Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico”)

Tra le più rilevanti macro categorie di spese individuate dalla Tabella A allegata al decreto vi è l’”Abitazione”.

Posto che il contribuente dispone di almeno un’abitazione nel luogo in cui risiede, da solo o con la sua famiglia, l’individuazione dell’abitazione comporta il possesso della stessa a titolo di proprietà (o altro diritto reale – es. usufrutto), in locazione o leasing immobiliare, in uso gratuito. Se non viene individuata alcuna fra le tre tipologie di possesso, nemmeno per i componenti del nucleo familiare, allora al contribuente viene attribuita la spesa per il c.d. “fitto figurativo”.

Nella ricostruzione sintetica del reddito sono computate le rate di mutuo effettivamente pagate nell’anno (derivanti da quote capitale e quote interessi) compresi ulteriori oneri connessi ed eventuali interessi moratori.

Per le abitazioni detenute in locazione, rileva la spesa sostenuta per il relativo canone “rapportato alla durata ed al numero delle coparti che intervengono nel contratto, oggetto di registrazione, nel ruolo di locatari (aventi causa)”.

In caso di contratto di leasing immobiliare, gli immobili in leasing vengono trattati come immobili in locazione.

Alle suddette “spese certe”, connesse al possesso di fabbricati ad uso abitativo, devono essere aggiunte le spese “gestionali” connesse al relativo godimento.

Dopo aver sottolineato che il nuovo strumento considera tutte le abitazioni nella disponibilità del contribuente a qualsiasi titolo, comprese quelle all’estero, la Circolare richiama l’art. 2, 2°, del decreto per escludere tutte le categorie di immobili che per loro natura sono destinate ad uso strumentale (uffici, negozi, magazzini, opifici etc.) e le unità immobiliari che hanno carattere di pertinenza (box, cantine, soffitte, etc.), anche se individuate separatamente dall’immobile.

Infine, con riferimento ad abitazioni per le quali si beneficia della sola nuda proprietà o vi sia un diritto d’uso esclusivo da parte di soggetto terzo (es. diritto di abitazione del coniuge superstite), o per abitazioni che siano state locate o concesse in uso gratuito a familiare non a carico con trasferimento di residenza, non rilevano le relative spese “gestionali”.

La Circolare n. 24/E illustra le modalità di calcolo per le spese relative a “acqua e condominio e manutenzione ordinaria”, “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”, “combustibile ed energia per le comunicazioni”, “intermediazione immobiliare” e “collaboratori domestici”.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: auto e moto, giochi ed investimenti“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento”)

Col D.M. 24 dicembre 2012 si stabilisce che il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente.

In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla c.d. “Famiglia fiscale” ricostruita in base alle informazioni dei prospetti dei familiari a carico; dette informazioni provengono dai modelli Unico persone fisiche, 730 e dalle certificazioni di lavoro dipendente.

Se già dal primo contraddittorio il contribuente descrive una diversa situazione, pertanto, si procede ad attribuire la corretta tipologia familiare ed un diverso lifestage.

Il decreto stabilisce che il reddito complessivo accertabile del contribuente è pari alla somma di:

–        “spese certe” sostenute dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

–        “spese per elementi certi” ottenute con l’applicazione dei valori medi ai dati certi, riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico;

–        quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

–        quota del risparmio formatasi nell’anno;

–        quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Il decreto stabilisce inoltre che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

Ne consegue che in caso siano state individuate spese riferite a soggetti fiscalmente a carico, “queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta”. Al soggetto fiscalmente a carico non viene attribuita alcuna quota della spesa media ISTAT.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: abitazione, rate di mutuo e canone di locazione, immobili esclusi“)

(per i riscontri sulla situazione familiare in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Previsioni Euribor 3 mesi del 13 settembre 2013

Immobile per sette sedute consecutive, l’Euribor 3 mesi è sceso al fixing 0,223% del 13/09/2013 per effetto di variazioni giornaliere nell’ordine di un millesimo. Nel corso della settimana è calato pure l’Euribor 1 mese (0,127%), mentre le scadenze a 6 e 12 mesi hanno seguito andamento irregolare (0,342% e 0,548%).

Sul brevissimo: stabile solo l’Euribor 3 settimane a 0,115%; in discesa l’Euribor 1-2 settimane (0,096% e 0,105%).

