Previsioni Euribor 3 mesi del 28 ottobre 2011

L’attenzione della settimana passata è stata catalizzata dal vertice europeo di mercoledi notte che ha condotto all’accordo sulle misure di contenimento del deficit e all’intesa con i creditori privati circa la svalutazione della metà del debito pubblico della Grecia.

Le previsioni Euribor ne hanno risentito positivamente, anche se i valori dei tassi sono stati limati nella seduta successiva. Invece l’andamento dell’Euribor 3 mesi, sempre orientato al lieve rialzo fino a giungere al fixing di 1,592% venerdi scorso, si è confermato indipendente da fattori estranei alle dinamiche del circuito interbancario, dove è in aumento la tensione segnalata dalla crescita dei depositi presso l’istituto centrale (giovedi 27 ottobre a quota 218 miliardi di euro contro i 188 del giovedi prima).

Il movimento del tasso Euribor 3 mesi, opposto rispetto al trend delle aspettative, costringe nuovamente gli operatori ad aggiustare il valore atteso di novembre; per il resto, in data 28/10/2011 i futures sul Liffe restituiscono tassi impliciti allineati a quelli della settimana scorsa, col taglio del costo del denaro – di cui si dovrebbe parlare alla prossima riunione della Bce – rimandato all’anno prossimo.

(per le previsioni Euribor 3 mesi di giovedi 3 novembre 2011, dopo il taglio del tasso di riferimento di un quarto di punto, si veda http://www.questidenari.com/?p=5508)

(previsioni Euribor 3 mesi del 4 novembre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5544)

Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011: termine di decorrenza e calcolo del bollo su deposito titoli

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011 che fa seguito alla precedente n. 40 del 4 agosto 2011, fornisce ulteriori indicazioni in merito alle norme previste dal decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, per l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli inviate dagli intermediari finanziari.

Il primo chiarimento sottolinea che la norma impone l’applicazione dell’imposta per tutti gli intermediari, incluse le società di intermediazione mobiliare, presso i quali siano intrattenuti rapporti di deposito titoli intestati alla clientela ed ai quali compete l’invio della comunicazione periodica. Di conseguenza, se gli intermediari intrattengono con la clientela rapporti non riconducibili alla custodia e all’amministrazione titoli, le comunicazioni non sono soggette all’imposta di bollo.

In merito alla tassazione relativa ai depositi titoli dematerializzati con valore inferiore a 1.000 euro, la Circolare – richiamando il contenuto dell’art. 13, Nota 3-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 – ribadisce l’esclusione dall’imposta per le comunicazioni relative ai depositi di titoli il cui valore complessivo nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro, essendo detta disposizione riferita alla presenza di un singolo deposito presso l’intermediario; la Circolare integra precisando che, in presenza di più depositi di valore complessivo superiore a 1.000 euro e fra i quali uno risulti di valore inferiore alla stessa soglia, la comunicazione relativa a quest’ultimo deposito risulterebbe assoggettata a tassazione con applicazione dell’imposta nella misura prevista per il primo scaglione. In aggiunta troverebbero applicazione le disposizioni già note circa il concorso dei titoli del deposito singolo alla formazione dell’ammontare totale dei depositi, ai fini della determinazione dello scaglione d’imposta da applicare al deposito di importo maggiore (ulteriori delucidazioni sub).

Circa il termine di decorrenza delle nuove misure, la circolare 46/E fornisce istruzioni che sostituiscono quelle contenute nella precedente circolare 40/E per ragioni di ordine pratico: la data di emissione della comunicazione è quella di chiusura del rendiconto. Ciò significa che continua ad essere applicata l’imposta previgente all’emanazione del D.L. 98 per le comunicazioni riferite al 30/06/2011, anche quando le stesse siano state originate successivamente a questa data.

Se alla data di chiusura del periodo di rendicontazione il deposito titoli ha saldo nullo, l’imposta di bollo sostitutiva non è dovuta e non risultano applicabili quella relativa alle comunicazioni per l’estinzione dei depositi né l’imposta di bollo per 1,81 euro prevista dall’art. 13, 2°, della Tariffa.

