Vocazione di San Matteo: gli esattori illuminati di Caravaggio, pittore della grazia e del peccato

Nell’anno 1599, per commissione pubblica ricevuta da un cardinale francese che intendeva commentare la conversione al cattolicesimo di Enrico IV re di Francia, il pittore Michelangelo Merisi fu chiamato a rappresentare la tesi cattolica del libero arbitrio. Caravaggio scelse la descrizione di una scena profana di esazione delle imposte i cui protagonisti vestono abiti contemporanei, fatto unico a quell’epoca.

Con la nascita di questo capolavoro assoluto custodito nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, il Maestro, nel confronto col sacro, si fece interprete delle problematiche sorte dai cambiamenti dell’Europa moderna che investirono la struttura sociale, fra cui la formazione della libertà di coscienza.

Nella cappella Contarelli ammiriamo forse l’opera più rappresentativa del cosiddetto “luminismo caravaggesco” (http://www.questidenari.com/?p=1865), tecnica pittorica usata dal Merisi per creare volumi attraverso l’uso della luce e dichiarare lo stato esistenziale dei personaggi: dallo spazio esterno a destra del dipinto, anziché da una finestra buia, penetra un fascio di luce che si staglia sui presenti sconvolgendone la scena, a significare la possibilità che Cristo offre a ciascuno di seguire la Sua parola.

I denari delle imposte, contati avidamente dal gabelliere ricurvo sul tavolo il cui volto rimane in ombra, e scrutati da un terzo appena rischiarato, attraggono del tutto l’attenzione degli esattori più lontani, noncuranti della presenza divina.

I personaggi illuminati più vicini al Salvatore e all’Apostolo Pietro fondatore della Sua Chiesa, invece, si volgono alla fonte spirituale con pudica meraviglia e tra questi uno, l’esattore Levi d’Alfeo secondo critica non concorde, si indica portando la mano al petto, trasponendo così la scelta di seguire Cristo verso la salvezza col nome di Matteo.

La circolare n. 44 del 27 ottobre 2009 a chiarimento della Tremonti-ter

Fra le spiegazioni fornite dalla circ. n. 44 del 27 ottobre 2009 – riguardante l’art. 5 del D.L. 78 del 1° luglio 2009, convertito dalla legge 102 dell’8 agosto 2009 – vi è la specificazione che i beni o macchinari compresi nella divisione 28 (http://www.questidenari.com/?p=1590) rilevano anche se facenti parte di strutture più complesse non comprese nella stessa divisione 28. Ciò comporta che l’investimento in un nuovo bene complesso è agevolabile nei limiti del costo dei (componenti) macchinari ed attrezzature oggettivamente individuabili di cui alla divisione medesima.

Riguardo al soggetto cedente i beni, a nulla rileva il ruolo del codice attività (prevalente o non prevalente) risultante ai fini IVA che non appartiene alla divisione 28.

Inoltre, l’agevolazione riguarda parti componenti non comprese nella medesima divisione, ma che costituiscano dotazione indispensabile dei beni compresi nella divisione 28 (ad esempio: computer e programmi da installare sui macchinari).

Ulteriori precisazioni riguardano il requisito di novità dei beni agevolabili, intendendo per nuovi non solo i beni acquistati dal produttore o dal rivenditore, ma pure quelli acquistati da un qualsiasi soggetto terzo a condizione che il bene stesso non sia stato mai utilizzato da parte di alcuno e che il venditore non abbia fruito di alcuna agevolazione.

Inoltre, sono agevolabili pure quei beni usati che abbiano concorso ad un bene nuovo complesso, sia esso realizzato in economia o acquistato da terzi, purché il costo sostenuto nel complesso sia prevalente rispetto al costo del bene usato.

La circ. n. 44/E svincola la detassazione dal concetto di strumentalità, in quanto afferma che l’agevolazione riguarda tutti i beni nuovi impiegati nel processo produttivo, esclusi quelli assemblati o trasformati per ottenere prodotti destinati alla vendita. In altri termini, operata l’ulteriore ed ovvia esclusione delle merci destinate direttamente alla vendita, è sufficiente che il bene agevolabile sia consegnato o spedito.

