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Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura

Il decreto legge n. 63/2013 ha esteso alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 i benefici introdotti dal decreto legge n. 83/2012 che ha innalzato la misura della detrazione fiscale al 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa ad euro 96.000 per unità immobiliare (dai precedenti 48.000 euro). Col decreto legge n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012 il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stato inserito in maniera permanente tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

Pertanto la detrazione al 50% delle spese sostenute (col massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare comprensivo delle spese sostenute negli anni precedenti in caso di mera prosecuzione dei lavori) è valida nel periodo d’imposta 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciale, arti o professioni, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.

La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

L’ammontare complessivo della spesa viene suddiviso fra tutti gli aventi diritto alla detrazione che hanno sostenuto la stessa spesa.

Beneficiari della detrazione sulle spese di ristrutturazione sono tutti coloro che, a prescindere dalla residenza nel territorio dello Stato, risultano assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

L’agevolazione riguarda i proprietari degli immobili ed i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che sostengono le suddette spese:

–        proprietari o nudi proprietari,

–        titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),

–        locatari o comodatari,

–        soci di cooperative divise e indivise,

–        imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce)

–        soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

L’agevolazione spetta pure al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture, ed a colui che esegue in proprio i lavori sull’immobile (limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati).

(continua “Detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria: spese ammesse e interessi passivi sul mutuo“)

Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini

La detrazione fiscale dall’imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi di efficienza energetica sugli immobili privati, con l’approvazione del decreto legge di venerdi 31 maggio, aumenta dal 55% al 65% e viene prorogata dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 per famiglie e privati cittadini (art. 14, 1°). La stessa detrazione fiscale, in base al 2° comma dell’art. 14, è prorogata dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2014per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.

Il bonus fiscale riguardante Irpef e Ires, previsto dal D.L. recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea”, sarà ottenuto in 10 rate annuali (art. 14, 3°) di uguale importo.

Non sono più detraibili, tra le spese escluse dal 1° comma dell’art. 14, quelle relative alla sostituzione

        degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;

        degli scaldacqua tradizionali con gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

L’incremento della percentuale detraibile, ovviamente, comporta l’abbattimento della spesa massima agevolabile a parità di valore massimo della detrazione: ad esempio per i pannelli per l’acqua calda (solare termico) e per le strutture opache e finestre (muri esterni e sottotetto) il limite scende a 92.307,69 euro (la detrazione massima di 60mila euro è restituita dal 65% di detta cifra relativa al limite della spesa agevolabile); 46.153,84 euro per gli impianti di climatizzazione (caldaia a condensazione); 153.486,15 euro per la riqualificazione energetica generale (efficienza negli edifici).

Anche dopo il 30 giugno prossimo i pagamenti dovranno essere eseguiti nel modo consueto attraverso disposizione di bonifico, che riporta nella causale la norma agevolativa, e utilizzo del codice fiscale di beneficiario e contribuente. Per i tempi di esecuzione dell’operazione, se si tratta di persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti, rimane valido il principio di cassa secondo cui la data ordine deve ricadere nel periodo di proroga; se si tratta di imprese, invece, viene adottato il principio di competenza.

(continua “Spese di ristrutturazione edilizia: detrazione Irpef, beneficiari e intestazione di bonifico e fattura“)

Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari

Con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità fiscali contenute nella legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) e nel decreto-legge 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

In ordine alle modifiche all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari (legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 509), la Circolare specifica che a decorrere dall’anno 2013 l’introduzione della soglia massima di imposta, pari ad euro 4.500, trova applicazione esclusiva per le comunicazioni inviate a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Pertanto resta immutato il regime applicabile alle comunicazioni inviate alle persone fisiche (si legga “Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali”).

Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico

Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della detrazione fiscale 36% (art. 16-bis del Tuir) alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1°, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta è stata aumentata al 50% ed il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è salito a 96.000 euro per unità immobiliare (si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico” ed i successivi articoli).

L’articolo 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed in particolare quelli (lett. h) che possono essere realizzati acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

La risoluzione n. 22/E, in merito a detta documentazione, rimarca che non si rende necessaria specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico ma è sufficiente “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale”. In ogni caso i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia “ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (c.d. Legge Bassanini quater).

