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Imu: art. 4 del decreto semplificazioni fiscali convertito in legge

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si stabilisce che, ai fini Imu, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – persone fisiche e società – non vengono considerati fabbricabili (art. 4, 5°, lettera a)).

Per i terreni agricoli, viene aumentato al valore 135 il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato, mentre è pari alla misura agevolata di 110 il moltiplicatore da utilizzare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5, lettera c).

La lettera e) del 5° comma istituisce una limitazione all’imposta che grava oltre i primi 6.000 euro di valore, e riduzioni dell’imposta progressivamente minori (dal 70% al 25%) all’aumentare del valore del terreno, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi.

Il 5° comma, sempre alla lettera a), restringe la definizione di “abitazione principale” del contribuente a quella in cui, fra gli immobili di riferimento (presupposto), il possessore ed il proprio nucleo familiare hanno stabilito dimora e residenza anagrafica, ed ancora stabilisce che aliquota agevolata e detrazione si applicano per un solo immobile qualora i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza in immobili diversi del territorio comunale.

In caso di separazione legale o divorzio, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (comma 12-quinquies).

Inoltre per il 5° comma, lettera f), ai fini Imu, è considerata abitazione principale l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto e purchè non locato, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie in seguito a ricovero permanente, come pure l’immobile posseduto alle medesime condizioni da cittadini italiani non residenti in Italia.

La lettera i) del 5° comma afferma che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, e posticipa al 30 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Imu sugli immobili in relazione ai quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal giorno 01/01/2012.

L’imposta, che dal 1° dicembre di quest’anno potrà essere versata a mezzo bollettino postale (lettera h)), per l’anno 2012 sarà pagata ratealmente per l’abitazione principale e le relative pertinenze: la prima e la seconda rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre, saranno ciascuna pari ad un terzo dell’imposta con applicazione di aliquota base e detrazione; la terza rata, da corrispondere entro il 16 dicembre, sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.

In alternativa, sarà possibile versare l’Imu 2012 in due sole rate di cui la prima, pari alla metà dell’imposta calcolata con aliquota base e detrazione, sarà pagata entro il 16 giugno e la seconda, corrisposta a saldo dell’imposta dovuta, sarà pagata entro il 16 dicembre.

(per le novità del D.L. 16/2012, convertito in legge, sull’accredito di stipendi e pensioni per somme superiori a mille euro: “Stipendi e pensioni sopra i 1.000 euro, delega alla riscossione, pignoramento delle somme ed espropriazione immobiliare secondo il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 (art. 3)“)

(per i chiarimenti della circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 si legga: “Istruzioni Imu 2012: soggetti passivi e presupposto dell’imposta in base alla circolare n. 3/DF. Esempi“)

Dl incentivi è legge: estensione dei bonus e delle agevolazioni fiscali, novità sulle liti fiscali

Col voto di ieri al Senato, il decreto incentivi è diventato legge.

Il sostegno ad alcuni settori dell’economia (http://www.questidenari.com/?tag=incentivi-2010) – nonostante i fondi per motocicli, macchine agricole e nautica siano terminati – prosegue sotto forma di incentivo sugli acquisti fino al 31/12/2010. Il bonus sui motorini è stato esteso alle bici a pedalata assistita, come gli incentivi sono stati estesi pure ai battelli lacustri alimentati a energia solare.

E’ stata estesa al settore calzaturiero l’agevolazione fiscale per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo finalizzati a realizzare campionari nel settore tessile e confezioni di articoli di abbigliamento. Inoltre, per gli stessi settori del tessile e dell’abbigliamento, sono stati stanziati fondi per il 2010 destinati alle imprese che applicano volontariamente il sistema di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Equitalia non può iscrivere ipoteca sulla casa del contribuente che abbia un debito col Fisco complessivamente inferiore ad 8.000 euro, e viene consentito al debitore iscritto a ruolo di contrastare l’esecuzione di riscossione coattiva producendo il titolo di pagamento (http://www.questidenari.com/?tag=ruolo). In materia di liti fiscali (c.d. lodo Cassazione), al contribuente è consentito di chiudere i contenziosi ultradecennali pendenti in Cassazione, che hanno visto soccombere l’amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, attraverso il pagamento del 5% del valore della controversia.

Dal 1° luglio 2010 diviene obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per quei contribuenti che realizzano scambi commerciali con soggetti operanti nei paradisi fiscali.

E’ prevista l’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo di somme erogate indebitamente dall’Inps e di crediti contributivi vantati dallo stesso istituto previdenziale.

L’esenzione dall’Iva è possibile soltanto per il servizio postale universale e per la vendita di beni e prestazioni accessorie di servizi. Per l’editoria no profit vengono ripristinate le tariffe postali agevolate.

In materia di giochi on line, il gioco a distanza “con vincita in denaro” può essere raccolto soltanto da concessionari autorizzati e nei luoghi autorizzati.

Fonti: IlSole24Ore.com