Inizio attività imprenditoriale o autonoma /3

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Nel nostro Paese abbiamo la possibilità di optare per 3 regimi contabili differenti: la contabilità ordinaria, la contabilità semplificata e la contabilità dei minimi o forfettaria.

La contabilità ordinaria per obbligo è quella delle società di capitali o, per opzione, di tutte le altre categorie professionali e commerciali o artigiane.

La contabilità semplificata riguarda tutte le categorie imprenditoriali, mentre quella dei minimi o forfettari è riservata ai soggetti che hanno un volume d’affari inferiore a 30000 Euro oppure non hanno personale dipendente ed hanno fatto investimenti inferiori a 15000 Euro per esercizio (leggasi anno).

Il criterio discrimine è rappresentato dagli eventuali investimenti che vanno ad essere effettuati (attrezzature, materie prime e merci).

Infatti, il regime dei minimi prevede una tassazione fissa del 20% sul volume degli affari, e la mancata registrazione sia degli acquisti che delle vendite semplicemente annotati per ragioni amministrative.

Si evince che questo regime è appetibile per i professionisti all’inizio della loro attività in quanto non c’è applicazione IVA e le ritenute d’acconto subìte si scomputano dalla dichiarazione annuale.

Precisamente il primo scaglione del reddito viene tassato all’aliquota del 23% sino al limite dei 15000 Euro con un risparmio del 3%, mentre gli scaglioni successivi permettono un risparmio maggiore.

La contabilità semplificata, per ovvie ragioni, viene optata dalla maggior parte dei soggetti in quanto permette di avere il pagamento delle imposte e dell’IVA con la sottrazione dei costi ai ricavi e con la sottrazione dell’IVA degli acquisti alle vendite.

Deterrente è l’applicazione degli studi di settore sui soggetti in contabilità ordinaria e semplificata, che invece non si applica sui minimi.

In capo alle società di capitali resta l’obbligo della vidimazione dei registri sociali quali il libro dei verbali d’assemblea, soci, collegio sindacale, mentre vanno predisposti con la marca da bollo sia libro giornale che inventari.

Invece sono liberi i registri ai fini IVA, i quali non vanno più vidimati sia fra gli ordinari che i semplificati.

E’ bene ricordare che si opta a detto regime al momento della richiesta della partita IVA, per cui la scelta va effettuata in maniera ponderata dato che è vincolante per un triennio, a meno che non si superino i parametri sopra riportati.

 

FINE PUNTATA N° 3 – la scelta del regime contabile

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