In merito alle modalità di effettuazione dell’investimento, sono agevolabili i beni posseduti a mezzo contratto di leasing, rimanendone escluso il leasing operativo che non prevede facoltà di riscatto per l’utilizzatore del bene. L’agevolazione si calcola sul costo sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene e attiene al periodo di consegna dello stesso. L’agevolazione riguarda anche l’eventuale successivo contratto di lease-back che dovesse interessare il bene.

In caso di acquisizione dei beni a mezzo contratto di appalto, i costi sono considerati sostenuti al momento dell’ultimazione del servizio, o al momento dell’accettazione da parte del committente della parziale esecuzione dell’opera nel caso di Stato Avanzamento Lavori.

Nel caso di investimenti in beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili in base al principio di competenza che siano sostenuti tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 – fra cui i costi di progettazione, costi per materiali e manodopera diretta, ammortamenti di beni materiali di utilizzo diretto nell’opera, costi industriali vari di imputazione diretta (stipendi per i tecnici, energia elettrica e forza motrice degli impianti, spese di manutenzione).

Il valore degli investimenti è determinato in base all’art. 110, 1°, lettere a) e b) del TUIR comprendendo gli oneri accessori di acquisto direttamente imputabili nonché l’eventuale IVA oggettivamente indetraibile, ed escludendo le spese generali di trasporto e installazione.

Eventuali contributi in conto impianti riducono il costo dei beni “tremontizzabili”, e pertanto la sopravvenuta certezza del diritto alla percezione del contributo, realizzatasi nell’esercizio successivo a quello dell’investimento, comporta la necessità di procedere a nuova determinazione dell’agevolazione spettante attraverso il computo del valore dell’investimento al netto del contributo. Ad esempio, se nel 2009 la società di capitali ha acquistato un macchinario per euro 100.000 ed ha ottenuto un risparmio fiscale IRES pari ad euro 13.750 = 100.000 : 2 x 27,5%, il contributo di euro 20.000 intervenuto nel 2010 comporterà il versamento dell’IRES pari a 2.750 = 20.000 : 2 x 27,5% (attraverso la variazione fiscale in aumento per € 10.000).

Viceversa, in caso di successiva revoca dei contributi, nel periodo interessato è possibile effettuare analoga variazione fiscale in diminuzione.

In termini di compatibilità con altre agevolazioni, la Tremonti-ter è cumulabile con altre misure, tra cui il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (legge 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, 271°-279°), ed il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (legge 296/2006, art. 1, 280°-284°). Ovviamente, detta compatibilità viene meno per altre norme che prevedano espressamente il divieto di cumulabilità, come accade per l’art. 10 del D.I. 19 febbraio 2007 in materia di detrazione risparmio energetico nella misura del 55%.

A ulteriore approfondimento di quanto già affermato (http://www.questidenari.com/?p=946), la revoca dell’agevolazione non riguarda il trasferimento del bene (rimasto in regime d’impresa) che avviene nel corso di operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione), e pertanto il soggetto beneficiario dell’operazione subentra nel vincolo della norma agevolativa.

La conservazione del beneficio avviene pure in caso di cessione o conferimento d’azienda o ramo d’azienda, ma la fattispecie si lega all’assolvimento di oneri dichiarativi da parte del cedente/conferente che dovrà indicare tipologia, valore e tempi di effettuazione dell’investimento, come pure dagli atti dovrà appurarsi l’impegno del cessionario/conferitario a mantenere i beni in ambito aziendale fino a scadenza del vincolo.

Diversamente, il soggetto inadempiente sarà obbligato a riversare la detassazione, e ciò anche qualora il beneficio sia stato fruito dall’altro soggetto.

La misura del rischio finanziario /5 – Superamento dei limiti del modello teorico di Leva Finanziaria

Il problema delineato (http://www.questidenari.com/?p=1619) che affligge la remunerazione della proprietà, sia che abbia ad origine l’aumento del capitale investito in conseguenza del ricorso al finanziamento bancario, sia l’aumento del tasso d’interesse passivo, può essere superato, o quanto meno attenuato, da una manovra finalizzata ad aumentare il reddito operativo.

