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Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)

La conversione in legge del decreto-legge 201/2011 ha comportato modifiche al testo originario dell’articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero). Fino al 31/12/2011, comunque, rimangono in vigore le disposizioni in materia di bollo derivanti dalla manovra estiva di Tremonti, sulle quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso i più recenti chiarimenti con la circolare n. 46/E del 24 ottobre scorso.

Secondo il 1° comma dell’art. 19 – che sostituisce  l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 nei commi 2-bis e 2-ter – a partire dal 1° gennaio 2012 è dovuta dalle persone fisiche l’imposta di bollo nella misura fissa di euro 34,20 (euro 100,00 se il soggetto passivo è diverso da p.f.) che colpisce gli estratti conto bancari e postali, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; con esclusione dei fondi pensione e sanitari, invece, per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela che ha investito in prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti a deposito, è dovuta l’imposta di bollo nella misura proporzionale annua dello 0,1% (0,15% dal 2013) da calcolarsi sul complessivo valore di mercato (in difetto: sul valore nominale o di rimborso). La manovra “salva Italia” non modifica il comma 2 all’art. 13 della Tariffa, per cui il bollo dovuto sulle comunicazioni relative al conto deposito rimane pari ad euro 1,81 per ogni estratto conto generico ed esemplare emesso a seguito dell’effettuazione di operazioni di accredito o addebito sul conto.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

L’estratto conto o il rendiconto si considera comunque inviato alla clientela almeno una volta l’anno (2° comma), anche in mancanza di specifico obbligo, ma il cliente (persona fisica) beneficia dell’esenzione dell’imposta di bollo quando il valor medio annuo della giacenza non supera i 5.000 euro.

Allo stesso modo si considera inviata la comunicazione relativa agli strumenti e prodotti finanziari -fra i quali i buoni fruttiferi postali (3° comma che sostituisce in parte la nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa), esenti solo se presentano valore di rimborso non superiore a 5.000 euro. L’imposta è dovuta col minimo di 34,20 euro (e col massimo di euro 1.200,00 per il solo anno 2012).

2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente: «3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000».

3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»; b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000».

(per le disposizioni relative all’Imposta municipale propria anticipata al 2012, risultanti dalla Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011, si legga “Imu: valore dell’immobile, moltiplicatori, aliquota e detrazione dall’imposta municipale propria secondo la legge n. 214 del 2011 di conversione al decreto legge 201/2011 (art. 13)”)

(per l’esenzione del bollo dal 1° giugno 2012 a favore delle categorie socialmente svantaggiate: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

(per l’applicazione dell’imposta di bollo sui conti deposito: “Conto deposito, titoli, buoni postali, fondi comuni e polizze vita: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite“)

Manovra Monti: limiti all’uso di contante e titoli al portatore, imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari

Approvato domenica 4 dicembre 2011 dal Consiglio dei Ministri (governo Monti), il decreto-legge recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” introduce novità in merito allo scambio consentito di denaro contante e titoli al portatore (art. 12, 1°, a modifica dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) tra soggetti privati che non si avvalgono dell’intermediazione delle banche, con limite ulteriormente abbassato da 2.500 a 1.000 euro. Tale disposizione, da cui origina l’aumento del numero delle transazioni effettuate a mezzo carta di pagamento, comporta la definizione di nuove regole atte a ridurre le relative commissioni pagate dai correntisti (art. 12, 9°).

Con esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, l’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni relative a prodotti – es. fondi comuni d’investimento e polizze vita – e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, proporzionalmente al valore di mercato ovvero, in mancanza, al valore nominale o di rimborso (art. 19, 1°, che stabilisce così la sostituzione del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). L’art. 19, 2°, modificando la nota 3-ter all’art. 13 della Tariffa, determina che l’estratto conto e la comunicazione si considerano inviati almeno una volta l’anno anche qualora non sussista il relativo obbligo e che, in caso di invio periodico nel corso dello stesso anno, l’imposta è applicata in proporzione al periodo di rendicontazione; l’imposta si applica alle comunicazioni relative a prodotti o strumenti finanziari per i quali il valore di mercato (in difetto: valore nominale o di rimborso) sia superiore a 5.000 euro presso ciascun intermediario.

(per l’individuazione dell’aliquota e del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo dell’Imposta municipale propria, e per la detrazione per la prima casa prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si legga http://www.questidenari.com/?p=5753)

(per la conversione in legge del Decreto-legge 201/2011 si legga “Conversione in legge del Decreto-legge n. 201 del 2011: limiti all’uso di denaro contante e titoli al portatore, sanzioni, pagamenti dalla pubblica amministrazione (art. 12)”)

Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: termine di decorrenza e calcolo del bollo su deposito titoli

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011 che fa seguito alla precedente n. 40 del 4 agosto 2011, fornisce ulteriori indicazioni in merito alle norme previste dal decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, per l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli inviate dagli intermediari finanziari.

