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Redditometro – beni “sensibili” e coefficienti

Il nuovo 4° comma dell’art. 38 D.P.R. 600/1973, in riferimento alle spese effettivamente sostenute (http://www.questidenari.com/?p=3410), delinea l’accertamento sintetico puro stabilendo che l’ufficio “può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”. Lo scostamento rilevato anche per un solo anno, invece, è definito dal comma 6: “la determinazione sintetica del reddito complessivo ……. è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

L’utilizzo del redditometro (il cui meccanismo di funzionamento è stato modificato per effetto dell’art. 22 del D.L. 78 convertito nella legge 122/2010) è indicato sempre dall’art. 38 del D.P.R. 600 che al nuovo 5° comma recita: “la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, …….”.

In merito a detti “elementi indicativi di capacità contributiva”, al momento – anche sulla base delle anticipazioni dell’Agenzia e con riferimento all’elenco contenuto nella Circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 29/12/2008 (volume 2) – si ritiene che nuovi indicatori relativi a

–     pagamento di consistenti rate di mutuo e sostenimento di spese per arredo di lusso e per frequenti viaggi e crociere,

–        partecipazione ad aste,

–        iscrizione a circoli esclusivi e a scuole private particolarmente costose, etc.

affiancheranno le voci di spesa sotto riportate per costituire un insieme di circa 100 “beni sensibili” raggruppati in quattro macro-categorie (abitazioni, mezzi di trasporto, tempo libero, altre voci):

–        aerei ed elicotteri da turismo, alianti, motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore

–        imbarcazioni da diporto di stazza lorda compresa fra 3 e 50 tonnellate, con propulsione a vela, ovvero non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi; navi di stazza superiore a t. 50; navi ed imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiore, complessivamente, a tre mesi all’anno

–     autoveicoli con alimentazione a benzina o a gasolio, di qualunque cilindrata, camper e autocaravan, motocicli con cilindrata superiore a 250 cc, roulotte

–        residenza principale in proprietà, locazione o comodato e residenze secondarie, in locazione stagionale in multiproprietà, ovvero anche in proprietà, locazione non stagionale e/o comodato

–        collaboratori familiari a tempo pieno conviventi o non conviventi, collaboratori a tempo parziale

–        cavalli da corsa o da equitazione, mantenuti in proprio o a pensione

–        assicurazioni, ad eccezione di quelle per RC auto, sulla vita e contro gli infortuni.

Dunque si può affermare che, per il nuovo redditometro, le differenze principali con l’attuale versione saranno costituite dalla composizione del “paniere” di elementi e dal fatto che i coefficienti – parametri idonei alla trasformazione della spesa in reddito, ovvero alla quantificazione del reddito presunto sintetico http://www.questidenari.com/?p=2938 – saranno collegati ai beni indice, al tenore di vita del luogo di residenza e al nucleo familiare.

(continua)

(per i chiarimenti sull’accertamento sintetico applicato dal periodo d’imposta 2009: “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat“)

Redditometro – le differenze tra vecchio e nuovo strumento di accertamento

Il nuovo redditometro – già delineato nei precedenti articoli: http://www.questidenari.com/?tag=redditometro – è operativo per le dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2009 (Unico 2010) e lascia aperti alcuni interrogativi circa la caratteristica di norma procedurale o sostanziale, e circa la possibilità di utilizzo in prospettiva “difensiva” per gli accertamenti degli anni pregressi.

Evidenti le differenze col vecchio redditometro (art. 38, 5° del D.P.R. 600/73) per il quale la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, coi redditi conseguiti nell’anno in cui è effettuata la spesa e nei quattro precedenti (ovvero vi è la presunzione che l’incremento patrimoniale derivi dai risparmi effettuati negli anni precedenti). Inoltre, al 4° comma, si precisa che lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due annualità (anche non consecutive, in base a Cass. n° 237 del 09/01/2009) e deve presentarsi in misura almeno pari al 25%. E ancora, le sentenze Cass. 05/11/1998 n° 26541 e Cass. 17200/2009 affermano che l’art. 38 del DPR 600 non impone all’ufficio di procedere contestualmente per i due o più periodi d’imposta per i quali ritiene la dichiarazione non essere congrua, né richiede che detta valutazione di non congruità venga preceduta necessariamente dall’invio del questionario di cui all’art. 32, n° 4 (così sentenza 14367/2007), ma è necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga indicazione delle ragioni (atte a consentire la difesa al contribuente) per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta così da legittimare l’accertamento sintetico.

Col nuovo redditometro gli incrementi patrimoniali sono totalmente eliminati e la ricostruzione sintetica del reddito, salvo prova contraria, avviene sulla base di ogni manifestazione di spesa che rileva nell’anno di sostenimento. Inoltre lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve presentarsi in misura almeno pari al 20%.

