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Le previsioni Euribor e l’Eurirs a settembre 2010

Assodato che la vigorosa ripresa economica, decantata nel periodo pre-vacanziero, era principalmente una piacevole illusione alimentata dalla debolezza dell’Euro nei confronti delle principali valute http://www.questidenari.com/?p=2831 – constatazione che non sembra trovare spazio nelle cronache finanziarie di questi giorni – l’attuale condizione di salute del sistema economico del Vecchio Continente ha spinto Trichet e gli altri membri del consiglio direttivo Bce a rialzare le stime di crescita del Pil, con una flessione per la seconda metà del 2010.

L’effetto congiunto della crescita economica, moderata nelle attese e con tante incertezze, e della lieve revisione al rialzo delle previsioni inflazionistiche, “bussola” della politica monetaria Bce, comunque non ha modificato i tassi di riferimento, fermi ai consueti livelli: il costo base del denaro resta all’1%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali all’1,75%, ed il tasso che la stessa Bce riconosce alle banche commerciali sui depositi a breve termine rimane allo 0,25%.

La liquidità nel sistema economico continua a rimanere abbondante, e nulla lascia presagire cambiamenti drastici fino al termine del 2010, quando dovrebbe – ma il condizionale è d’obbligo – concludersi il ciclo delle aste straordinarie a tasso fisso ed importo illimitato accompagnate da tre aste di “fine tuning”, misure d’emergenza adottate per la crisi finanziaria (fonte: IlSole24Ore.com). Le prossime scadenze per le aste a 3 mesi, secondo calendario, sono state fissate al 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2010.

E allora: se la ripresa economica non appare assumere il carattere della preannunciata solidità in Europa (né tantomeno oltre oceano dove Bernanke, che dieci giorni fa ha parlato di crescita dell’economia Usa più lenta del previsto, non sembra in procinto di obbligare Trichet alla contro-mossa sui tassi), se l’inflazione a breve termine non preoccupa e se le banche navigano il mare tranquillo della liquidità, cosa poteva succedere all’Euribor se non ingranare la retromarcia per tornare sui passi dei mesi precedenti?

In agosto il più noto tra i tassi interbancari, le cui diverse scadenze ruotano tutte attorno all’1% del tasso di rifinanziamento della Bce, ha iniziato a percorrere la via della discesa (persa dai minimi primaverili) col consueto passo lento, fino ad arrivare allo 0,883% di venerdi 3 settembre sulla scadenza trimestrale – quella più interessante per la restituzione del mutuo a tasso variabile.

Secondo le dichiarazioni rilasciate da un operatore, “i mercati finanziari hanno archiviato le speranze di una ripresa economica stabile” (fonte: IlSole24Ore.com). Concetto che si riflette sulle previsioni dell’Euribor sia sul mercato londinese dei derivati Liffe, sia sul tedesco Eurex.

Se al giorno venerdi 3 settembre sul Liffe il future sull’Euribor 3 mesi restituisce lo 0.93% per dicembre 2010, l’1% per marzo 2011, l’1.065% per giugno 2011 e l’1.125% per settembre 2011, bisognerà attendere fino al settembre 2013 per vedere il tasso superare quota 2%.

Alla stessa data del 3 settembre, le previsioni sull’Eurex confermano la crescita graduale nel tempo, nuovamente rivista al ribasso:

-        0,935% per dicembre 2010 (in calo rispetto all’1,075% del 6 agosto 2010)

-        0,98% per marzo 2011

-        1,07% per giugno 2011

-        1,08% per settembre 2011.

Marcia indietro anche per l’Eurirs, che oggi più che mai consente di affidarsi al mutuo a tasso fisso – apprezzatissimo  per le scadenze pari o superiori ai 20 anni dagli Italiani che comprano casa – per arrivare a spuntare indici di costo complessivo attorno al 4%.

