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Come evitare le liti con l’amministrazione finanziaria /1 – L’autotutela

Al fine di evitare il contenzioso, l’amministrazione fiscale ha cercato di migliorare la propria efficienza istituendo delle procedure ad hoc.

Una di queste è l’autotutela, un’autocorrezione che l’amministrazione può adottare, ma bisogna tener presente che si tratta di una facoltà discrezionale.

L’Agenzia delle Entrate può provvedere tramite i propri uffici ad una autocorrezione dell’atto, oppure su istanza del contribuente.

Quindi non è necessario che si attivi il contribuente stesso, ma è consigliato al contribuente di effettuare l’istanza vista la possibilità che l’ufficio non provveda a causa della mole di lavoro da eseguire.

I casi più frequenti di richiesta di annullamento o di revoca di un atto si hanno quando l’illegittimità derivi da: errore di persona, evidente errore logico di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente presentata, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’atto illegittimo può essere annullato anche in presenza di giudizio pendente o, se è divenuto definitivo, per decorso dei termini per ricorrere o anche, se il contribuente ha presentato ricorso e lo stesso è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

Se si è formato un giudizio sostanziale (cioè il contribuente ha impugnato l’atto e i giudici tributari, con decisione non più revocabile, hanno dato ragione all’amministrazione), l’annullamento è possibile soltanto per motivi di legittimità del tutto diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

L’annullamento dell’atto automaticamente fa sì che un eventuale accertamento infondato sia ritirato, ed eventualmente le somme pagate a seguito di iscrizione a ruolo siano rimborsate.

Il contribuente, come già esposto, ha facoltà di iniziativa ma deve tener presente che l’istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario, per cui si invita chi si trovasse in dette situazioni a provvedere a presentare il ricorso per non far trascorrere i termini di opposizione.

L’istanza presentata dal contribuente non è soggetta ad alcuna forma particolare, basti pensare che può essere presentata in carta libera: è necessario che ci siano riportati i dati del contribuente, i motivi (possibilmente fondati) che fanno ritenere l’atto illegittimo e quindi annullabile in toto o in parte.

Si fa presente che qualsiasi atto può essere oggetto di riesame.

SCARICA LA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA – formato pdf

Gli accertamenti – 1

E’ compito dell’amministrazione finanziaria controllare le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti negli anni di imposta di riferimento.

Con l’adozione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni, il lavoro dell’amministrazione finanziaria si è notevolmente snellito; infatti, sino a qualche anno fa, le dichiarazioni venivano presentate sotto forma cartacea ed andavano spedite con i relativi allegati al centro di servizio di competenza.

Quest’operazione comportava una notevole massa di prodotti cartacei che creava problemi di stoccaggio e – inevitabilmente – di smarrimento degli allegati (modelli di versamento e giustificativi di detrazioni).

La notevole mole di dichiarazioni presentate faceva sì che i contribuenti, nella maggior parte dei casi, non subissero controlli, e di conseguenza non ricevessero i rimborsi a cui avevano diritto, se non con notevole ritardo.

Oggi l’intermediario invia il modello di dichiarazione del contribuente e procede ad un controllo formale della stessa previsto dal modulo Entratel che permette di provvedere ad eliminare eventuali errori commessi, tipo l’errata esposizione del codice fiscale o il calcolo delle imposte o delle detrazioni, bloccandone l’esecuzione e impedendone l’invio.

Questi errori davano adito a possibili sanzioni oggi impossibili a verificarsi per quanto sopra esposto.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene eseguito un controllo più approfondito e, a partire dalla riforma del sistema tributario italiano (1972), vengono effettuati questi controlli ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del codice tributario (http://www.questidenari.com/?p=636).

L’art. 36 bis tratta i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e provvede a correggere gli errori materiali di calcolo e le detrazioni presentate.

Oggi, con la possibilità di richiedere la compensazione delle varie imposte, invece di chiedere il rimborso che arriverà dopo qualche anno, è facilissimo commettere l’errore di compensare importi non più utilizzabili (sempre utilizzando il modello F24 a cui si rimanda – http://www.questidenari.com/?p=382).

L’art. 36 ter tratta invece il controllo (formale) delle dichiarazioni provvedendo al controllo delle detrazioni di spesa, delle ritenute d’acconto a cui il contribuente ha diritto, e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai sostituiti d’imposta.

L’esito del controllo è comunicato al contribuente a mezzo raccomandata e gli eventuali valori modificati possono essere rettificati dal contribuente stesso entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Prima di giungere al contenzioso, restano a disposizione del contribuente le forme di risoluzione della controversia rappresentate da autotutela, acquiescenza, concordato e conciliazione.

Come vedremo la prossima volta, l’autotutela è l’unica forma di difesa del contribuente gratuita; le altre, invece, sono a carattere oneroso.

(continua http://www.questidenari.com/?p=803)


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