In altri termini, al fine di non incappare in un “effetto spiazzamento” del ROE causato da un aumento indiscriminato delle risorse finanziarie erogate dalla banca, è fondamentale accompagnare ogni manovra di ricorso alla Leva Finanziaria con una modificazione della struttura operativa.

E cioè a dire che non solo occorre pianificare un aumento del capitale investito in termini quantitativi, ma pure valutare la qualità della manovra in termini di ripercussioni sulla struttura dei costi: ad esempio, il finanziamento verrà utilizzato per acquistare un determinato macchinario dalla tecnologia innovativa, e l’acquisto del cespite modificherà la struttura dei costi aumentando la componente fissa e diminuendo quella variabile. L’effetto congiunto comporta un abbattimento dei costi della gestione tipica?

Se la risposta fosse negativa, verrebbe a mancare la condizione di incremento del profitto operativo che consente di controbilanciare la caduta del ROI per effetto del maggior capitale investito, e la manovra finirebbe per abbattere la remunerazione della proprietà, anziché aumentarla. E’ quanto accadeva nella situazione rappresentata nelle Tavv. 8 e 9 dove il reddito operativo rimaneva costante.

Al contrario, un efficientamento della struttura operativa che riduce i costi totali ci consentirebbe di sperimentare una situazione analoga a quella già sintetizzata in Tav. 7, ma stavolta dagli effetti benefici più tenui in termini di maggiorazione del ROE, a causa dello scardinamento dell’ipotesi iniziale di invarianza del capitale investito, scarsamente realistica.

Tenete d’occhio i numeri delle Tavv. 12 e 13 seguenti: se dalla situazione iniziale (A), riassunta nel reddito operativo (RO) pari a 15 e nel quoziente d’indebitamento q = 0,3 che determinano ROE = 10,8%, si passa a quella finale (B) in cui RO = 20 e q = 0,416 che determinano ROE = 13,7%, l’effetto leva finanziaria positivo che si registra è soltanto pari a LF = +1,4% (ovvero ROE = 13,7% al netto di ROE = 12,2% circa che si sarebbe ottenuto rimanendo sulla vecchia retta tracciata per q = 0,3 in corrispondenza di ROI = 16,6%). Il valore registrato della Leva Finanziaria è inferiore al vecchio +4,1% (di Tav. 7) che era stato ottenuto a parità di capitale investito dopo la sostituzione tra il capitale di credito ed i mezzi propri, e la differenza è spiegata dal minor coefficiente angolare della nuova retta (causa quoziente d’indebitamento minore) e dal nuovo valore ROI preso a riferimento per il punto B di ascissa inferiore alla precedente (causa capitale investito maggiore)!

Tav. 12

Tav. 12: leva finanziaria positiva per effetto dell'aumento del reddito operativo e del capitale investito

Tav. 13

Tav. 13: grafico della leva finanziaria positiva per effetto dell'aumento del reddito operativo e del capitale investito

La soluzione tesa ad impedire gli effetti della Leva Finanziaria negativa delle Tavv. 8 e 9, come ormai è chiaro, è stata quella di modificare la struttura industriale per aumentarne il profitto e contrastare gli effetti negativi del cambiamento della struttura finanziaria. E una soluzione di taglio dei costi operativi è senza dubbio più facile da ipotizzare nell’immediato, piuttosto che una condizione di maggiori ricavi legati all’ottica temporale di medio-lungo termine, quando si manifesteranno appieno gli effetti economici del nuovo investimento nel macchinario.

E da quanto ho esposto nel precedente articolo, lo stesso ragionamento vale per una situazione di incremento del debito bancario associato ad un aumento del tasso d’interesse passivo: anche in tal caso i maggiori oneri finanziari andranno bilanciati da un abbattimento dei costi operativi.

Riprendendo le cifre dello stesso ultimo esempio per i = 11%, il ROE ottenuto nella situazione finale sarebbe pari a circa 12,4%, contro il solito 12,2% “letto” sulla vecchia retta (in corrispondenza di ROI = 16,6%) disegnata prima del ricorso (ulteriore) alle banche: il che comporterebbe, di fatto, l’annullamento dell’effetto leva pur in presenza di un (inadeguato) efficientamento della struttura operativa. L’aumento del tasso, in altri termini, ha reso trascurabile il beneficio per la proprietà quantificato dalla Leva Finanziaria, e la soluzione, nell’immediato, non può che ricercarsi in un ulteriore abbattimento dei costi della struttura industriale per l’ottenimento di un valore positivo soddisfacente di LF.

