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Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

La circolare del 30 luglio sulla riforma del Codice della Strada: zero alcol per neopatentati e conducenti professionali

Praticamente in coincidenza del ricorso al Consiglio di Stato contro la sospensiva del Tar (http://www.questidenari.com/?p=2805) – richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per consentire all’Anas di procedere comunque agli incassi maggiorati dei pedaggi autostradali durante l’esodo, e che fa registrare l’appello delle associazioni di consumatori a conservare le ricevute dei pedaggi per l’eventuale rimborso – viene emessa la prima circolare sulla riforma del Codice della Strada (legge 120/10).

La circolare del dipartimento Pubblica Sicurezza (prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio) tratta le disposizioni in vigore già da venerdi 30 luglio: tra queste, la temuta applicazione della “tolleranza zero” nei confronti di coloro che, dopo aver bevuto alcolici, si mettono alla guida e appartengono alle seguenti categorie:

–        giovani sotto i 21 anni, o quanti hanno conseguito la patente B da meno di 3 anni, anche se alla guida di motorini e minicar

–        tassisti e autisti di veicolo a noleggio con conducente

–        conducenti di mezzi pesanti e pullmini con più di 9 posti

–        conducenti di auto con rimorchio a traino (anche roulotte o motoscafo) il cui peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

In particolare, l’ultimo punto si riferisce a Suv e camper, abbinati a rimorchi, il cui conducente deve essere in possesso di patente C o BE.

Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato in applicazione del codice stradale, ora sono necessari 3 test (quando i primi 2 abbiano avuto esito positivo) per procedere a sanzionare il neo-patentato o il conducente professionale. Fra i motivi che inducono all’adozione di una maggiore cautela vi sono i dubbi sull’attendibilità della rilevazione degli etilometri in dotazione alle Forze dell’Ordine, come pure recepito da alcune sentenze della magistratura.

In caso il conducente si rifiuti di sottoporsi al test, sono previste sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del mezzo – confisca a cui non si procede se il veicolo appartiene a terzi estranei al reato, ma in tal caso raddoppia la durata della sospensione della patente.

Infine, se il conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, le sanzioni vengono applicate pur in assenza di visita medica, dato che sono sufficienti le analisi sui liquidi biologici.

(per la seconda Circolare del 12 agosto 2010 sulla riforma del Codice della Strada si veda http://www.questidenari.com/?p=2857)

(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

(sulla sanzione per coloro che guidano motorini e minicar senza la necessaria autorizzazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3900)

Il Tar Lazio sospende dal 30 luglio il pagamento dei pedaggi autostradali maggiorati

A partire dal 1° luglio 2010, gli incrementi del pedaggio autostradale al casello – pagato durante i primi giorni di entrata in vigore delle nuove norme stabilite con la manovra anti-crisi http://www.questidenari.com/?p=2746 – hanno portato a pagamenti maggiorati per le vecchie tratte Anas e a pagamenti prima non dovuti nei raccordi che collegano le stesse autostrade ai grandi centri urbani.

Ad essere maggiormente colpiti dagli aumenti così stabiliti, che nei casi limite possono arrivare a +20% rispetto alle vecchie tariffe corrisposte dai conducenti dei mezzi pesanti, sono stati i pendolari, ovvero gli utenti che abitualmente, giorno dopo giorno, percorrono le tratte della società Anas per recarsi al lavoro e tornare a casa.

Ma dalla mezzanotte di oggi, grazie alla sentenza sospensiva dell’efficacia del decreto pronunciata dal Tar Lazio, e la cui applicazione si estende alle autostrade di tutta Italia, l’aumento del pedaggio non è più applicabile causa la mancata corrispondenza tra il pedaggio richiesto ed il beneficio per l’utenza in termini di servizio prestato.

In altri termini, secondo la prima sezione del Tar del Lazio, il pedaggio aumentato non costituirebbe una “tariffa” per un servizio erogato attraverso le infrastrutture, ma una “tassa” a fronte della quale non vi è una prestazione aggiuntiva di servizio da parte dell’Anas.

Fonte: IlMessaggero.it

1° luglio 2010: aumenti del pedaggio autostradale. I caselli del Grande Raccordo Anulare e le altre stazioni italiane

La conferma della maggiorazione di pedaggio – dovuto presso le stazioni situate fra autostrade e raccordi – obbliga al pagamento tutti coloro che, a partire da quest’oggi 1° luglio 2010, percorreranno le strade Anas alla guida di auto e moto (1 euro), oppure alla guida di camion (2 euro). Il limite imposto del 25% alla maggiorazione del vecchio pedaggio, tuttavia, impedisce aumenti record per i pendolari abituati a pagare pochi euro sui percorsi brevi.

Il tutto, previsto dalla manovra anticrisi (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78), è stato autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al pari del sovra canone da applicarsi alle tratte autostradali già sottoposte ad esazione.

Il pagamento maggiorato forfetario viene effettuato presso i ventisei caselli interconnessi ai raccordi ed alle autostrade Anas, e detto sovrapedaggio riguarda esclusivamente coloro che provengono o si dirigono verso le autostrade.

Per quanto riguarda Roma, le stazioni di esazione sono state aumentate di numero, rispetto alle iniziali, al fine di impedire che i conducenti potessero utilizzare percorsi alternativi ed evitare così il pagamento; fermo restando che, come più volte ricordato (http://www.questidenari.com/?tag=gra), non impone alcun pedaggio la percorrenza del Grande Raccordo Anulare per gli spostamenti da una parte all’altra della città.

I caselli di Roma sono: Roma Nord e Fiano Romano sull’A1; Roma Est, Lunghezza, Settecamini e Ponte di Nona sull’asse per l’Aquila; Roma Sud sull’Autostrada del Sole; Roma Ovest e Maccarese Fregene sulla Roma-Fiumicino.

Le altre stazioni italiane interessate dagli aumenti forfetari sono: Nocera (A3), Cava dè Tirreni (A3), San Gregorio (A18), Buonfornello (A20), Mercato S. Severino (A30), Avellino Est (A16), Firenze-Certosa (A1), Valdichiana (A1), Ferrara Sud (A13), Benevento (A16), Falchera (A55), Bruere (A55), Settimo Torinese (A55), San Benedetto del Tronto (A14), Chieti-Pescara (A25), Pescara Ovest Chieti (A14), Lisert (A4) – fonte: IlMessaggero.it.

Oltre alla maggiorazione tariffaria forfetaria, dal 1° luglio 2010 si paga anche il sovra canone fissato in termini di millesimi di euro a chilometro percorso (http://www.questidenari.com/?p=2714): l’aumento, pari ad 1 o 3 millesimi di euro in base alla distinzione tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, riguarda tutti i percorsi autostradali già sottoposti a pedaggio.

(per il successivo accoglimento del ricorso contro i pedaggi da parte del Tar Lazio: http://www.questidenari.com/?p=2805)