Inizio attività imprenditoriale o autonoma /5

 

Introdotta con il D.P.R. del 26 ottobre 1972 n° 633 e successive modificazioni, l’Iva presenta drastiche differenze con le imposte precedenti all’anno 1972.

Si applica sulle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati sul territorio nazionale e sulle importazioni da chiunque effettuate dai Paesi extra CEE.

Per il presupposto dell’applicazione dell’Iva è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: cessione di beni o prestazione di servizi, oppure prestazione professionale o artistica.

Non si applica l’imposta sulla cessione dei beni esportati e sull’effettuazione di servizi in campo sanitario ed assicurativo.

L’Iva si applica con aliquote diverse: sono soggetti all’aliquota del 4% la frutta, il pane, la pasta e via di seguito altri beni di prima necessità, mentre si applica il 10% sui prodotti di salumeria e sui prodotti di pasticceria, e scontano l’aliquota del 20% i vini, i liquori, la birra e, in genere, tutti i servizi effettuati dai professionisti e dalle imprese di servizi.

L’importo da versare si determina anche in funzione della scelta del regime contabile (http://www.questidenari.com/?p=241); per praticità noi considereremo solo il regime semplificato e quello ordinario.

Infatti in questi due regimi l’imposta da versare è determinata dalla differenza tra l’Iva sugli acquisti e l’Iva sulle vendite e prestazioni.

Specificamente, la differenza tra l’imposta sulle vendite e quella sugli acquisti va versata.

Per i soggetti che non raggiungono un determinato volume d’affari è opzionabile un versamento mensile o trimestrale, e chi supera il detto volume d’affari è obbligato ad effettuare i versamenti mensilmente.

I contribuenti trimestrali effettuano i versamenti nelle seguenti date: 16 maggio (I° trimestre), 16 agosto (II° trimestre), 16 novembre(III° trimestre), 27 dicembre (acconto), 16 marzo (dell’anno successivo, ma generalmente abbinato alla dichiarazione dei redditi: saldo del IV° trimestre).

Il contribuente tenuto al versamento mensile versa il 16 di ogni mese (successivo a quello di liquidazione: 16 febbraio per gennaio, etc.) e alla scadenza del 27 dicembre.

Questi versamenti si effettuano col modello F24 a cui si rimanda (http://www.questidenari.com/?p=382).

Il modello di dichiarazione Iva va presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi, ad eccezione degli imprenditori esonerati (dalla presentazione della dichiarazione iva: agenti assicurativi, medici, esenti ex art. 10) e di coloro che, svolgendo attività di vendita porta a porta, sono esonerati dall’obbligo della presentazione del modello Unico (dichiarazione dei redditi).

Generalmente gli imprenditori non percepiscono l’Iva come un’imposta: se infatti il loro compito di sostituto dovrebbe essere quello di trattenere questa differenza e versarla all’Erario, nella maggior parte dei casi dette somme sono utilizzate per le esigenze di cassa che l’imprenditore deve affrontare.

Non di rado accade che l’imprenditore abbia già utilizzato dette somme e non sia in grado di effettuare il versamento: questo comporta l’applicazione di sanzioni che sono sostenibili se vengono sanate entro i 30 giorni dalla scadenza con il ravvedimento operoso, altrimenti, superata la barriera dei 30 giorni, il ravvedimento rimane sempre possibile ma le sanzioni divengono più rilevanti e possono arrivare fino al 30% dell’imposta dovuta.

 

 

FINE PUNTATA N° 5 – Iva

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