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BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

E’ rimasto invariato allo 0,50%, pari al minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835), godimento e regolamento 20 aprile 2015, scadenza 20 aprile 2023 (durata 8 anni).

L’importo emesso nella prima fase del periodo di collocamento dedicata agli investitori retail è stato pari a quasi 5,379 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia (ottava emissione) indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 8 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini con piena soddisfazione degli ordini, dalle ore 9:00 del giorno 13 aprile fino alle ore 17:30 del 15 aprile 2015 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 20 aprile 2015, la scadenza 20 aprile 2023 ed il codice ISIN IT0005105835.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 106,69.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari allo 0,50% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) del semestre di competenza ed è calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola). In caso di inflazione nei semestri successivi, la rivalutazione del capitale avverrà soltanto se l’indice tornerà a superare il livello massimo raggiunto nei semestri precedenti.

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 27.10.2020, nella settima emissione dell’ottobre scorso, era stato fissato all’1,15% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era salito all’1,25%.

Fonte: MEF

(per i risultati dell’ottava emissione del Btp Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso definitivo 0,5%

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%

E’ salito all’1,25%, dieci centesimi sopra il minimo garantito, il tasso cedolare (reale) annuo definitivo pagato in due cedole semestrali dal BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901), godimento e regolamento 27 ottobre 2014, scadenza 27 ottobre 2020 (durata 6 anni).

L’importo emesso è stato pari ad oltre 7,506 miliardi di euro.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per i dettagli del collocamento: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%”)

(per l’ottava emissione del BTP Italia 8 anni: “BTP Italia 20.04.2023 (ISIN IT0005105835): tasso minimo 0,5%”)

BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso minimo 1,15%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana – indice FOI ex tabacchi – avrà durata 6 anni.

Il titolo sarà emesso alla pari (prezzo di emissione 100) nella prima fase del periodo di collocamento, dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini, dal 20 al 22 ottobre 2014 salvo chiusura anticipata; la raccolta ordini d’acquisto avviene sul MOT.

La data godimento è il 27 ottobre 2014, la scadenza 27 ottobre 2020 ed il codice ISIN IT0005058901.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 107,46774.

Il taglio minimo acquistabile durante la prima fase è pari a 1.000 euro.

Non è prevista alcuna commissione a carico degli investitori e, a coloro che deterranno il titolo fino a scadenza, sarà riconosciuto un premio di fedeltà di ammontare fisso pari al 4 per mille lordo (da calcolarsi sull’importo nominale acquistato non rivalutato).

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari all’1,15% e l’aliquota fiscale è applicata nella misura del 12,5% per cento.

La cedola semestrale posticipata è indicizzata all’indice FOI senza tabacchi del semestre di competenza e calcolata moltiplicando la metà del tasso cedolare reale annuo definitivo per il capitale rivalutato. In caso di deflazione nel semestre, la cedola dello stesso semestre viene calcolata moltiplicando detto tasso cedolare semestrale reale fisso per il capitale nominale non rivalutato (floor sulla cedola).

La rivalutazione semestrale del capitale, in base all’indice FOI senza tabacchi, è applicata al valore nominale acquistato. Il rimborso del capitale avviene in unica soluzione a scadenza al valore nominale non rivalutato (anche in caso di deflazione).

Il tasso minimo garantito del BTP Italia 23.04.2020, nella sesta emissione dell’aprile scorso, era stato fissato all’1,65% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale definitivo era rimasto invariato all’1,65%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per i risultati della settima emissione del Btp Italia 6 anni: “BTP Italia 27.10.2020 (ISIN IT0005058901): tasso definitivo 1,25%”)

Cartella di pagamento: riscossione coattiva per debiti fino a 1.000 euro, ganasce fiscali, ipoteca, pignoramento immobiliare ed esclusioni, pignoramento dei crediti

(continua da “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

Se il contribuente non paga una cartella nei termini previsti nè presenta ricorso, in mancanza di un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, l’Agente della riscossione procede al recupero forzato.

Nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro, non si può procedere con le azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio, a mezzo posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Con la misura cautelare del fermo amministrativo viene impedita la circolazione del mezzo del debitore (l’automobile, ad esempio).

L’agente della riscossione notifica allo stesso debitore (o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri) una comunicazione preventiva contenente l’avviso che verrà eseguito il fermo in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni. Entro lo stesso termine i soggetti debitori e coobbligati possono opporsi dimostrando all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Non è prevista alcuna spesa a carico del debitore per la cancellazione del fermo.

Attraverso l’ipoteca, misura cautelare che può essere iscritta a garanzia del credito nel solo caso di importo complessivamente non inferiore a 20 mila euro, all’ente creditore viene attribuito il diritto di essere soddisfatto con preferenza in caso di espropriazione.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, in caso il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’Agente della riscossione procede al pignoramento immobiliare per rendere possibile la vendita all’asta dell’immobile ad esclusione dei casi in cui lo stesso sia destinato ad uso abitativo ed il debitore vi risieda anagraficamente, si tratti di una villa (A/8) o un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9), il debitore sia proprietario del medesimo unico immobile. Negli altri casi si può procedere a pignorare solo se l’importo del debito iscritto a ruolo supera i 120.000 euro e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.

Equitalia può recuperare somme direttamente da terzi nei confronti dei quali il debitore vanti un credito (pignoramento dei crediti). Possono essere pignorate somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500 euro, 1/7 per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro, 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Cartella di pagamento: richiesta, proroga e decadenza per il piano di rateizzazione ordinario o straordinario

(continua da “Cartella di pagamento: notifica, somme dovute per mancato o ritardato pagamento, estratto conto e Rav”)

E’ possibile richiedere, senza che il mancato accoglimento dell’istanza di un piano rateale precluda la possibilità di richiedere l’altro, un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) oppure, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni). L’importo minimo per ogni rata è pari a 100 euro, salvo eccezioni.

E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo (rateazioni successive) anche se già sussistono rateazioni in corso.

In caso di difficoltà ad onorare il pagamento delle rate per il piano di dilazione in corso, sia ordinario che straordinario, il contribuente può chiedere una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta decadenza, ovvero prima del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. In caso di decadenza, invece, diviene impossibile la rateizzazione ulteriore del carico e l’importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile attraverso un’unica soluzione.

Il piano di rateazione ordinario può essere ottenuto con domanda semplice per debiti fino a 50.000 euro e può prevedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti.

Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto da persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali privilegiati, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente come risulta dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) indicato nel modello Isee, ovvero dagli altri soggetti quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, è compreso tra 0,5 e 1.

(continua “Cartella di pagamento: compensazione con i crediti d’imposta, modelli e divieti. Crediti verso la Pubblica Amministrazione”)

(per l’applicabilità in via retroattiva della disposizione sul numero massimo di rate impagate: “Dilazione di pagamento per le somme iscritte a ruolo: decadenza dal beneficio della rateazione con 8 rate non pagate per i piani esistenti al 22 giugno 2013”)