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Oneri e interrogativi sulla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva

I soggetti passivi indicati nel Provvedimento del 22 dicembre 2010 dell’Agenzia delle Entrate relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (http://www.questidenari.com/?tag=2010184182) sono chiamati ad assolvere nuovi obblighi: quelli di trasmettere al fisco, dal 1° gennaio 2011, tutte le fatture sopra i 3.000 euro, o di importo superiore a 3.600 euro se per il consumatore finale l’Iva rappresenta un costo secco.

Una norma che non serve soltanto a ridurre i margini di evasione per i commercianti, i professionisti e le piccole imprese, ma anche per quei clienti che, al momento di acquistare un orologio in gioielleria, dovranno essere muniti di codice fiscale (riportato su tessera sanitaria, ad esempio). Anche i loro dati finiranno tracciati nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, che in tal modo potrà accertare più agevolmente scostamenti eventuali tra reddito dichiarato e spese effettuate (http://www.questidenari.com/?tag=redditometro).

Naturalmente tutto ciò comporta un aggravio di oneri.

Ad esempio: un’impresa immobiliare, che nel 2010 ha emesso fattura per aver venduto un’abitazione a un privato, potrebbe non aver memorizzato il codice fiscale oggetto di comunicazione alle Entrate. O un commerciante al minuto, per un’operazione effettuata dopo il 30 aprile 2011, dovrà richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati.

Si rende così necessaria, per alcune categorie di soggetti, la dotazione di un sistema di memorizzazione dei dati, relativi alle suddette cessioni, finalizzato ad estrapolare l’elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione ai sensi dell’art. 21 del Dl 78/2010. In particolare, per la comunicazione vengono richiesti gli estremi della fornitura e i dati della singola operazione, ovvero occorre utilizzare i registri Iva (si osservi che clienti e fornitori devono indicare nella comunicazione il numero di partita Iva per il quale non c’è obbligo di annotazione nei registri Iva).

Un chiarimento sarebbe poi opportuno circa l’ipotesi di un’operazione a cavallo di due periodi d’imposta che solo cumulativamente superi la soglia stabilita, come nel caso di un tecnico che esegue una riparazione al domicilio di un privato e riceve un acconto pari a 2.000 euro nel 2011, per poi ricevere il saldo di 2.500 euro nel 2012. Si tratta di un’operazione oggetto di comunicazione o da escludere perché il corrispettivo è inferiore alla soglia di 3.600 euro per anno solare?

Fonte: IlSole24Ore.com

(per la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2011 sulla comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva si legga http://www.questidenari.com/?p=4436)

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)