(continua http://www.questidenari.com/?p=3463)

Contratti di locazione di beni immobili (parte I) – codici tributo per la registrazione dei contratti

Si riporta un elenco dei codici tributo per la registrazione dei contratti di locazione degli immobili:

107T: codice da utilizzare per il pagamento dell’imposta di registro in un’unica soluzione usufruendo dello sconto

109T: registrazione atti d’impegno (il comodato, sia gratuito che oneroso, è sempre soggetto a pagamento d’imposta nella misura fissa di euro 168,00)

112T: codice relativo a versamento tributo per rinnovo annuale (riguarda anche la registrazione del contratto verbale)

113T: codice relativo a tributo per versamento per la risoluzione anticipata del contratto

114T: codice per i contratti arrivati a scadenza e prorogati

115T: codice da indicare sul modello F23 per effettuare il pagamento

671T: codice per sanzione per omessa o ritardata registrazione

731T: codice relativo a pagamento interessi per ritardata registrazione

(continua)

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Il tasso mid swap a 6 anni

Senza alcuna pretesa di esaustività, ma solo per semplificare la trattazione dell’argomento, il tasso mid swap a 6 anni si ottiene da un valor medio delle quotazioni denaro-lettera (bid-ask) dell’Interest Rate Swap (IRS) alla scadenza 6 anni.

Si riportano i valori del mid-swap 6 anni alla data del 15 febbraio 2010:

scadenza: 6 anni

denaro: 2.747

lettera: 2.797

Il mid-swap è un tasso interbancario, ovvero un saggio di costo che le banche adottano per scambiarsi denaro, come accade per l’Euribor.

La successione (parte II) – Imposte ed esempi di dichiarazione

Per i beni materiali (fabbricati, terreni) caduti in successione, l’amministrazione finanziaria richiede un versamento di tributi che colpiscono per il 2% quale imposta ipotecaria, l’1% quale imposta catastale, in misura fissa per euro 35,00 per ogni conservatoria provinciale nella quale il de cuius era proprietario di immobili e per euro 58,48 quale imposta di bollo sempre per ogni conservatoria, per euro 18,59 per tributi speciali.

Per quanto concerne l’importo dovuto sia per l’imposta ipotecaria che catastale, bisogna provvedere alla rivalutazione dei beni, sia che si tratti di immobili civili, sia categorie particolari, sia terreni.

Gli immobili civili (cat. A2, A3, A4 etc.) debbono essere rivalutati per il coefficiente 105; gli immobili categorie C1 ed E devono essere rivalutati per il coefficiente 34, e gli immobili categorie A10 e D devono essere rivalutati per il coefficiente 50. Si ricorda che la rendita catastale, prima di essere rivalutata, deve essere moltiplicata per il numero fisso 5%.

Un’eccezione si verifica nel caso in cui l’erede abbia la sua residenza presso l’abitazione del de cuius. In questo caso l’importo da pagare, sia come imposta ipotecaria che catastale, è fisso ed ammonta per tutte e due le voci ad euro 168,00, fermi restando gli importi dovuti per le conservatorie.

L’imposta minima da versare, sia ipotecaria che catastale, ammonta ad euro 168,00.

Prima di effettuare il calcolo delle imposte da versare si deve tener conto della quota di possesso del bene che può non essere di totale proprietà del de cuius: infatti gli importi cambiano nel caso in cui il coniuge o i figli siano cointestatari del bene. A titolo esemplificativo, si rimanda al documento allegato (successioni: esempi).

Nel quadro B4 (è possibile scaricare il modulo “dichiarazione di successione” dalla parte I http://www.questidenari.com/?p=1902) vanno riportate le liquidità depositate presso gli istituti di credito. In mancanza di detti importi trascritti sul quadro, l’istituto può rifiutarsi di consegnare agli eredi le somme depositate dal de cuius. Dette somme debbono essere riportate e certificate con il saldo del conto alla data del decesso ed allegate alla dichiarazione.

E’ fondamentale ricordarsi di presentare all’ufficio territoriale del catasto (entro 30 giorni dalla presentazione presso l’agenzia delle entrate della dichiarazione di successione) la domanda di voltura dei cespiti iscritti nella successione, pena la sanzione per la ritardata presentazione. Alla data odierna il catasto fabbricati e terreni non è probatorio ma è in fase di ultimazione il trasferimento agli enti locali di detto compito: quindi, avere aggiornati gli assetti proprietari sarà molto importante per poter definire le compravendite di immobili.

Esempio pratico di una dichiarazione di successione:

–        de cuius: Mario Rossi

–        coniuge: Maria Bianchi

–        figli: Rossi Angelo, Rossi Antonella

–        decesso senza testamento, quindi successione dovuta per legge

–        beni caduti in successione: abitazione di famiglia + pertinenza (garage); immobile acquistato al 50% dai coniugi (cointestato); depositi su c/c cointestato: € 20.000,00

–        rendita catastale dell’immobile: € 375,00; rendita catastale del garage: € 43,00 – non rivalutati.

