempio 4: l’imposta lorda dovuta dal proprietario di abitazione principale avente rendita 1000 è pari ad euro 672,00.

rendita catastale x rivalutazione x moltiplicatore x aliquota = IMU lorda

1000 x 1,05 x 160 x 0,4% = 672

La circolare 3/DF chiarisce che l’abitazione principale può essere rappresentata da una sola unità immobiliare, iscritta (o iscrivibile) nel catasto edilizio urbano e nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente (i.e. svolgono vita domestica e dormono) e risiedono anagraficamente, a prescindere dal fatto che il contribuente possa utilizzare come abitazione principale più unità iscritte in catasto. In quest’ultimo caso il contribuente avrebbe facoltà di scelta tra le unità possedute ai fini delle agevolazioni previste.

Inoltre, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili diversi situati sul territorio dello stesso Comune, le agevolazioni previste rimangono tali per un unico immobile in relazione al nucleo familiare.

Esempio 5: se nell’abitazione principale (in comproprietà fra coniugi) risiede e dimora soltanto il marito, l’agevolazione non spetta alla moglie che risiede e dimora in altro immobile appartenente allo stesso territorio comunale.

(continua “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

(per il calcolo dell’imposta al netto della detrazione e delle maggiorazioni si legga: “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta“)