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Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni

Con la Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, avente ad oggetto “risposte a quesiti riguardanti detrazioni”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al sostenimento spese per interventi di recupero edilizio su un medesimo immobile nel periodo d’imposta 2012: il contribuente può decidere di avvalersi della sola detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre fino al limite di euro 96.000 e, conseguentemente, rinunciare la beneficio dello sconto previsto per la rimanente parte di spese sostenute da inizio anno fino al 25 giugno 2012 entro la soglia di euro 48.000.

In ordine alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica negli edifici prorogata fino al 30 giugno 2013, la circolare n. 13/E distingue tra

–        lavori eseguiti sia nel 2012 che nel 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni e relative al medesimo intervento, per i quali la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori (non necessariamente entro il 30 giugno 2013);

–        lavori conclusi nel 2012, per i quali la scheda informativa è stata inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, con parte delle spese sostenute nel 2013: queste ultime spese, sostenute dopo l’invio della comunicazione e relative al medesimo intervento, sono comunicate dal contribuente integrando la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale le spese stesse possono essere portate in detrazione.

Infine, circa la preventiva comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente, la circolare n. 13/E – richiamando l’art. 2, 1°, del D.L. n. 16 del 2012 – ricorda che “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali” non è preclusa al contribuente (“sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”) se lo stesso

        possiede i requisiti sostanziali richiesti dalla legge;

        versa l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, 1°, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista;

        effettua la comunicazione ovvero esegue l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Sul punto era già intervenuta la precedente circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 (ravvedimento operoso: c.d. remissione in bonis) precisando che

–        la sanzione minima, pari ad euro 258, deve essere versata tramite modello F24 (codice tributo 8114) senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

–        la prima dichiarazione utile è da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”.

Pertanto, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scadesse il 30/06/2013 (ad esempio), l’adempimento andrebbe effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012, ovvero entro il 30/09/2013.

(per la proroga e l’innalzamento dell’ecobonus in materia di riqualificazione energetica negli edifici: “Interventi di efficienza energetica: in detrazione il 65% delle spese fino al 31 dicembre 2013. Bonus fiscale fino al 30 giugno 2014 per i condomini“)

Riqualificazione energetica secondo il D.L. 83/2012 convertito dalla Legge 134/2012: causale e data del bonifico per autonomi e persone fisiche; data rilevante per le imprese

(continua da “Ristrutturazione edilizia: limiti di spesa e detrazione fiscale, causale e data del bonifico per acconto e saldo”)

DECRETO LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, art. 11 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico), 2° comma modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187):

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

I benefici fiscali derivanti dall’esecuzione di interventi di risparmio energetico qualificato – detrazione 55% per i pagamenti fino al 30/06/2013 – si ottengono dopo aver realizzato altri adempimenti come la comunicazione all’Enea: da effettuarsi entro 90 giorni dalla fine dei lavori, essa riguarda una scheda informativa coi dati dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica; diversamente, la comunicazione non contiene gli stessi dati nel caso di pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione. Inoltre, devono essere prodotti l’attestazione del consumo di energia o l’asseverazione del direttore dei lavori sulla conformità delle opere al progetto che ricomprende l’asseverazione del tecnico abilitato.

Nel caso della detrazione 55%, la norma da indicare nella causale del bonifico è l’art. 1, commi 344-347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).

Analogamente al caso degli interventi di ristrutturazione, il principio di cassa – che considera rilevante la data del bonifico – si applica per le persone fisiche e gli autonomi, mentre per le imprese vale il principio di competenza ai fini dell’individuazione della percentuale di detrazione: la data di consegna o di spedizione per i beni mobili (ovvero, se successiva, la data di trasferimento o costituzione della proprietà o di altro diritto reale), la data di ultimazione della prestazione erogata per i servizi.

(per i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per uso domestico: “Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e istallazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico“)

(per spese e lavori relativi al 2012 e al 2013, nonché per spese sostenute nel 2013 dopo l’invio della comunicazione all’Enea, e per la remissione in bonis in caso di comunicazione di fine lavori non eseguita tempestivamente: “Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013: detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ravvedimento operoso e sanzioni“)