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I chiarimenti della circolare 28/E del 21 giugno 2011 sull’obbligo di comunicazione per autoveicoli ed immobili. Dati identificativi richiesti da commercianti al minuto e artigiani

Con la circolare 28/E del 21 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate ha incluso nello spesometro le cessioni di automobili motivando la necessaria informativa con il contenuto del provvedimento delle Entrate datato 22 dicembre 2010, secondo il quale rimangono escluse dall’obbligo le operazioni già “schedate” nell’anagrafe tributaria in conformità all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: dato che le operazioni di compravendita di autoveicoli non sono oggetto di monitoraggio attraverso questo canale, il regime pubblicistico dell’iscrizione al PRA non solleva dall’obbligo di comunicare l’acquisto di un’auto da parte di un professionista o imprenditore per importo superiore ad euro 3.000 (Iva esclusa), come pure accade nel caso della cessione a privati.

E’ importante specificare che, in base al contenuto della circolare 24/E, per le cessioni di auto nel regime del margine analitico si esclude la quota non soggetta ad Iva dal computo della soglia di riferimento; dato che per la vendita in detto regime l’Iva non può essere indicata separatamente in fattura, la soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione diviene pari a 3.600 euro al lordo dell’imposta (fonte: IlSole24Ore.com).

Infine, in caso la cessione venga effettuata da un privato che lascia l’automobile in conto vendita presso il concessionario (es.), la mancanza del requisito soggettivo (obbligato alla comunicazione è il soggetto passivo Iva che effettua operazioni rilevanti ai fini della stessa imposta) fa venir meno l’obbligo comunicativo.

Sempre in osservanza delle disposizioni concernenti l’oggetto di monitoraggio da parte dell’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. n° 605 del 1973, non devono essere comunicate le operazioni riguardanti le cessioni e gli acquisti di immobili.

Ulteriori chiarimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (circolare 28/E del 21/06/2011 in formato pdf).

Un secondo punto critico riguardante le disposizioni in oggetto attiene alle operazioni di pagamento effettuate con carta di credito, di debito o prepagata emessa da operatori finanziari residenti, quando la cifra spesa per l’acquisto supera la soglia prevista per la comunicazione. In tal caso, come è noto (http://www.questidenari.com/?p=4490), non esiste obbligo di comunicazione perché l’utilizzo dei mezzi di pagamento comporta la tracciabilità dell’operazione.

Le procedure di tracciabilità osservate dagli istituti di credito si estendono anche all’utilizzo del carnet di assegni bancari: tuttavia il pagamento a mezzo assegno (non rientrante nella circostanza dell’uso carta bancomat etc.) da parte di un soggetto residente impone l’obbligo della comunicazione.

Riguardo agli obblighi informativi che dal 1° luglio scorso devono essere osservati dai commercianti al minuto e dai prestatori di servizi che certificano i corrispettivi con ricevute e scontrini fiscali per operazioni dal corrispettivo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa, si rammenta che – per dette operazioni non soggette a fatturazione – il committente/cessionario deve fornire tutti i dati identificativi richiesti, senza poter opporre rifiuto alcuno, e la conservazione dell’informazione, in aggiunta alla precedente acquisizione, spetta al titolare del negozio o dell’attività (se invece gli stessi operatori hanno emesso fattura su richiesta del cliente o per prassi aziendale, il monitoraggio delle operazioni deve aver avuto inizio in data 1° gennaio 2010 con limite di importo per operazione pari a 25.000 euro nel 2010 e a 3.000 euro nel 2011).

In particolare, si riepilogano i dati che il commerciante al minuto è tenuto a chiedere al cliente nel caso di un acquisto effettuato da

–   persona fisica residente: codice fiscale e altri elementi identificativi;

–   persona fisica non residente: cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale;

–   soggetto non residente diverso dalla persona fisica: denominazione, ragione sociale o ditta e domicilio fiscale;

–   società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica non residenti: dati identificativi della struttura, cognome e nome, luogo, sesso, data di nascita e domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno rappresentanza.

Fonte: IlSole24Ore.com

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Autostrada Roma-Latina a pagamento

Si intravede la fine del calvario per quelle centinaia di migliaia di persone a bordo di automezzi e motoveicoli che ogni mattina, anche prima delle luci dell’alba, affrontano la strada regionale 148 Pontina in direzione della Capitale per motivi di lavoro.

L’incubo quotidiano del dissesto stradale, del traffico, dei rallentamenti, delle code e degli incidenti su una delle strade d’Italia storicamente a più alto tasso di mortalità alla guida di un autoveicolo (fonte: ACI-ISTAT), sembra da oggi destinato a dissolversi grazie allo stanziamento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) di 468 milioni di euro per il corridoio intermodale Roma-Latina.

Il bando per i lavori di costruzione della nuova autostrada, la cui percorrenza avverrà dietro pagamento di pedaggio, sarà pubblicato entro la fine del 2010; l’aggiudicazione e l’inizio dei lavori, a partire dalla tratta Roma Tor dè Cenci – Latina Borgo Piave, sarà possibile entro il primo semestre 2011.

Fonte: Corriere.it

L’etilometro nei bar, discoteche e altri locali pubblici dal 13 novembre 2010

Come previsto dalla legge 120 del 2010 all’art. 54, in riforma del Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=legge-12010), dal 13/11/2010 è entrato in vigore l’obbligo di rendere utilizzabili per i clienti gli etilometri posizionati all’uscita dei locali pubblici che prevedono la chiusura dopo la mezzanotte.

L’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai primi due commi, elenca alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi per la vendita o il consumo di vino, birra, liquori e altre bevande anche non alcoliche, sale giochi, stabilimenti balneari e circoli privati: la mancata dotazione dell’etilometro per l’esercizio comporta l’applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pari a 300 euro.