La detrazione in esame è compatibile (cfr. cumulabilità dei benefici) con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, ai fini della stessa detrazione, deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione dell’utente (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici etc.). Pertanto rimane esclusa la possibilità di fruire della detrazione “quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale”.

Circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012: esempi di imposta di bollo su conto corrente e libretto, su deposito titoli e gestione patrimoniale, su buoni fruttiferi postali

(continua da “Conto corrente e libretti di risparmio: imposta di bollo secondo il D.M. 24 maggio 2012 e tassazione delle rendite”)

La circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate datata 21/12/2012 riprende in esame l’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Oltre all’esenzione dell’imposta di bollo per i “conti di base” destinati a fasce di consumatori socialmente svantaggiate con ISEE inferiore ad euro 7.500 (“Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC”), la circolare rammenta l’applicazione del tributo in relazione al periodo rendicontato, come da evidenze dell’estratto conto, in ogni caso non inferiore all’importo minimo di 1 euro.

Posto che per “giacenza media” si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo oggetto di rendicontazione, la circolare precisa che la verifica della giacenza complessiva del cliente deve essere effettuata in occasione di ogni estratto o rendiconto, in riferimento al periodo rendicontato, e che l’imposta va applicata a tutti i rapporti intrattenuti dal cliente se la stessa giacenza complessiva dei conti e dei libretti intestati al medesimo soggetto risulta superiore a 5.000 euro. Nella valutazione devono essere inclusi pure i libretti di risparmio al portatore, considerato che “in tal caso, ai fini del cumulo, occorre porre rilievo al soggetto che viene censito al momento dell’emissione del libretto ovvero al soggetto successivamente censito dall’intermediario quale portatore del libretto”.

Se presso la medesima banca vengono intrattenuti diversi rapporti di conto corrente o libretto di risparmio da parte del medesimo cliente, ai fini della valutazione per l’eventuale esenzione di un rapporto, vanno sommate le giacenze medie di ciascun conto o libretto in relazione allo stesso periodo temporale anche se risulta diversa la periodicità di rendicontazione dei rapporti. Torna utile l’esempio n. 5, in cui il cliente persona fisica è intestatario presso la medesima banca di due rapporti di conto corrente (A con valore medio di giacenza pari ad euro 53.000 nel 1° trimestre e ad euro 1.000 nel resto dell’anno; B con valore medio di giacenza pari ad euro 2.000 per tutto l’anno), dove la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di A avviene con periodicità annuale e la rendicontazione (indicata dalla sottolineatura) di B avviene con periodicità trimestrale.

Come si nota dalla tabella, il c/c A fa pagare il bollo pieno a fine anno mentre il c/c B, che fa pagare trimestralmente all’invio della rendicontazione in ragione della frazione di anno, è esente da imposta per il 2°, 3° e 4° trimestre per via della giacenza media complessiva inferiore (nei rispettivi periodi) alla soglia di 5.000 euro.

In ordine all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a prodotti finanziari valorizzati al termine del periodo rendicontato, la circolare sottolinea che le stesse comunicazioni si presumono inviate anche se il gestore non è tenuto alla redazione e all’invio, in relazione ai prodotti finanziari detenuti dalla clientela, e che in tal caso l’imposta va applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente. A titolo esemplificativo, pertanto, sono assoggettate all’imposta di bollo le comunicazioni relative a deposito titoli, a quote di fondi comuni d’investimento e Sicav, a strumenti finanziari derivati (per i quali eventuali valori negativi non hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’imposta).

La circolare del 21 dicembre 2012 indica che in presenza di rendicontazioni periodiche, ovvero di rapporti che iniziano o terminano nel corso dell’anno, l’imposta deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.