Complice la ricerca ossessiva del “porto sicuro”, e nonostante il rispetto dei paletti fissati gradualmente per il risanamento del bilancio della Grecia che ha permesso di sbloccare dopo metà agosto la seconda tranche degli aiuti monetari dalla Ue, i richiedenti titoli di debito pubblico hanno orientato con forza le loro preferenze sui Bund a discapito dei Paesi periferici: tra i più colpiti l’Irlanda (che questo mese deve restituire euro 2,5 Mld di bond bancari, ma che non può spaventare per l’incidenza limitata del Pil sull’Eurozona), la Spagna, il Portogallo e soprattutto la Grecia, col premio di rischio più alto. Con la conseguenza per i titoli tedeschi che i prezzi sono schizzati e i rendimenti hanno seguito la direzione opposta, mandando il decennale al minimo storico. L’Italia, al solito senza infamia e senza lode, si è segnalata piuttosto per aver attirato sui Btp sempre più investitori istituzionali e sempre meno risparmiatori.

In questo modo l’Eurirs, collegato al rendimento del Bund, ha visto appiattire i valori su tutte le scadenze, per poi riprendersi a inizio settembre: in particolare, al 03/09/2010, i tassi sono al 2.99% a 25 anni e al 2.91% a 30 anni, col paradosso – inspiegabile per gli analisti – del tasso inversamente proporzionale al tempo.


L’autore, Gianluca Libbi, nega ogni autorizzazione a copiare e ripubblicare per intero i testi presenti su questo sito web, "www.questidenari.com", in qualsiasi altro luogo. Leggere le informazioni di copyright per ulteriori dettagli.

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La Circolare 40/E sulla ritenuta 10% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010

La circolare del 28 luglio 2010 n. 40/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione del provvedimento del 30 giugno 2010 con cui è stato istituito il codice tributo “1039” unico sia a fini Irpef che Ires.

Secondo la risoluzione n. 65/E (fonte in formato pdf: www.agenziaentrate.gov.it), detto codice denominato “ritenuta operata da banche e Poste Italiane SpA all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25, dl n. 78/2010” deve essere utilizzato – tramite modello F24 – al fine di consentire il versamento della ritenuta del 10% a titolo di acconto sull’imposta del reddito (misura operativa dal 1° luglio 2010. Per ulteriori provvedimenti previsti dalla manovra si veda http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78).

Pertanto la banca o le Poste, che accreditano l’importo del bonifico sul conto del prestatore di servizi o del cedente i beni, trattengono la ritenuta sulle somme versate dai beneficiari della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni e dai beneficiari della detrazione del 55% sul risparmio energetico. Successivamente la stessa banca o Posta verserà la ritenuta con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, consegnerà la relativa certificazione al sostituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ed indicherà i dati di pagamento nel 770.

Dato che i pagamenti effettuati dai contribuenti, oltre al corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni, comprendono l’Iva addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico, e dato che il sostituto che effettua la ritenuta non conosce l’importo della stessa Iva, la base imponibile su cui operare la ritenuta è calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico l’Iva con aliquota più elevata, ovvero il 20%, anche quando in fattura sia stata applicata l’Iva al 10%.

Ad esempio, sull’importo di un bonifico per fattura di euro 1.100, comprensiva di Iva 10%, la banca scorporerà l’Iva presunta al 20% (base imponibile euro 916,66) ed applicherà la ritenuta al 10% pari ad euro 91,66.

Infine, nei casi in cui sulle somme bonificate siano già state effettuate ritenute da parte del soggetto ordinante (come per i condomìni che operano la ritenuta d’acconto al 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi), al fine di evitare il duplice prelievo alla fonte per imprese e professionisti, verrà applicata la sola ritenuta del 10% di cui al D.L. 78/10.

Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione del provvedimento 30 giugno è possibile scaricare dal sito web delle Entrate il relativo documento sulla CIRCOLARE n. 40/E (in formato pdf).


