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Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante

(continua da “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Il contribuente può avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni via internet, attraverso il servizio “Cassetto fiscale”.

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (come i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri, il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono se viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente un’apposita richiesta in carta semplice (o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici). Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza: nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura. I documenti già posseduti dall’Agenzia delle Entrate possono essere citati in un’autocertificazione, quelli non posseduti vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In particolare, per i rimborsi intestati a persone decedute deve essere presentata anche un’autocertificazione attestante lo status di erede e, se vi sono diversi eredi e si vuol far riscuotere il rimborso ad uno solo tra loro, occorre che quest’ultimo si presenti all’ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf) aggiornata al mese di agosto 2014.

Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi da modello 730, da modello Unico Pf o su richiesta

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello 730, ha diritto ad essere rimborsato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico se il rimborso Irpef supera i 12 euro.

Se il rimborso non viene erogato, il contribuente presenta istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede allegando la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, afferma di non aver eseguito il conguaglio.

Con riferimento ai modelli 730 presentati a partire dal 2014, per un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prima di erogare la somma dovuta.

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle dovute, ed usa il modello Unico Pf, ottiene il rimborso della somma spettante dall’Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, se dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX ha indicato la volontà di essere rimborsato. In caso non risultasse operata una scelta, il credito verrebbe considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

In tutti gli altri casi (errore materiale, duplicazione di versamento, inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento), il contribuente deve presentare una domanda di rimborso entro un determinato termine dal versamento, a pena di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi (es. Irpef, Ires), i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e le ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.; 36 mesi per le imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo).

L’istanza di rimborso, contenente i motivi per i quali il contribuente ritiene di aver diritto al rimborso, va presentata in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (es. quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l’atto o la successione) allegando le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta (vale la regola del silenzio-rifiuto): l’eventuale ricorso alla Commissione tributaria, esperito dopo almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda, deve essere preceduto dal reclamo per le controversie fino a 20.000 euro.

(continua “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborso in contanti, con accredito su conto corrente o vaglia cambiario. Modelli di richiesta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche”)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Novità fiscali per i fondi comuni d’investimento italiani dal 1° luglio 2011: equiparazione della tassazione e utilizzo delle minusvalenze

A partire dal 4 luglio, sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione diffusa adatti al raggiungimento del pubblico su larga scala, è necessario prestare rinnovata attenzione alla lettura del Nav (Net asset value) dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano.

Infatti il “prezzo” della singola quota acquistata in origine dal sottoscrittore, in base al cambiamento della normativa fiscale a far data dal 1° luglio 2011, deve intendersi al lordo delle imposte; il titolare di fondi che volesse quantificare il rendimento netto, maturato tra due successivi istanti temporali, dovrebbe prima sottrarre il valore iniziale da quello finale del Nav e poi depurare la differenza dall’imposta dovuta per legge.

Ciò avviene senza che alcun pregiudizio possa affliggere i possessori di quote di fondi comuni, indifferentemente dalla generazione di rendimenti o perdite prima di detto termine: in caso di perdita, il Nav risulta già aumentato perché incorpora il credito d’imposta (tra le poste dell’attivo di bilancio) pari al 12,5% della perdita stessa; in caso di rendimento, il Nav risulta già diminuito perché contiene il debito d’imposta da versare al Fisco (tra le poste del passivo di bilancio).

In quest’ultima circostanza, la Società di Gestione del Risparmio (che avrebbe dovuto versare le imposte) ha effettuato una prima compensazione tra poste creditorie e debitorie alla data del 30 giugno, ovvero ha neutralizzato il risparmio versando le imposte dal fondo in utile a quello in perdita; in aggiunta, qualora detta compensazione non fosse risultata sufficiente, dal 1° luglio la SGR ha proseguito col versare al fondo in perdita le ritenute dei partecipanti al fondo in utile. Tali artifici contabili non producono alcuna variazione del Nav del fondo in perdita, il cui credito si trasforma in cassa, né producono alcuna variazione del Nav del fondo in utile, le cui ritenute vengono versate ai fondi in perdita anziché al Fisco.