L’imposta di bollo sul deposito titoli si applica pure in relazione ai titoli dematerializzati, per i quali venga registrato presso l’intermediario un rapporto di deposito e amministrazione.

Al fine di determinare l’ammontare dei depositi detenuti presso ciascun intermediario, ovvero lo specifico scaglione d’imposta, non devono essere considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo che rappresenti una pluralità di quote, eventualmente oggetto di annotazione nella comunicazione inviata al cliente.

In merito alla metodologia da seguire per il calcolo dell’imposta di bollo, la 46/E chiarisce che, in caso di una pluralità di rapporti facenti capo ad un unico intestatario e con medesima cadenza di rendicontazione, gli importi raggiunti dai diversi dossier devono essere considerati cumulativamente solo in riferimento al deposito di maggior ammontare. Per gli altri depositi di minor ammontare, invece, l’imposta va determinata in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Risulta innovativa l’interpretazione fornita sulla metodologia di calcolo nel caso in cui, presso lo stesso intermediario, siano intrattenuti più rapporti di deposito titoli con periodicità di rendicontazione diversa. In tal caso, al fine di definire il deposito di maggiore ammontare, è necessario confrontare i valori raggiunti dai depositi al termine del periodo di rendicontazione (e quindi tutti gli importi alla stessa data) anche se in relazione ad alcuni depositi non si proceda a rendicontazione. Se il deposito per il quale si effettua la rendicontazione coincide con quello di importo maggiore, l’imposta è ottenuta cumulando anche l’ammontare degli altri depositi senza tener conto delle differenti periodicità di rendicontazione; altrimenti, se si tratta di deposito con ammontare minore, si stabilisce l’imposta attraverso il computo del valore dei titoli presenti sul deposito al termine del periodo di rendicontazione.

Ai fini della valorizzazione dei titoli espressi in valuta, la circolare indica l’ultimo giorno del periodo certificato dalla comunicazione relativa al deposito titoli come data utile per l’individuazione del rapporto di cambio da adottare.

Per gli esempi e ulteriori chiarimenti, fra i quali il versamento dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, è disponibile il testo (in formato pdf) della circolare 46/E che è possibile scaricare dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.

(per l’estensione dell’imposta di bollo a tutti i prodotti e strumenti finanziari introdotta dal governo Monti: http://www.questidenari.com/?p=5729)

(per le novità relative all’imposta di bollo su deposito titoli a partire dal 1° gennaio 2012 si legga “Bollo su conto corrente bancario e postale, su deposito titoli, buoni fruttiferi postali e fondi comuni d’investimento per il decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge (art. 19, commi 1-3)“)

D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011: tassazione delle plusvalenze latenti al 31 dicembre per le azioni e delle rendite di fondi comuni e polizze vita che includono titoli di Stato

(continua da http://www.questidenari.com/?p=5361)

I commi 29, 30 e 31 dell’art. 2 del decreto-legge 138/2011, convertito con la legge 148/2011, contengono disposizioni che offrono la possibilità dell’affrancamento ai possessori di strumenti finanziari e prodotti d’investimento.

Con riferimento a tutti gli strumenti finanziari in deposito, i detentori di azioni ed altri titoli che operano nel regime dichiarativo o del risparmio amministrato, anziché lasciare accumulare le (eventuali) plusvalenze poi tassate con l’aliquota unica del 20% al momento della cessione (criterio del realizzo), possono provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% sulle stesse plusvalenze maturate sino al 31 dicembre 2011; contestualmente, gli stessi risparmiatori consentono l’aggiornamento del valore dei titoli in modo che maturino (eventuali) plusvalenze residue nell’anno 2012 da assoggettare all’aliquota del 20%. Ad esempio: se un titolo viene acquistato al prezzo di 100 e vale 120 al 31/12/2011, e poi il titolo è valorizzato 130 al momento del realizzo nel 2012, con l’affrancamento (allineamento) è consentita per il 2011 l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla plusvalenza pari a 20 = 120-100, e l’applicazione dell’aliquota del 20% sulla plusvalenza pari a 10 = 130-120 nell’anno 2012.