In questo caso l’importo da versare è di euro 168,00 per l’imposta ipotecaria ed euro 168,00 per l’imposta catastale, più euro 35,00 per la conservatoria ed euro 58,48 per l’imposta di bollo, ed euro 18,59 per i tributi speciali.

Nel caso in cui l’abitazione non fosse stata residenza principale della famiglia (casa a disposizione), si sarebbe dovuto calcolare la rendita e dividere l’importo al 50% visto che la quota del coniuge non cade in successione. Il conteggio da effettuarsi è il seguente:

rendita catastale euro 375 x 5% x 110 = 43.312,50, da dividere per 2: € 21.656,25 (immobile A2)

rendita catastale euro 43 x 5% x 110 : 2 = 4.966,50 : 2 = € 2.483,25 (immobile C2)

IMPOSTA DOVUTA

imposta ipotecaria ( 2%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 2 : 100 = € 482,79

imposta catastale (1%): 21.656,25 + 2.483,25 = 24.139,50 x 1 : 100 = € 241,395

Le imposte vanno versate col modello F23:

imposta ipotecaria con codice tributo 649T (euro 482,79)

imposta catastale con codice tributo 737T (euro 241,39)

imposta ipotecaria con codice tributo 778T per ogni conservatoria (euro 35,00)

imposta di bollo con codice tributo 456T (euro 58,48)

imposta tributi speciali con codice tributo 964T (euro 18,59).

La dichiarazione è completa per la presentazione in 3 copie.

SCARICA L’ELENCO DEI DOCUMENTI PER LA SUCCESSIONE (formato jpg)

SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (formato jpg)

SCARICA GLI ESEMPI PER LE SUCCESSIONI (formato jpg)

(per il rimborso delle imposte intestato a persona deceduta: “Imposte non dovute o pagate in eccedenza: rimborsi a favore del successore o del rappresentante”)

La successione (parte I) – Documentazione

Al momento del trasferimento dei diritti per termine dell’esistenza di una persona fisica, gli aventi diritto sono obbligati a presentare il Modulario F – tasse – 3 /Mod. 4 meglio conosciuto come “dichiarazione di successione”.

Il modello, entro 365 giorni dalla data del decesso del de cuius, va presentato presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio dell’ultima residenza del soggetto.

Per i cittadini italiani residenti all’estero la dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate di Roma.

Sul modello – l’esempio riportato è valido per de cuius con coniuge e 2 figli – vanno riportati i dati anagrafici del defunto, annotando se l’eredità è devoluta per legge o testamento.

Sempre nel frontespizio del modello vanno riportati i valori espressi in euro relativi a immobili e diritti reali che cadono in successione, aziende, azioni e obbligazioni, quote societarie e ulteriori cespiti rappresentati dai valori patrimoniali depositati presso gli istituti di credito.

Nella seconda pagina va riportato l’albero genealogico del de cuius e l’elenco della documentazione che va allegata alla dichiarazione.

Questa documentazione consiste nel certificato di morte, certificato di residenza degli eredi, visure catastali degli immobili (se presenti nel patrimonio immobiliare oggetto della successione), autocertificazioni degli eredi e certificazione bancaria inerente i rapporti di conto corrente e deposito titoli.

Nella terza pagina (quadro A) vanno riportati gli eredi e i legatari con i rispettivi dati anagrafici.

Nella quarta pagina (quadro B1) vanno riportati i beni immobili e i diritti reali immobiliari con indicazione del comune di ubicazione, foglio, sezione, numero, subalterni, zona censuaria, categoria, rendita, quota di possesso e diritto. Non va dimenticato il valore del bene caduto in successione sul quale vanno calcolate le imposte.

Nella quinta pagina (quadro B2) vanno riportati il valore, la descrizione e la quota di possesso delle azioni, titoli e quote di partecipazione non quotati in Borsa né negoziati al mercato ristretto (i.e. mercato telematico in relazione al quale il volume degli scambi non è sufficiente a garantire il grado di liquidità tipico degli strumenti finanziari quotati).

Sempre nella quinta pagina (quadro B3) vanno riportate quota di possesso, descrizione e valore delle aziende relative a società di persone nelle quali il de cuius deteneva quote di partecipazione non azionarie.

Nella sesta pagina (quadro B4) vanno riportati gli altri cespiti (altri beni) del de cuius, principalmente i depositi bancari.

Nella settima pagina (quadro B5) vanno riportati i valori ed i beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi 6 mesi di vita del defunto ed eventuali detrazioni.

Nell’ottava pagina (quadro C) vanno riportate le donazioni e liberalità anche presunte effettuate dal defunto agli eredi e legatari.

Nella nona pagina (quadro D) vanno riportate le passività che vengono dedotte dal patrimonio per il conteggio delle imposte da versare.

(continua)

SCARICA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – formato pdf

SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI EREDI AI FINI DEL RIMBORSO DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – formato pdf

SCARICA L’ISTANZA DI VOLTURA DEI RIMBORSI INTESTATI A DECEDUTO DAL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – formato pdf

(continua http://www.questidenari.com/?p=2102)