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Guida sotto influenza di alcol e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti – le sanzioni ed i punti previsti dal Codice della Strada aggiornato 2010

Con esclusione delle novità relative a conducenti di età inferiore a 21 anni, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (consultabili alla pagina http://www.questidenari.com/?p=2813), la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con una sanzione da 500 a 2.000 euro e con la decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera a); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Inoltre, per livelli di gravità crescenti dell’infrazione:

-        tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: sanzione da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera b); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

-        tasso alcolemico oltre 1,5 g/l: sanzione da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e decurtazione di 10 punti patente (art. 186, 2° comma, lettera c); tra le altre sanzioni è prevista la sospensione della patente per una durata da 1 a 2 anni, raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; in caso di recidiva nel biennio la patente viene revocata; eccetto il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, il veicolo è confiscato con la condanna, anche patteggiata

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, l’art. 186 comma 7 prevede la sanzione tra 1.500 e 6.000 euro, l’arresto da 3 mesi a 1 anno e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni, la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. In caso di recidiva nel biennio è disposta la revoca della patente.

In caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è prevista dall’art. 187, 1° la sanzione da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno. Tra le altre sanzioni vi è la sospensione della patente da 1 a 2 anni, e la patente è revocata in caso di recidiva nel triennio o in caso il reato venga commesso da conducente professionale.

In caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, l’art. 187 comma 8 prevede la sanzione tra 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti patente. Tra le altre sanzioni: la patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni ed il veicolo confiscato, tranne il caso in cui esso appartenga a persona estranea alla violazione. E’ disposta la revoca della patente in caso il fatto venga commesso da soggetto già condannato per lo stesso reato nel biennio precedente.

Si rammenta che in caso le prove non invasive degli agenti accertatori forniscano esito positivo, il personale ausiliario delle forze di polizia è autorizzato a procedere ad accertamenti tossicologici su campioni di mucosa del cavo orale. Se il conducente rifiuta detto prelievo, lo stesso conducente viene accompagnato presso strutture sanitarie.

In ultimo, si ricorda che per il conseguimento della patente, anche nel caso dell’esercizio di attività professionali, è necessaria un’apposita certificazione sul non uso di alcol e di sostanze stupefacenti.


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I colori dell’Argentario nel pomeriggio del Palio Marinaro 2010

Difficilmente accessibili, a volte raggiungibili solo per mare, selvagge e taglienti come i loro scogli, alcune spiagge dell’Argentario sono meta di un turismo ricercato, lontano dai canoni della balneazione di massa.

Gli spostamenti in auto sono obbligati lungo strade sterrate attorno ai costoni e strette sul dirupo, dove si avverte la potenza e la pericolosità della natura per lunghi tratti incontaminata del luogo. Azzardi che non hanno impedito all’uomo di rimanere affascinato per tanti secoli: il Monte deve il suo nome all’attività di prestito di denaro esercitata dai membri di una famiglia dell’antica Roma – detti “Argentarii” – che entrarono in possesso dell’intero promontorio, così compensati per aver contribuito a finanziare la Seconda Guerra Punica (http://www.questidenari.com/?p=654).

Quando si giunge a destinazione, il pomeriggio luminoso di ferragosto vola via intenso, riempito dai tentativi dei bagnanti di scattare suggestive foto subacquee e scandito dall’invio di Mms ironici agli amici che non hanno voluto unirsi per un’escursione emozionante ed insolita.

Tra movimenti incerti e creme solari, gli scivoloni sulle pietre melmose non scoraggiano giovani di ogni età attirati dai riflessi verdi e azzurri di un mare limpido e freddo, popolato da numerosi branchi di pesci.

Instancabile e quasi indifferente alla presenza dell’uomo, la fauna ittica è impegnata nella sempiterna ricerca di cibo, mentre in acque poco distanti la forza e la fatica di quattro vogatori, rievocativa della vita di naviganti e pescatori locali, sta avvicinando il sessantanovesimo Palio Marinaro al Rione Pilarella.

Dopo essersi radunato allo Stadio di Turchese per gridare il proprio incitamento ai guzzi, il popolo marinaro libera la gioia nella Piazza dei Rioni di Porto Santo Stefano, confuso tra i sorrisi di ragazzi mascherati che sbeffeggiano i rivali e l’agitazione di fanciulle sensuali che, scalze, si spostano veloci stringendo in mano i loro tacchi argentati.

Quando il corteo festante e chiassoso si allontana dalla piazza, qualcuno piange tra i vicoli del Croce.

E’ buio, i locali per cenare iniziano ad animarsi. Il mare torna a far paura, profondo e solitario.


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Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.


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