Il primo chiarimento sottolinea che la norma impone l’applicazione dell’imposta per tutti gli intermediari, incluse le società di intermediazione mobiliare, presso i quali siano intrattenuti rapporti di deposito titoli intestati alla clientela ed ai quali compete l’invio della comunicazione periodica. Di conseguenza, se gli intermediari intrattengono con la clientela rapporti non riconducibili alla custodia e all’amministrazione titoli, le comunicazioni non sono soggette all’imposta di bollo.

In merito alla tassazione relativa ai depositi titoli dematerializzati con valore inferiore a 1.000 euro, la Circolare – richiamando il contenuto dell’art. 13, Nota 3-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 – ribadisce l’esclusione dall’imposta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro, essendo detta disposizione riferita alla presenza di un singolo deposito presso l’intermediario; la Circolare integra precisando che, in presenza di più depositi di valore complessivo superiore a 1.000 euro e fra i quali uno risulti di valore inferiore alla stessa soglia, la comunicazione relativa a quest’ultimo deposito risulterebbe assoggettata a tassazione con applicazione dell’imposta nella misura prevista per il primo scaglione. In aggiunta troverebbero applicazione le disposizioni già note circa il concorso dei titoli del deposito singolo alla formazione dell’ammontare totale dei depositi, ai fini della determinazione dello scaglione d’imposta da applicare al deposito di importo maggiore (ulteriori delucidazioni sub).

Circa il termine di decorrenza delle nuove misure, la circolare 46/E fornisce istruzioni che sostituiscono quelle contenute nella precedente circolare 40/E per ragioni di ordine pratico: la data di emissione della comunicazione è quella di chiusura del rendiconto. Ciò significa che continua ad essere applicata l’imposta previgente all’emanazione del D.L. 98 per le comunicazioni riferite al 30/06/2011, anche quando le stesse siano state originate successivamente a questa data.

Se alla data di chiusura del periodo di rendicontazione il deposito titoli ha saldo nullo, l’imposta di bollo sostitutiva non è dovuta e non risultano applicabili quella relativa alle comunicazioni per l’estinzione dei depositi né l’imposta di bollo per 1,81 euro prevista dall’art. 13, 2°, della Tariffa.

L’imposta di bollo sul deposito titoli si applica pure in relazione ai titoli dematerializzati, per i quali venga registrato presso l’intermediario un rapporto di deposito e amministrazione.

Al fine di determinare l’ammontare dei depositi detenuti presso ciascun intermediario, ovvero lo specifico scaglione d’imposta, non devono essere considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo che rappresenti una pluralità di quote, eventualmente oggetto di annotazione nella comunicazione inviata al cliente.

In merito alla metodologia da seguire per il calcolo dell’imposta di bollo, la 46/E chiarisce che, in caso di una pluralità di rapporti facenti capo ad un unico intestatario e con medesima cadenza di rendicontazione, gli importi raggiunti dai diversi dossier devono essere considerati cumulativamente solo in riferimento al deposito di maggior ammontare. Per gli altri depositi di minor ammontare, invece, l’imposta va determinata in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Risulta innovativa l’interpretazione fornita sulla metodologia di calcolo nel caso in cui, presso lo stesso intermediario, siano intrattenuti più rapporti di deposito titoli con periodicità di rendicontazione diversa. In tal caso, al fine di definire il deposito di maggiore ammontare, è necessario confrontare i valori raggiunti dai depositi al termine del periodo di rendicontazione (e quindi tutti gli importi alla stessa data) anche se in relazione ad alcuni depositi non si proceda a rendicontazione. Se il deposito per il quale si effettua la rendicontazione coincide con quello di importo maggiore, l’imposta è ottenuta cumulando anche l’ammontare degli altri depositi senza tener conto delle differenti periodicità di rendicontazione; altrimenti, se si tratta di deposito con ammontare minore, si stabilisce l’imposta attraverso il computo del valore dei titoli presenti sul deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Ai fini della valorizzazione dei titoli espressi in valuta, la circolare indica l’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli come data utile per l’individuazione del rapporto di cambio da adottare.

Per gli esempi e ulteriori chiarimenti, fra i quali il versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, è disponibile il testo (in formato pdf) della circolare 46/E che è possibile scaricare dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.

(per l’estensione dell’imposta di bollo a tutti i prodotti e strumenti finanziari introdotta dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

(per le novità relative all’imposta di bollo su deposito titoli a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)“)

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Approfondimenti sull’aumento dell’imposta di bollo su dossier titoli: depositi non soggetti a tassazione (parte IV)

(continua dalla parte III: http://www.questidenari.com/?p=4819)

La circolare 40/E delle Entrate di recente emanazione ha sgomberato il campo dalle possibili interpretazioni delle nuove norme in materia di bollo su deposito titoli circa la decorrenza dell’imposta e la valorizzazione dello stesso dossier.

