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D.L. 16/2012 convertito in legge 44 del 2012: rateizzazione dei debiti tributari, pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta e riduzione dell’inadempimento (art. 1, commi da 4 a 4-quater)

L’art. 1 (Rateizzazione debiti tributari) del D.L. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, al 4° comma, precisa che gli enti pubblici possono consentire al debitore la corresponsione del debito tributario attraverso pagamenti a rate, anche se è in atto un contenzioso, ad eccezione del caso in cui gli enti previdenziali debbano riscuotere crediti in ottemperanza ad obblighi derivanti da sanzioni comunitarie.

Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Fermi restando i limiti di pignorabilità di cui all’art. 72-ter del D.P.R. 602/73 (per approfondimenti: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“), le società pubbliche, per non incorrere nella violazione dei doveri d’ufficio (comma 4-ter), procedono comunque al pagamento delle somme eccedenti il debito d’imposta anche se il beneficiario è stato segnalato all’agente della riscossione ai fini del recupero della somma iscritta a ruolo per cartelle esattoriali di importo complessivamente superiore a 10.000 euro. Art. 1, comma 4-bis:

In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico é comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall’articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto, e dall’articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si é verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento che segue la comunicazione inviata da Equitalia, la società pubblica non riconosce somme al beneficiario fino a concorrenza del debito comunicato, pari all’ammontare per inadempimento maggiorato di spese esecutive ed interessi di mora.

La violazione dei doveri d’ufficio è integrata se durante lo stesso periodo di sospensione, e prima della notifica dell’ordine al terzo di versamento (contenuto nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi), interviene pagamento da parte del beneficiario o provvedimento dell’ente creditore che riduce o elimina l’inadempimento, ovvero decorrono i 30 giorni senza che Equitalia abbia notificato l’ordine di versamento, e il soggetto pubblico non procede a pagare le somme dovute al beneficiario. Art. 1, comma 4-quater:

Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

D.M. n. 40/2008, art. 3, commi 5 e 6:

5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo puo’ conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.

6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell’articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l’ordine di versamento di somme per l’importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Rateizzazione delle multe: la Circolare 6535 del 22 aprile 2011

(continua da http://www.questidenari.com/?p=4060)

La possibilità del ricorso è esclusa per i soggetti che richiedono la rateazione della multa.

La Circolare 6535 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, emanata il 22 aprile scorso per offrire chiarimenti in merito agli aspetti innovativi della riforma del Codice della strada (Legge 120/2010 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), fornisce ulteriori indicazioni sull’argomento.

La riforma è ritenuta idonea ad incontrare le difficoltà dei meno abbienti (art. 202-bis: rateizzazione delle sanzioni pecuniarie); inoltre, essa è considerata adatta a disincentivare il contenzioso dato che i soggetti beneficiari della rateizzazione delle multe concretizzano la rinuncia al ricorso sia in sede amministrativa (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-prefetto) che giurisdizionale (http://www.questidenari.com/?tag=ricorso-al-giudice).

La sanzione pecuniaria, come è noto, potrà essere pagata a rate solo se quantificata in una somma almeno pari a 200 euro e se relativa a soggetto sanzionato la cui situazione economica, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dopo aver conteggiato il numero dei componenti la famiglia, è da considerarsi disagiata. Il pagamento della multa potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 60 rate mensili, ciascuna pari a non meno di 100 euro compresivi degli interessi di legge (ulteriori dettagli in http://www.questidenari.com/?p=2824).

La concessione della dilazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla notifica della violazione con apposita istanza che, inviata dall’interessato anche all’ufficio o Comando da cui dipendono gli accertatori, è finalizzata ad invitare l’Amministrazione a decidere in senso favorevole o meno entro 90 giorni dalla ricezione della stessa domanda.

In caso di accoglimento della richiesta, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di due rate consecutive (successive alla prima versata), comporterà la decadenza dal beneficio.

La mancata risposta all’istanza entro il termine previsto è considerata diniego (silenzio-rigetto), da notificarsi all’interessato secondo le forme previste dall’art. 201 del Codice della Strada. Le stesse forme sono utilizzate pure per notificare l’accoglimento o il rigetto.

Il soggetto sanzionato, a partire dal giorno di notifica del rigetto o di comunicazione del silenzio-rigetto, dovrà eseguire il pagamento dell’intera multa entro 30 giorni.

Diversamente, sempre in caso di mancato accoglimento, il sanzionato può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica per impugnare il provvedimento di rigetto oppure la comunicazione di silenzio-rigetto.

Orientamenti della Cassazione su studi di settore e disposizioni su contenzioso pendente – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 aprile 2010

Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14/04/2010 vengono illustrati gli ultimi orientamenti della Cassazione in materia di studi di settore e vengono fornite disposizioni sul contenzioso pendente.

In sintesi, la circ. 19/E/2010 afferma che

–        il contraddittorio permette all’Ufficio di confrontare la presunzione relativa allo scostamento rilevato e la realtà economica del contribuente

–        l’Ufficio è obbligato ad invitare il contribuente a fornire i propri chiarimenti in contraddittorio

–        in caso di mancata attivazione del contraddittorio, rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie

–        non rappresenta una carenza di motivazione dell’atto di accertamento la mancata indicazione delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi puntuali del contribuente, qualora dette ragioni, esplicitate dall’Ufficio in sede di contraddittorio, siano riportate nel verbale redatto e consegnato al contribuente stesso

–        l’inerzia del contribuente a seguito di invito al contraddittorio fa sì che l’atto possa essere motivato unicamente in applicazione dello studio di settore e che, in caso di soccombenza dell’Agenzia, si possa procedere a compensazione delle spese di giudizio.

Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /1 – L’autotutela

Al fine di evitare il contenzioso, l’amministrazione fiscale ha cercato di migliorare la propria efficienza istituendo delle procedure ad hoc.

Una di queste è l’autotutela, un’autocorrezione che l’amministrazione può adottare, ma bisogna tener presente che si tratta di una facoltà discrezionale.

L’Agenzia delle Entrate può provvedere tramite i propri uffici ad una autocorrezione dell’atto, oppure su istanza del contribuente.

Quindi non è necessario che si attivi il contribuente stesso, ma è consigliato al contribuente di effettuare l’istanza vista la possibilità che l’ufficio non provveda a causa della mole di lavoro da eseguire.

I casi più frequenti di richiesta di annullamento o di revoca di un atto si hanno quando l’illegittimità derivi da: errore di persona, evidente errore logico di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’atto illegittimo può essere annullato anche in presenza di giudizio pendente o, se è divenuto definitivo, per decorso dei termini per ricorrere o anche, se il contribuente ha presentato ricorso e lo stesso è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se si è formato un giudizio sostanziale (cioè il contribuente ha impugnato l’atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all’amministrazione), l’annullamento è possibile soltanto per motivi di legittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L’annullamento dell’atto automaticamente fa sì che un eventuale accertamento infondato sia ritirato, ed eventualmente le somme pagate a seguito di iscrizione a ruolo siano rimborsate.

Il contribuente, come già esposto, ha facoltà di iniziativa ma deve tener presente che l’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si invita chi si trovasse in dette situazioni a provvedere a presentare il ricorso per non far trascorrere i termini di opposizione.

L’istanza presentata dal contribuente non è soggetta ad alcuna forma particolare, basti pensare che può essere presentata in carta libera: è necessario che ci siano riportati i dati del contribuente, i motivi (possibilmente fondati) che fanno ritenere l’atto illegittimo e quindi annullabile in toto o in parte.

Si fa presente che qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

SCARICA LA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA – formato pdf