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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138: liquidazione del TFR per dipendenti pubblici e pensionamento delle donne (art. 1)

Col decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, entrato in vigore lo stesso 13 agosto 2011, è stata modificata la disciplina della liquidazione del Trattamento Fine Rapporto per i dipendenti pubblici.

Il TFR verrà liquidato dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo per i soggetti che maturano il requisito del pensionamento dal 1° gennaio 2012, ovvero decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro “nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di  legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione” (art. 1, 22°, lettera a)).

Dette disposizioni non trovano applicazione esclusivamente in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio ed in caso di decesso del dipendente, dato che la lettera b) del comma 22 ha soppresso in parte il 5° comma dell’art. 3 della Legge n. 140/1997. Per i soggetti appartenenti al personale del comparto scuola che maturano i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011, in ogni caso, viene applicata la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (art. 1, 23°):

“Resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.”

Infine, viene confermata la durata dell’incarico di funzione dirigenziale inferiore a 3 anni se corrispondente all’ottenimento del limite di età per il collocamento a riposo. In tale evenienza, ai fini della liquidazione del trattamento economico di fine servizio ed in applicazione dell’articolo 43, 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l’ultimo stipendio si computa in base all’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico con durata inferiore a 3 anni, con riferimento “agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011” (art. 1, 32°).

Il comma 20 dell’art. 1, invece, anticipa di 4 anni la decorrenza del requisito anagrafico per il pensionamento delle donne modificando esclusivamente le date di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nella versione aggiornata:

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Per le disposizioni riguardanti le rendite finanziarie, gli studi di settore, l’attività di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e all’evasione fiscale per professionisti ed attività commerciali si legga http://www.questidenari.com/?p=4922; il testo completo del DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, è disponibile sul sito Gazzettaufficiale.it.