Archivio per agosto 2010
Asta del Tesoro del 30 agosto 2010: molte richieste per Btp a 3 e 10 anni, rendimenti in calo per il decennale
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 31 agosto 2010
Nonostante l’assenza della City, la domanda di Btp è stata sorprendente ed ha indotto il Tesoro a tagliare alcune richieste per l’asta del 30/08/2010.
Il Btp 10 anni (data Emissione 01/09/2010, data Scadenza 01/03/2021, data Regolamento 01/09/2010) è tornato ai rendimenti minimi di giugno 2006 col lordo annuo pari a 3,81% (era al 3,92% a luglio).
Il Btp 3 anni (data Emissione 01/06/2010, data Scadenza 01/06/2013, data Regolamento 01/09/2010) ha fatto registrare il rendimento lordo pari a 2,07% (contro il 2,01% di luglio).
Fonti web varie: borsaitaliana.it, Dipartimento del Tesoro
(per l’asta Btp 3 anni e Btp 10 anni del 29 settembre 2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=3032)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Accertamento sintetico e redditometro secondo il DL 78/2010 convertito nella legge 122
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 29 agosto 2010
Il redditometro è lo strumento utilizzato per eseguire una specie di accertamento fiscale che rientra nel più ampio genere dell’accertamento sintetico.
Dato che la finalità dell’accertamento sintetico è quella di determinare il reddito delle persone fisiche – attraverso un procedimento induttivo fondato su fatti ritenuti certi individuati nelle spese sostenute – si giunge a quantificare il reddito complessivo del contribuente sulla base degli atti dispositivi, anziché sulla base delle fonti di guadagno.
Tra di essi, saranno tenuti in considerazione:
- le spese di locazione, il possesso di abitazioni, i consumi di energia elettrica e gas, i mutui per gli immobili
- le auto, i motocicli, i natanti, gli aerei ed il leasing/noleggio di auto per i mezzi di trasporto
- i viaggi turistici ed i centri benessere per il tempo libero
- i movimenti di capitale, le assicurazioni ed i contributi previdenziali dei lavoratori domestici per le altre voci.
La novità più interessante introdotta dal D.L. 78 riguarda la presunzione relativa, con onere probatorio a carico del contribuente, su cui si fonda l’accertamento sintetico: il reddito posseduto in un determinato periodo d’imposta “finanzia” le spese sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta. Detta presunzione legale può essere confutata se il contribuente, in possesso di atti certi, prova che il finanziamento delle spese si è realizzato con redditi relativi a precedenti periodi d’imposta, ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o con liberalità.
A far procedere con l’accertamento basato sul redditometro sarà sufficiente la “non congruità” tra reddito e spese verificatasi anche per un solo periodo d’imposta ed uno scostamento tra reddito accertato – ovvero determinato presuntivamente – e dichiarato pari ad 1/5. Con le novità introdotte per la lotta all’evasione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=2657) è stata abrogata la previsione che teneva in considerazione gli incrementi patrimoniali in base al reddito degli ultimi 5 anni.
Si attende il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere il “contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva” necessario ad operare la rettifica del reddito, estrapolato dall’analisi di campioni di contribuenti differenziati per composizione del nucleo familiare e zona geografica di residenza.
Prima di emettere l’accertamento, l’ufficio dovrà invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti, e quindi attivare l’accertamento con adesione tramite contraddittorio.
Le disposizioni ultime trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.
(per le definizioni di leasing fornite da OIC, IAS, codice civile, Legge, Circolari Banca d’Italia, Risoluzione Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione si legga http://www.questidenari.com/?p=3379)
(per le novità di fine 2010 sul nuovo redditometro si legga: http://www.questidenari.com/?p=3410)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Asta del 26 agosto 2010: scendono i rendimenti per i Bot 6 mesi, salgono per i Ctz
Pubblicato da L'Autore in Investimenti borsistici il 27 agosto 2010
Rispetto all’asta del Tesoro di luglio, sono in calo ad agosto i rendimenti dei Bot semestrali – emissione e regolamento 31/08/2010, scadenza 28/02/2011 – allo 0,958% lordo annuo (contro l’1,034% di luglio).
E sempre rispetto a luglio, l’asta del 26 agosto 2010 inverte l’andamento anche per i rendimenti dei Ctz 24 mesi, che hanno fatto segnare il rendimento lordo di 1,721% (+0,078%) – emissione e regolamento 31/08/2010, scadenza 31/08/2012.
Fonte: Dipartimento del Tesoro
(per l’asta del Tesoro dei Bot 6 mesi e Ctz del 27 settembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=3026)
L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.
Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 20 agosto 2010
Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:
- tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
- tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata
In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.
In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.
In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.
Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.
In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.
(ulteriori dettagli sulle sanzioni per uso di alcol da parte di conducenti professionali, e per mancato rispetto delle durate previste per i turni di lavoro e riposo, sono reperibili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2979)
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