(continua http://www.questidenari.com/?p=2304)

La fiducia nella moneta: il tempo e i ritratti

Tetradracma d'argento di Atene (V° sec. AC) - dritto e rovescioUno dei motivi per cui sulle monete viene impresso un marchio, a simboleggiare l’autorità politica da cui origina la coniazione, attiene all’esigenza di rassicurazione del possessore sul valore delle monete stesse.

Laddove il potere sovrano non sia nelle mani di un singolo individuo, o nelle collettività in cui la religione rivesta importanza predominante rispetto al potere temporale, l’uso di immagini varie (come il dio Dioniso o la ninfa Aretusa http://www.questidenari.com/?p=1440) prevale su quello del ritratto del sovrano, che rimane invece scelta ovvia per i regimi assoluti.

Non a caso le prime monete dell’antica Roma che raffigurarono un romano vivente furono i denari d’argento di Giulio Cesare, emessi nel gennaio-marzo del 44 AC a seguito dell’approvazione in senato del decreto che consentiva l’uso del suo ritratto.

Anche il fattore tempo riveste grande importanza nell’attribuzione della fiducia nella qualità delle monete.

La riproduzione di un identico disegno, ravvisabile nello stile arcaico della tetradracma d’argento di Atene del V° secolo AC (riprodotta a lato), venne reiterata per un lungo periodo di tempo – circa 150 anni – dopo che la stessa moneta si era affermata nel mondo dell’antica Grecia.

Anche nel medioevo, l’emissione della moneta “A Croce Corta” (1180 – 1247) sotto Enrico II riportò in maniera sistematica la scritta ENRICUS REX durante i successivi regni di Riccardo I e Giovanni, come pure rimase sostanzialmente invariata per quasi tre secoli l’immagine della banconota da 5 sterline emessa dalla Banca d’Inghilterra a fine ‘600.

Al via la sospensione per i mutui casa

I punti cruciali del Piano Famiglie (sospensione delle rate dei mutui) firmato a seguito di accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei consumatori:

–         PERIODO DI RIFERIMENTO: intera durata degli anni 2009 e 2010

–        BENEFICIARI: le persone intestatarie di mutuo, cointestatarie o gli eredi che, nel periodo di riferimento, perdono lo stato di occupazione o entrano in cassa integrazione; le medesime persone che, nello stesso periodo, sono colpite da morte del familiare sottoscrittore del mutuo, o personalmente dalla perdita dell’autosufficienza

–         PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO RATE: almeno 12 mesi

–        RICHIESTA DI MORATORIA: da presentare a partire dal 1° febbraio 2010 (fino al 31 gennaio 2011) utilizzando i moduli che saranno disponibili presso le filiali delle banche aderenti, o scaricabili dai relativi siti web o dal sito www.abi.it. La banca potrà negare la sospensione ed inviare comunicazione al richiedente entro gg. 15 lavorativi dalla presentazione della domanda, oppure accogliere la richiesta ed attivare la sospensione entro gg. 45 lavorativi dallo stesso accoglimento della domanda

–        LIMITI: mutui di durata originaria superiore a 5 anni, stipulati per importo massimo di euro 150.000 per acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. Reddito del titolare di mutuo: imponibile non superiore ad euro 40.000/anno per singolo mutuatario. Durata massima di interruzione dei pagamenti nel periodo di riferimento: 180 gg. consecutivi. Le banche hanno facoltà di migliorare le condizioni previste dall’accordo a favore del richiedente

–        INTERESSI PASSIVI: nel periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi da corrispondere alla banca sulla base delle condizioni di mutuo stabilite. Non sono previsti interessi di mora.

Ulteriori dettagli del Piano Famiglie nel documento tecnico e nel modulo di richiesta di sospensione rate disponibili sul sito web de IlSole24Ore (fonte).