Le apparecchiature per la rilevazione, di tipo elettronico o a funzionamento chimico, saranno posizionate accanto a due tabelle (in triplice copia: all’ingresso, all’uscita e all’interno del locale) descrittive sia del livello di alcolemia raggiungibile a seguito di assunzione delle bevande che dei sintomi collegati a detto livello (fonte: IlMessaggero.it).

L’inasprimento della griglia sanzionatoria in materia di uso di sostanze alcoliche alla guida, operata la scorsa estate, ha introdotto sanzioni variabili in funzione del tasso alcolemico rilevato dalle apparecchiature in dotazione alle forze dell’ordine, del verificarsi di un incidente stradale e dell’appartenenza del guidatore alla categoria soggetta ad alcol zero (neopatentati e conducenti professionali: per la Circolare del 30 luglio 2010 riguardante entrambe le categorie si legga http://www.questidenari.com/?p=2813, ed in particolare per i conducenti professionali http://www.questidenari.com/?p=2979).

Ad esempio, per un tasso alcolemico rilevato tra 0,81 e 1,50 g/l, chi causa un incidente commette un reato, ovvero è imputato di fronte al giudice ed è soggetto a:

– pagamento di un importo compreso a tra 1.600 e 3.400 euro sulla base della decisione del giudice, con aumento di 1/3 se il reato è commesso dalle 22:00 di notte alle 7:00 di mattina

– decurtazione di 10 punti patente

– sospensione della patente da 1 a 2 anni

– arresto fino a 12 mesi,

trovando applicazione il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, se il mezzo non è intestato a terze persone estranee alla violazione.

Se invece il conducente non avesse causato incidente ma fosse incorso comunque nello stesso illecito penale per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, avrebbe la possibilità di commutare la pena prevista con i lavori di pubblica utilità nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale, ed in tal modo di evitare – in aggiunta – la sospensione della patente e la confisca del veicolo. In caso di violazione degli obblighi di lavoro, si procederebbe a ripristino delle stesse sanzioni.

(per l’entrata in vigore al giorno 9 febbraio 2011 delle norme relative ai limiti di potenza specifica e assoluta per veicoli guidati da neopatentati, ai limiti di velocità e alle sanzioni per gli stessi conducenti, si legga http://www.questidenari.com/?p=3655)

Conducenti professionali: le sanzioni del Codice della Strada per uso di alcol e inosservanza dei turni di lavoro e di riposo

Oltre alla possibilità di rimanere al volante del mezzo pesante fino a 68 anni, le novità che interessano i conducenti professionali – circa il rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada – riguardano i turni di guida, i turni di riposo, l’esibizione della documentazione all’organo accertatore e l’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope da parte degli autisti.

La politica di “tolleranza zero” nei confronti dei conducenti professionali che assumono alcol si è concretizzata in una scala crescente di sanzioni (sulla base del tasso alcolemico rilevato) raddoppiate in caso di incidente – a partire dal minimo della multa compresa tra 155 e 624 euro (art. 186-bis, comma 2) e 5 punti patente decurtati, fino ad arrivare ai 6.000 euro e 10 punti patente in caso di ebbrezza grave, in aggiunta alle altre sanzioni della sospensione della patente e confisca del veicolo, o addirittura all’arresto e alla revoca della patente quando si guidano veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone (conducente compreso).

Per determinare nel dettaglio la griglia sanzionatoria – che per valori di alcol superiori a 0,5 g/l riprende quella prevista dall’art. 186, 2°, lettere a), b) e c) per la generalità dei conducenti consultabile alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2923 – si consideri che vengono applicate maggiorazioni delle sanzioni amministrative di 1/3 per valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, e maggiorazioni da 1/3 alla metà delle sanzioni penali per valori superiori a 0,8 g/l. Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico comporta la sanzione fino a 9mila euro e l’arresto fino a 18 mesi (art. 186-bis, 6°).

Oltre che per il conseguimento della patente, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti anche all’atto del rinnovo (sono compresi nell’obbligo pure i patentini filoviari).

In fatto di durata massima dei turni di guida, e permanenza nelle fasi di riposo, sono stati adottati i limiti europei previsti dal regolamento comunitario n. 561/ 2006.

Gli articoli 173 del Codice della Strada, al comma 5, e 174 ai commi da 5 a 7, prevedono sanzioni da 155 a 1.600 euro e la perdita da 1 a 10 punti patente (secondo un meccanismo di gradualità nella gravità dell’infrazione basato sulla percentuale di mancato rispetto del limite temporale) per il superamento dei periodi di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e mancata osservanza dei periodi di riposo.

In particolare, il turno di lavoro relativo al periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore (estensibili a 10 ore per non più di due volte a settimana), il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, ed il periodo di guida accumulato in due settimane consecutive non deve essere superiore a 90 ore.

Per il turno di riposo, l’interruzione deve durare almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di 4,5 ore (eccetto il caso in cui stia per iniziare un periodo di riposo), ovvero in alternativa si possono effettuare due interruzioni di almeno 15 e 30 minuti; il riposo giornaliero deve essere realizzato nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Lo stesso art. 174, al comma 4, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie da 38 a 800 euro, stabilisce che il superamento della durata del periodo di guida e l’inosservanza delle disposizioni sui periodi di riposo giornaliero comportano l’applicazione della sanzione anche agli altri membri dell’equipaggio, provocano il ritiro temporaneo dei documenti di guida ed obbligano in solido al pagamento il conducente e l’impresa da cui lo stesso dipende.

In ultimo, con obbligo di pagamento o di versamento della cauzione a mani dell’agente accertatore, si rammenta che la violazione della normativa comunitaria in materia di cabotaggio prevede la sanzione da euro 5mila a 15mila.

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)