Archivi tag: 29/12/2011

Spesometro: prorogata al 15 ottobre 2012 la comunicazione degli acquisti con carta di credito e bancomat

Con provvedimento del 13 aprile 2012 è soppresso l’allegato al vecchio provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011 e viene prorogato al 15 ottobre 2012 il termine per l’invio dei dati da parte degli intermediari finanziari, originariamente fissato al 30 aprile c.a.

In tal modo, per motivi tecnici, viene differito al prossimo 15 ottobre il termine  ultimo per la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore ad euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato a mezzo carta di credito, carta di debito o prepagata.

Il provvedimento delle Entrate n. 2012/56565 consente agli operatori finanziari (richiamati dall’art. 7, 6°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) il beneficio di un periodo di tempo maggiore circa la trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi a:

acquisti pagati con carta elettronica nel periodo compreso tra il 6 luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011,

codice terminale e codice fiscale degli operatori commerciali coi quali è stato perfezionato il contratto di installazione e utilizzo dello stesso Pos (Point of sale), comprese eventuali cessazioni.

(per l’aumento dell’aliquota Iva dell’anno prossimo: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

(per l’ulteriore proroga: “Spesometro: scadenza del 31 gennaio 2013 per la comunicazione delle operazioni rilevanti“)

Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)

Attraverso la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe 2011: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative), è stato differito il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale.

Articolo 29 – Proroghe di termini in materia fiscale.

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

Con riferimento ai ricorsi iscritti a ruolo da oltre 10 anni, slitta al 31/12/2013 il termine per la conclusione dell’attività della Commissione nel caso in cui l’amministrazione sia soccombente nei primi due gradi di giudizio; in caso di soccombenza della stessa amministrazione in primo grado, anche parziale, si realizza l’estinzione della controversia ed il passaggio in giudicato per la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio.

D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73

Art. 3, comma 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

(omissis)

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216: decorrenza per l’applicazione dell’aliquota 20% su deposito bancario e postale, conto corrente e pronti contro termine secondo il Milleproroghe 2011

Con il cosiddetto Milleproroghe 2011 – decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-2011 – sono stati forniti chiarimenti in materia di decorrenza per l’applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive stabilite nella misura del 20% sui redditi di capitale. Sulle specifiche novità fiscali oggetto di intervento attraverso decreto si legga “DECRETO-LEGGE 138 del 2011 convertito con la legge 148 del 2011: tassazione delle rendite finanziarie (art. 2, commi 6-12 e 27)”.

Il D.L. 216 del 2011, al secondo comma dell’art. 29, stabilisce:

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data; b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

L’art. 29 (Proroghe di termini in materia fiscale) del D.L. 216/2011, alla lettera a) del 2° comma, stabilisce in tal modo che l’aliquota del 20% si applica agli interessi di conto corrente e deposito bancario maturati a partire dal giorno 01/01/2012; di conseguenza, fino al 31/12/2011, rimane in vigore la vecchia aliquota del 27% senza che trovi applicazione il criterio dell’esigibilità al quale derogano – fra l’altro – le obbligazioni emesse da banche e società quotate sui mercati Ue.

Sempre all’art. 29, 2° comma, la lettera b) specifica che gli interessi derivanti da obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti ed i redditi di capitale rappresentati dai proventi che derivano da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, di durata non superiore all’anno e stipulati nel corso del 2011, sono tassati con l’aliquota del 20% dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. I suddetti contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota di tassazione originaria del 12,5% da applicare ai relativi proventi colpiti in base all’art. 44 del TUIR (e nella parte degli interessi dei titoli, e nella parte della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi); in proroga, gli stessi contratti di pronti contro termine mantengono fino a scadenza l’aliquota originaria del 12,5% per l’assoggettamento ad imposta sia del differenziale positivo tra i prezzi convenuti a pronti e a termine che degli interessi delle obbligazioni sottostanti emesse da banche o società con azioni quotate sui mercati regolamentati Ue (di cui al D.Lgs. 239/1996).