L’eccesso di liquidità nel sistema che, stimato attorno ai 260 miliardi di euro, impedisce la trasmissione delle tensioni del mercato obbligazionario, la programmazione ribadita della politica monetaria accomodante e le ultime dichiarazioni di Draghi finalizzate a minimizzare i segnali della crescita europea condizionano le aspettative sui tassi leggermente al ribasso.

Come è accaduto nelle precedenti settimane, i futures sull’Euribor 3 mesi del 13 settembre 2013 restituiscono tassi stabili sulle scadenze più ravvicinate (0,265% a metà dicembre).

Sul tratto della curva corrispondente al biennio settembre ’15 – settembre ’17, invece, sul Liffe sono state registrate limature che portano i tassi attesi da 0,98% a 2,185%.

Con l’apertura nel nuovo periodo Rob, al secondo giorno i depositi overnight presso Bce sono scesi a 59 miliardi di euro, circa 10 in meno rispetto all’inizio del periodo precedente. Ulteriore segnale positivo è rappresentato dall’annuncio dei rimborsi Ltro del prossimo mercoledi per complessivi 3,116 mld, con volumi superiori a quelli registrati nella parte centrale dell’estate, a significare l’abbandono progressivo della situazione emergenziale.

Giovedi Eonia a 0,068%.

(per le previsioni della prossima settimana sui tassi variabili di mutui e obbligazioni: “Previsioni Euribor 3 mesi del 20 settembre 2013“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento

(continua da “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat”)

Richiamando il decreto legge n. 78 del 2010 in materia di contraddittorio, la circolare ricorda che l’ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire personalmente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi circa le “spese certe”, le “spese per elementi certi”, gli investimenti e la quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, altrimenti saranno considerate anche le “spese ISTAT”.

Se permangono elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio potrebbe utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie al fine di evidenziare movimentazioni finanziarie.

Nell’ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito viene stabilito l’obbligo per l’ufficio di attivare l’accertamento con adesione (art. 5 del D.lgs. n. 218/97): il contribuente, in tal caso, riceverà un nuovo invito al contraddittorio, l’indicazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione. L’ufficio farà riferimento ai contenuti dei verbali redatti per ogni precedente incontro, con indicazione della documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

Tale invito può essere definito, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 5, mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito, il procedimento ordinario di adesione prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale.

Il contribuente ottiene l’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge se al termine del contraddittorio si perfeziona l’accertamento con adesione; se l’adesione non si perfeziona o se il contribuente non si presenta, invece, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: famiglia fiscale, reddito complessivo accertabile e familiari fiscalmente a carico“)

Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: accertamento sintetico, scostamento 20%, risparmi, spese certe e spese Istat

La circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 riguarda le indicazioni operative sull’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Decreto del MEF del 24 dicembre 2012) dichiarato per il 2009 e seguenti. Il previgente impianto normativo rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.

Con la nuova disciplina la determinazione sintetica del reddito (dal quale sono deducibili i soli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta) si realizza con la presunzione relativa che il totale della spesa nel corso del periodo d’imposta è stato finanziato con i redditi dello stesso periodo. Il contribuente può provare in ogni caso che le spese sono state finanziate con altri mezzi (redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero esclusi dalla formazione della base imponibile) oppure dimostrare che le “spese certe” attribuite (sub) hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da soggetti terzi.

A questa presunzione si accosta, con uguale efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva determinato mediante l’analisi di campioni di contribuenti, ferma restando la prova contraria del contribuente.

In ogni caso il contribuente è tutelato dal fatto che la determinazione sintetica è consentita solo se lo scostamento tra reddito complessivo determinato presuntivamente e reddito dichiarato è pari almeno al 20%, essendo sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta, ed è ulteriormente garantito dalla possibilità di fornire elementi di prova per giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e capacità di spesa attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Definite le voci di spesa riconducibili a macro categorie (fra le quali: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, e “Investimenti”), ai fini della quantificazione dell’ammontare della spesa attribuibile al contribuente il decreto distingue tra:

–        spese certe: spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria;

–        spese per elementi certi: spese di ammontare determinato dall’applicazione di valori medi (rilevati dai dati ISTAT) ad elementi presenti in Anagrafe Tributaria o comunque disponibili (es. potenza delle auto, lunghezza delle barche);

–        spese ISTAT: spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie;

–        quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli.

