Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica: comunicazione entro il 31 marzo 2011

La legge 220/2010 ha stabilito la proroga al 31/12/2011 del termine per la detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili (http://www.questidenari.com/?p=3433).

Pertanto coloro che nel corso del 2010 hanno dato inizio a detti interventi sugli edifici esistenti, ancora in atto nell’anno corrente 2011, sono tenuti ad inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate al fine di usufruire della detrazione dall’imposta lorda del 55%.

La comunicazione, da effettuarsi mediante modello approvato con provvedimento direttoriale del 06/05/2009 e relativa alle sole spese sostenute nel 2010, dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2011 esclusivamente con modalità telematica per rendere fruibile lo sconto dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di pagamento, ovvero prima della fine dei lavori e della comunicazione all’Enea.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione”.

E’ possibile scaricare il provvedimento ed il modello (pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.

(per il beneficio della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici si legga “Decreto-legge 201/2011 convertito con la Legge 214 del 2011: detrazioni delle spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (art. 4, commi 1 e 4)”)

Rendimento stabile per Btp 3 anni e CCTeu, in aumento per il Btp 10 anni a febbraio 2011

Con l’asta marginale del 25/02/2011 (regolamento 1° marzo 2011) il MEF ha offerto la 9° tranche dei Buoni del Tesoro Poliennali a decorrenza 1° novembre 2010 e scadenza 01/11/2013 (ammontare assegnato per 3 miliardi di euro): il rendimento lordo annuo dei Btp 3 anni (ISIN IT0004653108) è stato del 3,11%, contro il 3,12% di gennaio, ed il rapporto di copertura pari a 1,48 derivante da una domanda pari quasi a 4,43 miliardi di euro.

Inoltre è stato offerto il nuovo Btp 10 anni a decorrenza 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, ISIN IT0004695075, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%, per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 4 miliardi ad un massimo di 5 miliardi di euro. Il rendimento lordo è stato pari al 4,84% (al 4,73% l’ultima tranche del Btp decennale a gennaio 2011), il bid-to-cover a 1,3 (richiesti 6,5 miliardi di euro).

Infine, per la 9° tranche dei CCTeu (Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi) con decorrenza 15 ottobre 2010 e scadenza 15/10/2017, ISIN IT0004652175, offerti da un minimo di 1 miliardo ad un massimo di 1,5 miliardi di euro, il rendimento lordo si è attestato al 2,57% (contro il 2,55% del gennaio scorso); rapporto di copertura a 1,67; assegnati quasi 1,4 miliardi.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del 30 marzo 2011 su Btp a 3 anni, Btp a 10 ani e CCTeu si legga http://www.questidenari.com/?p=3891)

Calo di rendimento per Bot 6 mesi e Ctz a febbraio 2011

Con l’asta competitiva di questa mattina, in data 23 febbraio 2011, il MEF ha disposto l’offerta di 9 miliardi di euro in Buoni Ordinari del Tesoro semestrali con emissione e regolamento 28/02/2011. I Bot 6 mesi a scadenza 31/08/2011 (184 giorni), ISIN IT0004683022, sono stati interamente assegnati (bid-to-cover 1,55) ed hanno fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,307%, in calo rispetto all’1,421% del gennaio scorso.

Sempre questa mattina, in asta marginale, è stata offerta la 5° tranche dei Ctz (ISIN IT0004674369, data emissione 03/01/2011, scadenza 31/12/2012, regolamento 28/02/2011) per 2,5 miliardi di euro, interamente assegnati a fronte richiesta per oltre 4,2 miliardi di euro (bid-to-cover 1,68). Il rendimento lordo è stato pari al 2,55%, in calo rispetto al 2,626% di gennaio 2011.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta dei Bot semestrali e dei Ctz al 28 marzo 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=3871)

Approfondimenti sui limiti di guida e di velocità per neopatentati – art. 117 Codice della Strada

La definizione di neopatentato, oltre a fare riferimento al giovane che consegue il documento di guida, è da intendersi riferita anche a coloro che ottengono il documento per la prima volta in qualsiasi età anagrafica e a quanti conseguono la patente per la seconda volta a seguito di revoca.

In particolare, con la legge 120/2010 sono stati previsti molti eventi al verificarsi dei quali viene revocata la patente e che, successivamente, impediscono al trasgressore di conseguire il nuovo documento prima di 2 anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo, ovvero 3 anni dall’accertamento del reato di cui agli articoli del codice stradale

–        186: recidiva nel biennio per accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; incidente stradale con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico da chi ha ricevuto condanna per lo stesso reato nel biennio precedente;

–        186-bis: accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per conducenti professionali, ovvero recidiva nel triennio per neopatentati con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, o rifiuto di sottoporsi ad accertamento se il neopatentato o conducente professionale è stato condannato nei due anni precedenti per lo stesso reato;

–        187: uso di sostanze stupefacenti per conducenti professionali ovvero incidente provocato da conducente che guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La revoca, inoltre, è prevista in caso di: partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore o gare in velocità nel corso delle quali siano derivate lesioni personali gravi o morte (artt. 9-bis e 9-ter); seconda violazione nel triennio per chi adibisce il veicolo a taxi senza averne ottenuto licenza o circola sullo stesso avendo subito la sospensione della stessa (art. 86, comma 2); sopravvenuta mancanza dei requisiti psico-fisici o morali (art. 130); seconda violazione nel biennio per superamento dei limiti di velocità per oltre 60 km/h (art. 142, comma 12); inversione del senso di marcia in autostrada o sulle strade extra-urbane principali quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli (art. 176, comma 22); alterazione del limitatore di velocità (art. 179, comma 9); circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (art. 218, comma 6); violazione del codice con danni a persone e sentenza di condanna (art. 222); ritiro immediato del documento da parte dell’agente accertatore in conseguenza di ipotesi di reato (art. 223).