Questi adattamenti si sono resi necessari a seguito della conversione in legge del c.d. Milleproroghe del febbraio scorso (art. 2, commi da 62 a 84, del Dl 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10) con cui la tassazione dei fondi comuni italiani (e dei lussemburghesi storici) è stata equiparata alla tassazione dei fondi comuni e Sicav di diritto estero armonizzati. Cade così la distinzione tra fondi “nettisti” e fondi “lordisti” che, a parere di alcuni gestori, impediva un confronto corretto tra le performance degli OICR assoggettati a differenti regimi, essendo stati i primi svantaggiati da un’imposizione giornaliera in grado di influenzare sensibilmente i risultati nel lungo periodo (ulteriori approfondimenti in http://www.questidenari.com/?p=1372).

In termini tecnici, con la riforma si è verificato il passaggio dalla tassazione sul maturato in capo al fondo alla tassazione sul realizzato a carico del partecipante: soltanto in occasione del disinvestimento delle quote del fondo da parte del titolare, all’epoca del riscatto, verrà effettuato il prelievo del 12,5% sulla differenza effettiva che, realizzata tra valore iniziale (alla sottoscrizione) e valore finale (al rimborso o alla cessione) della quota, sostanzia un plusvalore.

La SGR, o il soggetto che ha collocato il fondo, agisce in tal modo da sostituto d’imposta applicando per conto del Fisco la ritenuta a titolo d’imposta sui proventi (12,5% del surplus costituito dalla somma di dividendi, altri proventi periodici come cedole e interessi, e variazione positiva del Nav), senza che ricorra obbligo di indicazione in sede di dichiarazione dei redditi per il partecipante né rilascio di certificazione da parte della società; anche in caso di perdita è prevista l’esenzione dall’obbligo dichiarativo, ma nella fattispecie la SGR rilascerà la certificazione delle minusvalenze per la partecipazione al fondo da utilizzare presso altre banche ove la stessa persona possieda un dossier amministrato. A differenza della vecchia normativa, la certificazione delle minusvalenze è rilasciata pure per il riscatto parziale delle quote in modo che, in caso il rapporto con l’intermediario si definisca nel solo possesso delle rimanenti quote del fondo, le perdite possano essere utilizzate a compensazione delle plusvalenze future derivanti da altri rapporti relativi alla detenzione di strumenti finanziari in custodia, amministrazione o deposito; in alternativa, le stesse perdite possono essere utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

La redazione della dichiarazione dei redditi è obbligatoria nel solo caso in cui, entro il 30 settembre 2011, il sottoscrittore decidesse di revocare il regime del risparmio amministrato presso la SGR in presenza di perdite sofferte dal 1° luglio 2011: l’utilizzo delle perdite, nel quadro RT del modello Unico 2012, comporta l’indicazione della somma desumibile dalla documentazione di provenienza bancaria attestante la minusvalenza subita (es. lettera di conferma di rimborso quote).

Giova ricordare che, ad esclusione di quanto accade nei prodotti finanziari relativi alle gestioni patrimoniali (sub), i plusvalori maturati sui fondi (∆ Nav positivo e proventi periodici, tutti qualificati come “redditi di capitale”) non possono essere compensati con le minusvalenze derivanti da altri fondi.

Come già anticipato, la minusvalenza derivante da fondi (∆ Nav negativo qualificato tra i “redditi diversi”) può essere invece compensata entro i successivi 4 anni col guadagno di natura finanziaria, esclusi dividendi e cedole, generato in conto capitale (capital gain) da investimenti in titoli azionari, obbligazionari ed altri strumenti finanziari detenuti in custodia, amministrazione o deposito (anche virtuale), ovvero può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità fiscali non hanno toccato le polizze vita e le Gestioni Patrimoniali in Fondi, che restano lordiste senza che si determini cambiamento alcuno per l’eventuale presenza di fondi sottostanti assoggettati a diverso regime a partire dal giorno 01/07/2011. Si ricorda che l’apertura di una Gpf potrà compensare perdite o guadagni già realizzati sui fondi, come anche può essere usata in compensazione la chiusura di una Gpf in perdita.

(per le novità in materia di tassazione dei fondi comuni d’investimento nella misura del 20% introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010

La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.

Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).

Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.

Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.

Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.

Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.

Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).