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, inoltre, considera la quota di risparmio accantonata nell’anno.

(continua “Circolare n. 24/E del 31 luglio 2013: obbligo di invito, movimentazioni finanziarie, accertamento con adesione, verbale, sanzioni ridotte e avviso di accertamento“)

(per le istruzioni operative aggiornate in base al parere del Garante della Privacy: “Circolare N. 6/E dell’11 marzo 2014 – redditometro e protezione dei dati personali: utilizzabilità delle medie Istat per il calcolo delle spese, famiglia fiscale e famiglia anagrafica“)

Asta 12 settembre 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni, CCTeu e CCTeu con vita residua 5 anni

Per giovedi 12 settembre 2013, in asta marginale e con regolamento 16/09/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei titoli di Stato relativi ai Buoni del Tesoro Poliennali triennali, ai Btp 15 anni, ai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor in corso di emissione ed ai CCTeu con vita residua 5 anni.

I Btp 3 anni (emissione 16/09/2013, scadenza 15/11/2016, tasso d’interesse annuo lordo 2,75%, data pagamento cedola 15 novembre 2013, prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,44837% corrispondente ad un periodo di 60 giorni su un semestre di 184 e scadenza cedole successive il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno, giorni dietimi 0) sono offerti in prima tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 3 miliardi di euro ad un massimo di 4 miliardi di euro ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,33% nell’asta dello scorso 11 luglio.

Nella mattinata di giovedi i Btp triennali (ISIN IT0004960826) hanno fatto registrare rendimento lordo in salita al 2,72%, prezzo di aggiudicazione 100,16 e rapporto di copertura 1,52 derivante da richieste per oltre 6,072 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).

I Btp 15 anni (ISIN IT0004889033, emissione 22 gennaio 2013, scadenza 1° settembre 2028, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%, data pagamento cedola 1° marzo 2014, giorni dietimi 15) sono offerti in ottava tranche per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1 miliardo di euro ad un massimo di 1,5 miliardi di euro e, nell’asta dello scorso 13 giugno, avevano fatto segnare rendimento lordo del 4,67%.

Nella mattinata di giovedi i Btp 15 anni hanno fatto registrare rendimento lordo in salita al 4,88%, prezzo di aggiudicazione 99,21 e rapporto di copertura 1,36 derivante da richieste per oltre 2,037 miliardi di euro (assegnato l’importo massimo offerto).

I seguenti titoli sono offerti per ammontare complessivo dell’emissione da un minimo di 1 miliardo di euro ad un massimo di 2 miliardi di euro.

I CCTeu (ISIN IT0004922909, decorrenza 01/05/2013, scadenza 01/11/2018, tasso annualizzato 2,117%, spread 1,8%, tasso cedolare semestrale 1,082%, cedola in pagamento il 1° novembre 2013, giorni dietimi 138) sono offerti in settima tranche ed avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,68% nell’asta dello scorso 11 luglio.

Nella mattinata di giovedi il rendimento lordo dei CCTeu è risultato pari a 2,56%, il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 97,91 ed il rapporto di copertura si è attestato a 1,55 derivante da richieste per 1,943 miliardi di euro (importo assegnato pari a 1,255 miliardi di euro).

I CCTeu con vita residua 5 anni (ISIN IT0004716319, decorrenza 15/04/2011, scadenza 15/04/2018, spread 1%, tasso annualizzato 1,329%, tasso cedolare semestrale 0,676%, data pagamento cedola 15/10/2013, giorni dietimi 154) sono offerti in diciassettesima tranche e, nella precedente asta dello scorso 13 giugno, avevano fatto segnare rendimento lordo del 2,54%.

Nella mattinata di giovedi il rendimento lordo dei CCTeu aprile 2018 è risultato pari a 2,48%, il rapporto di copertura si è attestato a 2,06 derivante da richieste per 1,536 miliardi di euro (importo assegnato pari a 745 milioni di euro) ed il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 95,00.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Btp triennali, Btp 15 anni e CCTeu scadenza novembre 2018: “Asta 11 ottobre 2013: Btp 3 anni, Btp 15 anni e CCTeu“)

(per la prossima asta dei CCTeu off-the-run ISIN IT0004716319: “Asta 27 febbraio 2014: Btp 5 anni e Btp 10 anni, CCTeu e CCTeu con vita residua 4 anni“)