Inoltre, al 31/12/2011, il contribuente può portare le minusvalenze, nella misura del 62,5% del loro ammontare, in deduzione dalle (eventuali) plusvalenze future (comma 28).

Le operazioni di allineamento e deduzione delle minusvalenze (comma 32) sono previste dall’art. 2 anche per i fondi comuni d’investimento.

In merito alla tassazione dei titoli di Stato italiani ed esteri (elencati nella White List), invariata al 12,5% anche per l’anno prossimo, sono attesi i chiarimenti di un decreto attuativo di prossima emanazione nel caso in cui detti strumenti del mercato monetario ed obbligazionario, in misura mutevole nel tempo, siano inglobati all’interno di Exchange Traded Fund, all’interno di gestioni collettive o individuali del risparmio (fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali) o di polizze assicurative (che includono gestioni separate per le polizze vita e fondi comuni per le polizze unit linked). I futuri chiarimenti del Ministero dell’Economia, probabilmente, riguarderanno la predisposizione di un algoritmo di calcolo per la determinazione forfetaria dei redditi da assoggettare alle diverse aliquote, dato che le rendite finanziarie dei prodotti d’investimento sopra elencati, in base al D.L. 138, saranno colpite al 20%.

In ultimo, anche la tassazione delle rendite relative ai piani di risparmio a lungo termine passa per un futuro decreto del Ministero che dovrà stabilirne le caratteristiche per la corretta identificazione, finanziaria o assicurativa, e per l’applicazione della corrispondente aliquota (11% o altro).

Previsioni Euribor 3 mesi del 21 ottobre 2011

L’Euribor 3 mesi ha manifestato un lieve ma costante aumento nell’ultima settimana (fixing dall’1,578% di lunedi fino all’1,585% del venerdi 21 ottobre) a causa del surriscaldamento del circuito interbancario. Il dato trova corrispondenza nella crescita del volume dei depositi presso la Bce che giovedi ha superato quota 188 miliardi di euro contro i 165 di inizio settimana: ulteriore conferma che la liquidità, pur abbondante, non è distribuita al meglio fra gli istituti commerciali, e che le previsioni sui tassi, formulate al ribasso da diverse settimane, vengono di nuovo sconfessate.

In assenza di altre novità di rilievo, le attese degli operatori sul Liffe vengono corrette con la crescita del valore di novembre, al fine di avvicinarlo all’attuale livello dell’Euribor.

Al termine di una settimana in cui le previsioni dei tassi Euribor 3 mesi impliciti nei future sono apparse influenzate dall’andamento dei mercati azionari, la situazione si presenta praticamente immutata sul tratto iniziale della curva che scende fino ai minimi di metà 2012; soltanto sulle scadenze più lontane si manifestano sensibili variazioni rispetto a sette giorni prima.

(per le previsioni Euribor 3 mesi del 28 ottobre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5486)

Asta del 28 ottobre 2011: Btp 3 anni e Btp 10 anni; CCTeu e Btp 10 anni non più in corso d’emissione

Il MEF ha disposto per venerdi 28 ottobre 2011, in asta marginale e con regolamento 1° novembre 2011, il collocamento dei titoli di Stato relativi ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi e relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali e decennali.

I CCTeu non più in corso d’emissione (ISIN IT0004652175, decorrenza 15/10/2010, scadenza 15/10/2017, tasso d’interesse semestrale lordo pari all’Euribor 6 mesi maggiorato dello 0,8% e cedola semestrale in corso, con scadenza 15 aprile 2012, pari all’1,309% con tasso lordo annuo 2,575%) sono offerti in tredicesima tranche e, nell’asta del marzo scorso, avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 2,33%. I CCTeu off-the-run sono offerti con ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1 miliardo di euro. Il rendimento lordo dei CCTeu (vita residua 6 anni), nella mattinata di venerdi, è risultato al 5,59%, con prezzo di aggiudicazione (%) a 84.71, ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,977 derivante da richieste per 1,977 miliardi di euro (importo massimo offerto interamente assegnato) – fonte: Borsaitaliana.it.