Alla luce dei contenuti della citata 40/E che ricollega il presupposto d’imposta alle comunicazioni periodiche “che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare alla clientela, almeno una volta l’anno, al fine di fornire una informativa chiara e completa in merito allo svolgimento del rapporto”, sembra corretto dedurre che il deposito di obbligazioni bancarie emesse da istituti di piccole dimensioni, non quotate su mercati regolamentati ma scambiate su circuiti ristretti caratterizzati da condizioni di scarsa liquidità e sensibili oscillazioni dei prezzi, non è soggetto al bollo, dato che non si rileva obbligatorietà in merito alla spedizione della comunicazione.

Il richiamo della circolare alle comunicazioni periodiche relative a “depositi titoli e cioè rapporti riconducibili alla custodia e all’amministrazione degli stessi” potrebbe escludere dall’imposizione fiscale in oggetto le quote dei fondi comuni d’investimento e le azioni delle Sicav di diritto italiano ed estero ove fossero collocate su deposito virtuale (posizione tecnica o rubrica fondi) presso gli intermediari in assenza di un formale rapporto di custodia e amministrazione, ovvero fossero oggetto di mera annotazione contabile, i certificati di deposito (di fatto sono titoli al portatore) emessi dalle banche ed in generale i titoli non dematerializzati che non fossero affidati in amministrazione alla banca.

Stessa conclusione riguarderebbe i Pronti contro Termine che non necessitano di deposito titoli in presenza di alcune condizioni.

Dal punto di vista economico, nella specie dell’impiego dei propri soldi, il cliente della banca presta denaro all’istituto che, in cambio, presta titoli al prezzo di mercato (operazione a pronti); a scadenza avverrà l’operazione inversa con cui il cliente restituisce i titoli ottenendo in cambio il denaro, maggiorato degli interessi sul capitale prestato ed equivalente al prezzo prefissato di riacquisto dei titoli stessi (operazione a termine). Tuttavia gli strumenti finanziari, che nella maggior parte dei casi vengono prestati a titolo di garanzia per motivi di finanziamento a breve termine, rimangono di proprietà della banca ed iscritti nel relativo bilancio, ovvero il cliente non può disporre operazioni di acquisto e vendita per gli stessi e pertanto non ha bisogno di dossier titoli.

Alcune banche, al manifestarsi delle novità normative, hanno deciso di trasformare i dubbi dei risparmiatori in un’opportunità commerciale, offrendosi di aprire in ogni caso il dossier e di corrispondere la spesa del bollo in sostituzione dell’adempimento dei depositanti.

(per le nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla decorrenza dell’imposta di bollo e per ulteriori chiarimenti su altri aspetti, fra cui la considerazione delle quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, si legga la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5459)

(per l’introduzione dell’imposta sulle transazioni finanziarie: “Legge di stabilità 2013: Tobin Tax“)

Trasferimento fondi comuni d’investimento tra banche

Tra i motivi che impediscono agli investitori di chiudere i rapporti con una banca e aprirne altri con un nuovo istituto, quando la situazione è divenuta insostenibile per la lievitazione dei costi di gestione del conto corrente o magari per le difficoltà di relazione col personale bancario, c’è senza dubbio un deterrente che si lega alle operazioni di riscatto dei fondi comuni d’investimento.

Cambiare direttore, promotore o conto corrente, in sostanza, implica la chiusura di una posizione tecnica e la successiva apertura di un nuovo deposito che, destinata ai medesimi prodotti, si traduce nel sostenimento di pagamenti inutili: prima gli oneri aggiuntivi per applicazione di commissioni d’uscita dai fondi comuni e per diritti fissi, e poi le commissioni di sottoscrizione ed i nuovi diritti fissi per gli stessi fondi con lo stesso brand.

Anche se questa regola conosce alcune eccezioni, la presenza di condizioni ostative alla libera concorrenza tra soggetti abilitati sul mercato dei prodotti e servizi d’investimento è a tutt’oggi evidente.

E il danno per chi intende mettere a frutto i propri soldi è ancora più grave se si considera il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del capitale per un periodo di tempo pari a circa due o tre settimane, quando i soldi transitano veicolati da pezzi di carta in attesa della consegna alla società di gestione del risparmio (S.G.R.) destinataria.

Per ovviare a questi inconvenienti ed intervenire sullo snellimento delle operazioni, Assogestioni, Assoreti, Abi, Anasf e Assosim hanno lavorato alla stesura di un documento di autoregolamentazione per il trasferimento dei fondi comuni d’investimento, attualmente allo studio di Consob e Banca d’Italia, la cui adozione è lasciata alla discrezione delle società di gestione del risparmio: relativi ai nuovi standard di comunicazione tra rete di vendita (la banca), banca depositaria (che custodisce le disponibilità liquide del fondo comune e ne calcola il valore della quota) ed S.G.R., i contenuti del documento dovrebbero divenire operativi per la fine del 2011.

Fonte: Mornigstar.it