Archivi tag: al

Polizza Rc auto: contributo Ssn indeducibile fino a 40 euro nella dichiarazione dei redditi 2013

In base alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (GU n. 153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 – provvedimento entrato in vigore il 18/07/2012), il contributo al Servizio sanitario nazionale (Ssn) è deducibile dal reddito imponibile soltanto per la parte eccedente la somma di euro 40.

L. 92/2012, art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro), comma 76:

Il contributo di cui all’articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi  dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall’anno 2012.

Pertanto la quota del premio assicurativo sull’automobile destinata a finanziare il Servizio sanitario nazionale non sarà deducibile ai fini Irpef nella dichiarazione 2013 (redditi 2012) da parte degli assicurati che hanno sostenuto il pagamento della stessa quota per una somma inferiore o uguale a 40 euro (franchigia corrispondente ad un premio versato per Responsabilità civile inferiore o uguale ad euro 380,95); se invece, ad esempio, il contributo Ssn evidenziato nella quietanza di pagamento dovesse essere pari ad euro 50, la parte deducibile si ridurrebbe per differenza a 10 euro.

Il contributo Ssn è deducibile quando il pagamento viene effettuato dal genitore il cui figlio, fiscalmente a carico, è titolare di polizza Rca.

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Il ricorso al Giudice di Pace per le multe: art. 204-bis del nuovo Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3917)

Se il Prefetto respinge il ricorso, entro il termine descritto e comunque non prima dell’ordinanza-ingiunzione, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace che sarà chiamato ad esprimere un giudizio di legittimità sull’accertamento, a valutare la verbalizzazione o altro.

Il ricorso al giudice, se è opportuno per questioni complesse riguardanti circostanze da provare, diviene obbligatorio nei casi di mancata trascrizione al P.R.A dell’atto di vendita dell’auto (da parte dell’acquirente o dell’agenzia incaricata) o di ricezione di cartella esattoriale per il pagamento della multa che sia risultato insufficiente, ritardato o mancato.

Al fine di provare le proprie ragioni, è possibile produrre in giudizio documenti, fotografie, atti amministrativi, certificati medici, denunce e ricevute, indicare testimoni che abbiano assistito ai fatti avvenuti oppure chiedere l’effettuazione di perizie tecniche o sopralluoghi.

La presentazione del ricorso deve essere effettuata al Giudice di Pace competente per territorio del luogo (indicato su verbale) in cui è avvenuta la violazione al Codice della Strada – sul sito web www.giustizia.it è riportato un motore di ricerca per Comune dal quale è possibile estrapolare indirizzi, numeri di telefono e fax, e-mail relativi agli uffici del GdP. Le modalità di presentazione sono costituite dalla spedizione di raccomandata A/R o dalla consegna delle copie cartacee (una delle quali, timbrata per accettazione, sarà conservata dal ricorrente) da effettuarsi personalmente presso la cancelleria del giudice.

La presentazione comporta il pagamento di un contributo unificato di 33 euro per un valore della causa fino ad euro 1.033, oppure la corresponsione di un importo pari alla somma di 8 euro per marca da bollo e di un contributo crescente così determinato:

–        euro 33 per un valore della causa da euro 1.033,01 fino ad euro 1.100

–        euro 77 per un valore della causa da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200

–        euro 170 per un valore della causa da euro 5.200,01 fino ad euro 15.493

–        euro 187 per un valore della causa indeterminabile.

Il fac-simile del ricorso è disponibile, oltre che nella cancelleria civile dell’ufficio del Giudice di Pace, anche sul sito web della Polizia di Stato: il documento, debitamente firmato, contiene espressa indicazione della richiesta di annullamento del verbale e di tutti gli atti conseguenti, ed esplicita la richiesta di sospensione provvisoria del provvedimento impugnato e delle eventuali sanzioni accessorie che siano state comminate (cioè multa, punti patente etc. L’accoglimento della richiesta, per alcuni casi, comporterebbe la restituzione della patente di guida).

Dallo scorso anno 2010, infatti, il giudice sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato solo per gravi e documentati motivi in presenza dei quali, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza di comparizione.

Come recita l’art. 204-bis, al comma 3-bis, del Codice della Strada riformato, l’udienza viene fissata entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto effettuata dalla cancelleria a mezzo fax o posta elettronica (i giorni diventano 60 se il luogo della notifica si trova all’estero).

Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.

(omissis)

3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

Se l’assistenza di un legale non è obbligatoria, tuttavia il ricorrente potrebbe beneficiare dell’apporto di un avvocato per allegare copia delle sentenze di altri giudici, o dei riferimenti normativi utili a sostenere la tesi di infondatezza della contestazione, alla copia del verbale e a tutti i rimanenti documenti (supra).

Per i ricorrenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha sede il giudice, le comunicazioni relative alla fissazione del giorno dell’udienza o alla notifica del deposito della sentenza vengono solitamente consegnate alla cancelleria.

E’ la cancelleria, infine, a trasmettere la sentenza con cui viene accolto o rigettato il ricorso, nel quale ultimo caso è obbligatorio il pagamento della multa entro 30 giorni dalla notifica della sentenza stessa, a meno che non si decida di presentare appello in tribunale.

La sentenza di rigetto del ricorso, oltre a costituire titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme di denaro imposte dal Giudice di Pace (6° comma), comporta la necessaria applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida (8° comma).

(continua http://www.questidenari.com/?p=4111)

(per i nuovi termini del ricorso al Giudice di Pace in caso di violazioni commesse dal 6 ottobre 2011, per i nuovi importi del contributo unificato stabiliti dal D.L. 98/2011 convertito in legge e per l’impugnazione delle sole sanzioni amministrative accessorie si legga http://www.questidenari.com/?p=5531)

Il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada

(continua dall’articolo http://www.questidenari.com/?p=3853)

Tuttavia, se si ritiene esistano validi motivi per opporsi al verbale che indica l’infrazione commessa, è possibile ricorrere al Prefetto ed evitare (almeno temporaneamente) il pagamento della multa.

Il ricorso al Prefetto è di tipo amministrativo, ovvero non sarà espressa alcuna valutazione sul merito dell’accertamento ma saranno valutati eventuali errori riportati sul verbale relativamente a (es.) numero di targa, nome del proprietario e tipo di veicolo, data e luogo di contestazione dell’infrazione, etc.

Entro i 60 giorni previsti dalla data della violazione in caso di contestazione immediata, o previsti dal giorno di notifica del verbale da parte del servizio postale, se non è stata pagata la multa possono ricorrere al Prefetto il trasgressore, il proprietario del veicolo o il genitore del minore trasgressore.

Il ricorso va presentato a mezzo raccomandata A.R. (fac-simile sul sito web della Polizia di Stato www.poliziadistato.it in formato pdf): in esso è contenuta l’indicazione se la contestazione è stata immediata, o meno, ed è esplicitata la richiesta di archiviazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto prevede il “silenzio-assenso” che comporta l’automatico accoglimento qualora trascorrano oltre 120 giorni dalla data di ricezione degli atti dal Comando (ovvero 180 se il ricorso non è presentato direttamente al Prefetto ma al Comando di Polizia a cui appartengono gli agenti accertatori) fino al giorno di emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Dal Codice della Strada:

Art. 204. Provvedimenti del Prefetto

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Se il ricorrente chiede di essere ascoltato, detto periodo di 120 giorni è sospeso dalla data in cui viene notificato l’invito a presentarsi in audizione fino al giorno dell’audizione stessa. In caso di assenza non giustificata, il Prefetto non sarà più obbligato ad ascoltare il ricorrente (CdS: art. 204, 1-ter).

Siccome il ricorso deve essere presentato al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione, la mancata indicazione di tale informazione sul verbale può essere motivo di annullamento dello stesso.

In caso il ricorso venga respinto, l’ordinanza-ingiunzione – notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204, 2°) a pena di decadenza dell’obbligo di pagamento – deve essere motivata: ciò implica che in caso di assenza della motivazione, ovvero se mancano i riferimenti al caso specifico, l’ordinanza è impugnabile di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace deve avvenire entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza con esito negativo (per conoscere con celerità lo stato del procedimento amministrativo on line si utilizzi il link contenuto nell’articolo http://www.questidenari.com/?p=3345).

Col respingimento del ricorso, il Prefetto ingiunge il pagamento della multa raddoppiata (e gravata di ulteriori spese) entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

(continua http://www.questidenari.com/?p=4060)