I Btp 3 anni (ISIN IT0004750409, decorrenza 01/07/2011, scadenza 01/07/2014, tasso d’interesse annuo lordo al 4,25%) sono offerti in settima tranche e, nella precedente asta di settembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 4,68%. I Btp triennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2,25 miliardi di euro ad un massimo di 3,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp 3 anni, nella mattinata di venerdi, è risultato in aumento al 4,93%, con prezzo di aggiudicazione (%) a 98.47, ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,35 derivante da richieste per 4,177 miliardi di euro (assegnato importo per 3,084 miliardi di euro) – fonte: Borsaitaliana.it.

I Btp 10 anni (ISIN IT0004759673, decorrenza 01/09/2011, scadenza 01/03/2022, tasso d’interesse annuo lordo 5%) sono offerti in quinta tranche e, nell’asta dello scorso settembre, avevano fatto segnare rendimento lordo al 5,86%. I Btp decennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 2 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp 10 anni, nella mattinata di venerdi, è risultato in aumento al 6,06%, con prezzo di aggiudicazione (%) a 92.6, ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,27 derivante da richieste per 3,793 miliardi di euro (assegnato importo per 2,98 miliardi di euro) – fonte: Borsaitaliana.it.

I Btp 10 anni non più in corso d’emissione (ISIN IT0004489610, decorrenza 01/03/2009, scadenza 01/09/2019, tasso d’interesse annuo lordo 4,25%) sono offerti in undicesima tranche e, nella precedente asta dell’agosto 2009, avevano fatto segnare rendimento lordo al 4,03%. I Btp off-the-run sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 1,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo dei Btp non più in corso d’emissione (vita residua 8 anni), nella mattinata di venerdi, è risultato in aumento al 5,81%, con prezzo di aggiudicazione (%) a 90.74, ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,61 derivante da richieste per 1,409 miliardi di euro (assegnato importo per 871 milioni di euro) – fonte: Borsaitaliana.it.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Btp 3 anni e dei Btp 10 anni del 29 novembre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=5672)

(per l’asta dei Btp 3 anni non più in corso d’emissione ISIN IT0004750409 si legga “Asta del 13 gennaio 2012: Btp 3 anni, Btp 3 anni e Btp 10 anni non più in corso d’emissione”)

(per la prossima asta dei Btp decennali off-the-run ISIN IT0004489610: “Asta del 14 marzo 2012: Btp 3 anni e Btp 10 anni non più in corso d’emissione”)

(per la prossima asta dei CCTeu non più in corso d’emissione ISIN IT0004652175: “Asta 11 gennaio 2013: Btp 3 anni, CCTeu e CCTeu non più in corso d’emissione“)

BTP€i 10 anni: asta del Tesoro 27 ottobre 2011

Il MEF ha disposto per giovedi 27/10/2011, con regolamento 31 ottobre 2011, il collocamento tramite asta marginale dei titoli di Stato BTP€i 2021 (Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro).

I BTP€i 10 anni (diciottesima tranche, ISIN IT0004604671, decorrenza 15 marzo 2010, scadenza 15 settembre 2021, cedola al tasso d’interesse reale 2,1% annuo pagabile semestralmente) sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 500 milioni di euro ad un massimo di 750 milioni di euro e, nell’asta del Tesoro dello scorso luglio, avevano fatto registrare rendimento lordo pari al 4,07%. I BTP€i decennali, nella mattinata di giovedi, hanno fatto segnare rendimento lordo in aumento al 4,61%, prezzo di aggiudicazione 80,65 e rapporto di copertura 2,14 derivante da richieste per 1,603 miliardi di euro (importo assegnato pari al massimo offerto).

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del BTP€i 2023 in data 28 novembre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=5667)

(per l’asta dei BTP€i 10 anni di gennaio si legga “Ctz e BTP€i 10 anni: asta del 26 gennaio 2012”)

(per la prossima asta dei BTP€i 10 anni ISIN IT0004604671 si legga “Ctz e BTP€i 10 anni: asta del 27 marzo 2012“)