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Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com

L’autodichiarazione contro le cartelle pazze

Equitalia, la società concessionaria che nell’interesse del Fisco si occupa di recuperare le tasse non versate, ha emanato la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio in base alla quale il contribuente, presentando un’autodichiarazione, può sospendere la procedura di riscossione dei pagamenti già effettuati (c.d. cartelle pazze).

La direttiva fornisce così un ulteriore strumento di difesa al contribuente qualora “sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore”.

Nei dieci giorni successivi, l’agente della riscossione invierà la documentazione all’ente creditore per ottenere conferma o meno delle ragioni del debitore; in caso di silenzio dell’ente, verrà confermata la sospensione delle azioni di recupero del credito (fonte: IlMessaggero.it).

E’ possibile scaricare il fac-simile del modello di autodichiarazione in formato pdf dal sito web www.equitaliaonline.it.

(per le successive disposizioni della legge stabilità sulle cartelle pazze: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /1 – L’autotutela

Al fine di evitare il contenzioso, l’amministrazione fiscale ha cercato di migliorare la propria efficienza istituendo delle procedure ad hoc.

Una di queste è l’autotutela, un’autocorrezione che l’amministrazione può adottare, ma bisogna tener presente che si tratta di una facoltà discrezionale.

L’Agenzia delle Entrate può provvedere tramite i propri uffici ad una autocorrezione dell’atto, oppure su istanza del contribuente.

Quindi non è necessario che si attivi il contribuente stesso, ma è consigliato al contribuente di effettuare l’istanza vista la possibilità che l’ufficio non provveda a causa della mole di lavoro da eseguire.

I casi più frequenti di richiesta di annullamento o di revoca di un atto si hanno quando l’illegittimità derivi da: errore di persona, evidente errore logico di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’atto illegittimo può essere annullato anche in presenza di giudizio pendente o, se è divenuto definitivo, per decorso dei termini per ricorrere o anche, se il contribuente ha presentato ricorso e lo stesso è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se si è formato un giudizio sostanziale (cioè il contribuente ha impugnato l’atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all’amministrazione), l’annullamento è possibile soltanto per motivi di legittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L’annullamento dell’atto automaticamente fa sì che un eventuale accertamento infondato sia ritirato, ed eventualmente le somme pagate a seguito di iscrizione a ruolo siano rimborsate.

Il contribuente, come già esposto, ha facoltà di iniziativa ma deve tener presente che l’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si invita chi si trovasse in dette situazioni a provvedere a presentare il ricorso per non far trascorrere i termini di opposizione.

L’istanza presentata dal contribuente non è soggetta ad alcuna forma particolare, basti pensare che può essere presentata in carta libera: è necessario che ci siano riportati i dati del contribuente, i motivi (possibilmente fondati) che fanno ritenere l’atto illegittimo e quindi annullabile in toto o in parte.

Si fa presente che qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

SCARICA LA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA – formato pdf

Gli accertamenti – 1

E’ compito dell’amministrazione finanziaria controllare le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti negli anni di imposta di riferimento.

Con l’adozione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni, il lavoro dell’amministrazione finanziaria si è notevolmente snellito; infatti, sino a qualche anno fa, le dichiarazioni venivano presentate sotto forma cartacea ed andavano spedite con i relativi allegati al centro di servizio di competenza.

Quest’operazione comportava una notevole massa di prodotti cartacei che creava problemi di stoccaggio e – inevitabilmente – di smarrimento degli allegati (modelli di versamento e giustificativi di detrazioni).

La notevole mole di dichiarazioni presentate faceva sì che i contribuenti, nella maggior parte dei casi, non subissero controlli, e di conseguenza non ricevessero i rimborsi a cui avevano diritto, se non con notevole ritardo.

Oggi l’intermediario invia il modello di dichiarazione del contribuente e procede ad un controllo formale della stessa previsto dal modulo Entratel che permette di provvedere ad eliminare eventuali errori commessi, tipo l’errata esposizione del codice fiscale o il calcolo delle imposte o delle detrazioni, bloccandone l’esecuzione e impedendone l’invio.

Questi errori davano adito a possibili sanzioni oggi impossibili a verificarsi per quanto sopra esposto.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene eseguito un controllo più approfondito e, a partire dalla riforma del sistema tributario italiano (1972), vengono effettuati questi controlli ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del codice tributario (http://www.questidenari.com/?p=636).

L’art. 36 bis tratta i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e provvede a correggere gli errori materiali di calcolo e le detrazioni presentate.

Oggi, con la possibilità di richiedere la compensazione delle varie imposte, invece di chiedere il rimborso che arriverà dopo qualche anno, è facilissimo commettere l’errore di compensare importi non più utilizzabili (sempre utilizzando il modello F24 a cui si rimanda – http://www.questidenari.com/?p=382).

L’art. 36 ter tratta invece il controllo (formale) delle dichiarazioni provvedendo al controllo delle detrazioni di spesa, delle ritenute d’acconto a cui il contribuente ha diritto, e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituiti d’imposta.

L’esito del controllo è comunicato al contribuente a mezzo raccomandata e gli eventuali valori modificati possono essere rettificati dal contribuente stesso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Prima di giungere al contenzioso, restano a disposizione del contribuente le forme di risoluzione della controversia rappresentate da autotutela, acquiescenza, concordato e conciliazione.

Come vedremo la prossima volta, l’autotutela è l’unica forma di difesa del contribuente gratuita; le altre, invece, sono a carattere oneroso.

(continua http://www.questidenari.com/?p=803)


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