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Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)

Multe per infrazioni al Codice della Strada: termini di pagamento e di notifica del verbale

Ad esclusione dei casi più gravi in cui si commette reato ed interviene la sentenza del giudice (guida in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi ad alcoltest, oppure guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o senza aver conseguito la patente, omissione di soccorso a seguito di incidente), le infrazioni al Codice della Strada sono punite con la sola sanzione amministrativa, talvolta seguita dalla sanzione accessoria.

L’estinzione della sanzione amministrativa avviene con il pagamento di una somma in denaro pari alla multa stessa se, in caso di riconoscimento da parte del conducente della propria responsabilità, quest’ultimo trova sul parabrezza dell’auto il “preavviso” lasciato dall’agente accertatore; in tal caso il pagamento va effettuato entro il termine indicato sul preavviso stesso. Anche in caso di contestazione immediata la somma da versare sarà identica.

Diversamente, rendendosi necessaria l’individuazione del proprietario del veicolo e la spedizione dell’atto giudiziario al suo indirizzo di residenza a mezzo raccomandata, la sanzione sarà gravata da spese di accertamento e di notifica, normalmente al di sotto dei 15 euro.

Una volta spedito l’atto, il verbale di accertamento della violazione – che non è stato consegnato al trasgressore perché lontano dall’auto in sosta vietata (ad esempio) o a causa delle condizioni del traffico – è notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data di accertamento, con computo dei giorni a partire da quello successivo alla data dell’infrazione. In caso di contestazione immediata, è utile rammentare che il verbale si intende notificato anche se il trasgressore rifiuta di riceverne copia, mentre sono previsti 100 giorni per la notifica al proprietario (http://www.questidenari.com/?p=2824).

Il verbale si intende notificato dal Comando da cui dipendono gli accertatori nel giorno di consegna al servizio postale, al messo comunale o all’ufficiale giudiziario. Ciò implica che la consegna al proprietario oltre il termine stabilito non invalida il verbale se i motivi del ritardo non sono riconducibili al Comando; se invece il ritardo è dovuto al Comando, l’obbligo di pagamento si estingue.

Ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o di presentazione del ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), il verbale si considera notificato se la relativa raccomandata è ricevuta da persona di età almeno pari ad anni 14. In caso di rifiuto, ovvero in caso di assenza, il servizio postale effettua un secondo tentativo di notifica (con l’avviso di giacenza) della durata di 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’atto si intende notificato a partire dalla data di consegna del primo avviso.

Avvenuta la notifica del verbale, il pagamento completo delle somme deve verificarsi entro 60 giorni di calendario (a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione in caso di contestazione immediata, o a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il verbale è stato notificato dal servizio postale); diversamente si realizza l’iscrizione a ruolo per importo pari alla metà del massimo previsto per la specifica violazione e con tempi di notifica pari a 5 anni.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3917)

Marcia su due ruote senza casco omologato ECE/ONU 22/05 dal 12 ottobre 2010: le sanzioni previste dal Codice della Strada modificato dalla Legge 120/10

Il comma 1° dell’art. 171 del Codice della Strada, modificato dalla legge n° 120 del 29 luglio 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010) e relativo all’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, entrerà in vigore a partire dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Ciò significa che, dal prossimo martedi 12 ottobre 2010, tutti coloro che saliranno in sella a ciclomotori e motoveicoli dovranno indossare un casco, regolarmente allacciato, le cui specifiche siano conformi ai regolamenti emanati dall’Ufficio Europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa, e alla normativa comunitaria. Attualmente il riferimento è al regolamento ECE/ONU 22/05.

La violazione della norma comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 74 a 299 euro e la perdita di 5 punti patente (art. 171, 2°); il conducente è responsabile nel caso l’infrazione venga commessa da minore trasportato.

Alla sanzione di cui al comma 2 segue il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni, ovvero 90 giorni se, nel corso di uno stesso biennio, la violazione del comma 1 viene commessa per almeno due volte.

La nuova norma, in tal modo, rende non più utilizzabile il casco identificato con la sigla di omologazione DGM (c.d. scodella).

(per le novità 2012 su targa e certificato di circolazione dei ciclomotori si legga “Motorini e microcar immatricolati prima del 2006: multa da 519,67 euro per chi viaggia senza targa e certificato di circolazione dopo il 12 febbraio 2012”)

Comunicazione per l’individuazione del trasgressore alla guida: sanzione pecuniaria e ricorso

L’art. 126-bis del nuovo Codice della Strada, al secondo comma, prevede che – entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione privo degli estremi identificativi del trasgressore – il proprietario del veicolo (o l’obbligato solidale) fornisca comunicazione dei dati personali e della patente necessari ad identificare il conducente responsabile dell’infrazione. In caso di omissione della comunicazione (per la decurtazione dei punti patente prevista dalle novità 2010 del CdS: http://www.questidenari.com/?tag=punti), il proprietario – ovvero l’obbligato in solido – è soggetto alla sanzione amministrativa dal minimo di euro 263 al massimo di euro 1.050.

Sempre l’art. 126-bis, 2° chiarisce che la contestazione si intende definita a seguito di pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero di conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, o di decorso dei termini per proporre gli stessi ricorsi.

Pertanto, il proprietario (o il cointestatario) del veicolo che abbia proposto ricorso sarà punito con la “multa supplementare” per mancata comunicazione dei dati solo al termine dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che lo abbiano visto soccombente.

Con una nota del Ministero dell’Interno, inoltre, si spiega che l’obbligo di indicazione del conducente è da considerarsi adempiuto allorquando il ricorso contiene il nome del trasgressore, anche in caso di mancata compilazione del modulo allegato al verbale (fonte: IlSole24Ore.com).

In ultimo, la nota ministeriale sottolinea che, una volta a conoscenza dell’esito del ricorso contrario all’opponente, gli organi di polizia inviano al proprietario del veicolo un nuovo modulo per la comunicazione dei dati.

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)