Finanziaria 2011 – Regime IVA per le cessioni di fabbricati (art. 1, 85°)

Si riporta il contenuto del comma 85 relativo all’art. 1 della Legge di stabilità (http://www.questidenari.com/?tag=finanziaria-2011: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nel testo definitivo, in attesa di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dal termine della costruzione non sono esenti da Iva. Tale disposizione determina l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta (cinque anni dai precedenti quattro) in riferimento al regime Iva per la cessione dei fabbricati.

L’articolo 10 (Operazioni esenti dall’imposta), primo comma, numero 8-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633 – modificato dal Decreto-legge del 25/03/2010 n° 40, art. 2 (nel testo in vigore dal 26 maggio 2010 e con effetto dal 24 agosto 2010) – diviene in tal modo:

le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata”.

(per gli aggiornamenti relativi alla decorrenza dei trattamenti pensionistici – Legge di stabilità 2011 – e per il testo in vigore della Legge n° 220 del 13 dicembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3516)

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