Tale disposizione è da intendersi valida anche in merito all’applicazione della soglia minima (euro 34,20) e massima d’imposta (euro 1.200 per il 2012) in considerazione dell’ammontare complessivo dei prodotti detenuti presso la stessa banca. Pertanto (es.) se dall’applicazione dell’aliquota proporzionale dovesse scaturire un pagamento inferiore ad euro 17,10 (ovvero inferiore alla metà del minimo previsto), l’imposta dovuta sarà pari in ogni caso a detto importo per un periodo di rendicontazione di durata sei mesi. Inoltre, in caso di estinzione del rapporto in corso d’anno la verifica delle soglie minime e massime deve essere effettuata al momento della cessazione del rapporto e, “in caso di più rapporti, la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione dell’ultimo rapporto in corso d’anno e le soglie minime e massime devono essere ragguagliate ai giorni dell’anno in cui il cliente ha intrattenuto rapporti con l’intermediario, considerando una volta sola i giorni compresi in periodi contemporanei”.

Esempio n. 13: presso lo stesso intermediario il cliente intrattiene nel 2013 un contratto di deposito titoli (d/t: decorrenza 1° aprile 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione trimestrale) ed un contratto di gestione patrimoniale (GP: decorrenza 1° luglio 2013, valore pari ad euro 10.000 e rendicontazione annuale).

Come si nota, l’applicazione del tributo in funzione del numero dei giorni (91, 92 e 92 per il d/t rispettivamente al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre; 184 per la GP al 31 dicembre) determina il computo dell’imposta proporzionale nell’anno per euro 3,70 + 3,80 + 3,80 + 7,60 = 18,90. Tuttavia, l’imposta minima annuale rapportata ai 91 + 92 + 92 = 275 giorni dell’anno, pari ad euro 25,77 derivante dal prodotto tra l’imposta minima 34,20 ed il rapporto 275/365, comporta l’applicazione dell’imposta residuale per l’anno 2013 pari ad euro 6,87 (differenza tra 25,77 e 18,90).

Risulta di particolare interesse la puntualizzazione delle Entrate secondo cui qualora “non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato”; la stessa precisazione integra la successiva che stabilisce, in caso di rendicontazioni di estinzione, analoga imposizione fiscale rapportata ai giorni di durata per prodotti che presentino valore pari a zero al termine del periodo rendicontato in cui hanno avuto luogo movimentazioni.

La circolare, infine, si sofferma sull’obbligo dell’ente gestore relativo alla determinazione dell’imposta dovuta al 31 dicembre di ogni anno per le polizze assicurative che viene applicata, per ciascun anno unitamente all’imposta dell’ultimo anno o frazione di anno, al momento del rimborso o del riscatto.

Per i buoni fruttiferi postali, invece, la determinazione dell’imposta va effettuata “sulla base della situazione in essere al termine dell’anno, senza tener conto dei buoni rimborsati in corso d’anno. Per i buoni che risultano in essere al 31 dicembre, inoltre, l’imposta deve essere calcolata senza effettuare il ragguaglio al periodo di durata del titolo nel corso dell’anno. Tale regola interessa sia il calcolo dell’imposta proporzionale che le soglie minime e massime di imposta previste dalla norma”. Pertanto, all’atto del rimborso nel corso dell’anno, va considerata esclusivamente la “misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso”.

Nel caso in cui il cliente detenga diversi prodotti finanziari per i quali l’imposta deve essere applicata al momento del rimborso o della scadenza, occorre imputare l’imposta determinata al termine dell’anno pro quota a ciascun prodotto, sia quando l’imposta è calcolata in misura proporzionale sia quando trovano applicazione le soglie minime e massime.

Esempio n. 16: il contribuente è titolare di tre buoni postali (BPF 1, BPF 2 e BPF 3) a durata tre anni, di valore nominale pari a 6mila, 10mila e 15mila euro e rispettivamente sottoscritti il 1° aprile 2012, il 1° maggio 2012 ed il 1° giugno 2012.

L’applicazione dell’aliquota 0,1% (anno 2012) e 0,15% (anni 2013 e 2014) ai rispettivi valori nominali determina i valori in euro del bollo indicati in tabella dai quali si osserva che, laddove l’imposta complessiva annua è inferiore alla soglia minima (ovvero al 31.12.12), il pagamento del bollo di euro 34,20 avviene in proporzione al peso della singola imposta sull’onere totale annuo.

Ulteriori approfondimenti dalla fonte dell’Agenzia delle Entrate (download in formato pdf).

(per l’imposta di bollo massima applicabile nel 2013 a prodotti finanziari dei quali siano titolari soggetti diversi dalle persone fisiche: “Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013: limite massimo dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari“)