(per la proroga del termine relativo all’esaurimento dell’attività della commissione tributaria centrale si legga: “Differito al 31 dicembre 2013 il termine per l’esaurimento del contenzioso tributario pendente. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 29, comma 16-decies)”)

(per l’operatività del conto di base dal 1° giugno 2012: “Conto corrente di base ordinario e per fasce svantaggiate. Indicatore ISC“)

Asta del 29 dicembre 2011: CCTeu, Btp 3 anni, Btp 10 anni e Btp decennali non più in corso d’emissione

Il MEF ha disposto per giovedi 29 dicembre 2011, in asta marginale e con regolamento 2 gennaio 2012, il collocamento dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali, decennali e decennali non più in corso d’emissione.

I CCTeu (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dell’1% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 aprile 2012, pari all’1,411% con tasso lordo annuo 2,775%) sono offerti in undicesima tranche e, nella precedente asta dello scorso agosto, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,52%. I CCTeu sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu aprile 2018, nella mattinata di giovedi, è risultato in aumento al valore record del 7,42%, il rapporto di copertura è risultato pari a 1,97 derivante da richieste per 1,584 miliardi di euro (importo assegnato pari all’offerta di 803 milioni di euro) ed il prezzo di aggiudicazione (%) è stato pari a 76,75.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004780380, decorrenza 15/11/2011, scadenza 15/11/2014, tasso d’interesse annuo lordo al 6%) sono offerti in terza tranche e, nella precedente asta di novembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 7,89%. I Btp triennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. I Btp triennali, nella mattinata di giovedi, hanno fatto registrare rendimento lordo in calo al 5,62%,  prezzo di aggiudicazione 101,16 e rapporto di copertura 1,36 derivante da richieste per oltre 3,462 miliardi di euro (assegnato l’importo di oltre 2,537 miliardi).

I Btp 10 anni (ISIN IT0004759673, decorrenza 01/09/2011, scadenza 01/03/2022, tasso d’interesse annuo lordo 5%) sono offerti in nona tranche e, nell’asta dello scorso novembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 7,56%. I Btp decennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1,5 miliardi di euro ad un massimo di 2,5 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp 10 anni, nella mattinata di giovedi, è risultato in calo al 6,98%, con prezzo di aggiudicazione (%) a 86.53, ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,36 derivante da richieste per oltre 3,391 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).

I Btp 10 anni non più in corso d’emissione (ISIN IT0004695075, decorrenza 1° marzo 2011, scadenza 1° settembre 2021 e tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in quindicesima tranche e nell’asta dello scorso ottobre avevano fatto segnare rendimento lordo al 5,77%. I Btp off-the-run sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1 miliardo di euro ad un massimo di 2 miliardi di euro. I Btp 10 anni (vita residua 10 anni), nella mattinata di giovedi, hanno fatto registrare rendimento lordo al 6,7%, prezzo di aggiudicazione 87,00 e rapporto di copertura 1,58 con richieste per oltre 1,856 miliardi di euro (assegnati 1,176 miliardi di euro).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp 3 anni si legga “Asta del 13 gennaio 2012: Btp 3 anni, Btp 3 anni e Btp 10 anni non più in corso d’emissione”)

(per la prossima asta dei Btp 10 anni a scadenza 2022 si legga “Asta del 30 gennaio 2012: Btp 5 anni e Btp quinquennali non più in corso d’emissione; Btp 10 anni e Btp decennali non più in corso d’emissione”)

(per la prosima asta dei CCTeu si legga: “Asta del 29 marzo 2012: CCTeu, Btp 5 anni e Btp 10 anni”)

(per la prossima asta dei CCTeu ISIN IT0004716319: “Asta 13 marzo 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni, CCTeu e CCTeu con vita residua 5 anni“)