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Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)

Il D.L. 201/2011, convertito in legge con le modificazioni riportate nell’allegato alla Legge 214 del 22 dicembre 2011, al comma 1 dell’art. 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” reca disposizioni che, dal 1° gennaio 2012, estendono a tutte le parti comuni degli edifici residenziali la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 36% delle spese documentate, fino alla somma di 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento di cui alle lettere a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Stesso beneficio spetta in relazione agli interventi

–        “di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze”;

–        necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, anche quando la dichiarazione dello stato di emergenza sia intervenuta prima della data di entrata in vigore della norma;

–        per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune” e “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi”;

–        relativi alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, “alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico” e alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” (fonti rinnovabili di energia);

–        “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, qualora gli stessi interventi siano “realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente”, comprendano interi edifici e, per i centri storici, vengano “eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”;

–        “di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici”.

Tra le spese elencate sono comprese quelle per la progettazione e per le prestazioni professionali relative all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Nell’ordine del 36% del valore degli interventi eseguiti – che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o assegnazione, e comunque entro il limite di 48.000 euro – la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari per gli “interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile”.

Se gli interventi elencati rappresentano la prosecuzione di interventi iniziati negli anni passati, si tiene conto delle spese sostenute negli stessi anni ai fini del computo della soglia massima delle spese per la detrazione.

La detrazione, “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50%”, viene ripartita in 10 quote annuali costanti nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) viene trasferita per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

La modifica del 4° comma dell’art. 4 estende la detrazione fiscale del 55% “alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”.

(per l’aumento della detrazione stabilito dal Decreto Sviluppo: “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico“)

Prorogata la detrazione fiscale per l’edilizia

La finanziaria 2010 (legge 191/09, art. 2, commi 10 e 11) ha prorogato di 1 anno, fino al 2012, la detrazione fiscale IRPEF del 36% per chi sostiene spese di ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 spetta solo se il costo della manodopera è indicato in fattura ed è limitata ad euro 48.000 per unità immobiliare. Detto limite, per ciascun anno agevolato, opera anche nel caso di interventi che rappresentino la prosecuzione di quelli iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, le cui spese verrebbero sommate a quelle dell’anno.

La legge finanziaria ha esteso il beneficio agli acquirenti di abitazioni facenti parte di fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio che siano stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie. Con riferimento agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere c e d dell’art. 31, 1°, della legge 457/78 – norma trasfusa nell’art. 3 del Dpr 380/2001) riguardanti interi fabbricati, eseguiti tra 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, e a condizione che l’immobile venga alienato o assegnato entro il 30 giugno 2013, il bonus è calcolato in 10 rate annuali costanti applicando l’aliquota del 36% ad un ammontare forfettario pari al 25% del valore di vendita o assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o assegnazione.

I proprietari o titolari di altro diritto reale sull’immobile, la cui età sia compresa tra i 75 e gli 80 anni o superiore agli 80 anni, potranno detrarre l’aliquota del 36% in quote annuali costanti rispettivamente di numero pari a 5 e 3.

La detrazione può essere trasferita all’acquirente, per la porzione non goduta dal venditore, e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione spetta anche al familiare detentore (coniuge o figlio del proprietario dell’immobile) che sostiene le spese di ristrutturazione, come anche all’affittuario che comunica gli estremi del contratto di affitto regolarmente registrato.

Fonte: IlSole24Ore