L’art. 117 del Codice della Strada (riportato in http://www.questidenari.com/?p=3655), con riferimento ai neopatentati che rischiano la sanzione a partire da 152 euro, distingue fra limitazioni alla velocità e limitazioni alla guida, tutte ricorrenti a far data dal giorno di superamento dell’esame di cui all’articolo 121 (esame di idoneità), come precisa il comma 4 al fine di evitare confusione tra il “rilascio” (per ottenimento del documento) ed il “conseguimento” della patente di guida (sostenimento dell’esame).

I limiti di velocità (100 km/h su autostrade e 90 km/h su strade extra-urbane principali) si applicano per i primi 3 anni; i limiti di guida (potenza specifica e, in aggiunta, potenza assoluta per i veicoli M1) valgono per il 1° anno, ma si estendono ai primi 3 anni (sempre dal superamento dell’esame) se il soggetto ha avuto problemi di droga con la giustizia.

In particolare, il codice stradale si riferisce alle persone che, avendo fatto commercio di stupefacenti, sono destinatarie del divieto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n° 309, art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, lettera a:

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C,  fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a  un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla”.

Il comma 2-bis dell’art. 117, invece, esclude dall’applicazione dei limiti di guida coloro che trasportano invalidi su veicoli idonei al servizio, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Aliquote 2011: contributi per gestione separata, artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per la gestione separata (http://www.questidenari.com/?tag=gestione-separata art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n° 335) sono invariate nel 2011 al 26,72% per tutti i soggetti iscritti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (26% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva), e al 17% per i soggetti titolari di pensione o muniti di altra tutela pensionistica obbligatoria (soggetti coperti).

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, facendo uso del modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

L’onere contributivo rimane totalmente a carico dei professionisti iscritti alla gestione separata, ed il versamento dei contributi deve essere eseguito alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, 1° acconto 2011 e 2° acconto 2011) a mezzo modello telematico F24.

Dette aliquote (26,72% e 17,00%) sono applicate per l’anno 2011 ai redditi degli iscritti alla gestione separata fino al massimale di reddito per euro 93.622.

L’accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito che, per l’anno 2011, è fissato ad euro 14.552; in caso di mancato raggiungimento di detto minimale alla fine dell’anno, verrà operata una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art. 2, 29° della L. 335/1995).

Risultano invariate anche le aliquote di computo (per il calcolo della pensione) al 26% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e al 17% per tutti gli altri iscritti (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 30 del 9 febbraio 2011).

Anche per artigiani e commercianti (http://www.questidenari.com/?tag=autonomi) sono invariate le aliquote contributive per l’anno 2011.

Per i soli commercianti è prorogato fino al 31/12/2013 l’obbligo al versamento del contributo da calcolarsi con l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (art. 19-ter, 2°, legge n° 2 del 28 gennaio 2009).

Nel 2011 il reddito minimo annuo a base del calcolo per il contributo pensionistico IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (da versare in rate trimestrali) è pari ad euro 14.552.

Il massimale (sulla cui differenza rispetto al minimale viene computato il contributo residuo eventuale da versare in due acconti di pari importo e saldo, da aggiungersi al contributo “fisso” nei limiti del minimale di reddito) è pari ad euro 71.737 – che aumenta ad euro 93.622 per gli iscritti dal gennaio 1996 senza possibilità di frazionamento su base mensile.

Sul reddito minimale e per lo scaglione di reddito compreso tra il minimo annuo ed euro 43.042, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 20% per gli artigiani e del 20,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni il contributo si applica nella misura del 17% per gli artigiani e del 17,09% per i commercianti.

Per lo scaglione di reddito compreso tra euro 43.042,01 ed il massimale, il contributo per i titolari di qualunque età si applica nella misura del 21% per gli artigiani e del 21,09% per i commercianti, mentre per i collaboratori di età fino a 21 anni si applica nella misura del 18% per gli artigiani e del 18,09% per i commercianti (in breve: +1% rispetto al precedente scaglione).

I contributi devono essere pagati – a mezzo modelli di pagamento unificato F24 – alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012 per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011 (ulteriori approfondimenti dalla fonte: Circolare INPS n° 34 del 10 febbraio 2011).

Rendimenti in aumento per i Btp quinquennali e trentennali a febbraio 2011

Quest’oggi 14 febbraio 2011 sono stati collocati col sistema dell’asta marginale i Buoni del Tesoro Poliennali con regolamento 16/02/2011.

Per i Btp 5 anni (decorrenza 01/11/2010; 5° tranche; scadenza 01/11/2015; tasso d’interesse annuo lordo 3%; ISIN IT0004656275) il rendimento annuo lordo è risultato pari al 3,77%, in aumento rispetto al 3,67% di gennaio. Il bid-to-cover è stato pari a 1,4 derivante dal rapporto tra la domanda per oltre 4,9 miliardi di euro (circa 670 milioni in più di gennaio) e l’offerta massima di 3,5 miliardi interamente assegnati.

Per i Btp 30 anni (ISIN IT0004532559, tranche 12°, cedola 5%, emissione 01/09/2009, scadenza 01/09/2040) il rendimento annuo lordo è risultato pari al 5,51%, in aumento rispetto al 4,8% del settembre 2010. Il bid-to-cover è stato pari a 2,06; assegnati oltre 1,6 miliardi di euro, meno dell’offerta massima per 1,75 miliardi di euro.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Btp 5 anni dell’11 marzo 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3814)

(per l’asta dei Btp 30 anni del 13 maggio 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=4160)