Bot 12 mesi e Bot 3 mesi nell’asta del 10 aprile 2013

Per mercoledi 10 aprile 2013, con regolamento 12/04/2013, il MEF ha disposto l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali e trimestrali col sistema di collocamento dell’asta competitiva.

I Bot 12 mesi (ISIN IT0004909369, emissione 12/04/2013, scadenza 14/04/2014, durata 367 giorni) sono offerti in prima tranche per un importo pari a 8 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari all’1,28% nell’asta dello scorso 12 marzo.

I Bot annuali, nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento medio ponderato in discesa allo 0,922% e prezzo medio ponderato 99,069; la domanda è stata pari a quasi 13,133 miliardi di euro e il bid-to-cover si è attestato a 1,64 (assegnato l’intero importo offerto). Il rendimento semplice lordo scende al rendimento semplice netto minimo dello 0,503% una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime secondo Assiom Forex.

I Bot 3 mesi (emissione 12/04/2013, scadenza 12/07/2013, durata 91 giorni) sono offerti in prima tranche per un importo pari a 3 miliardi di euro ed avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari allo 0,765% nell’asta dello scorso 10 ottobre 2012.

I Bot trimestrali (ISIN IT0004910243), nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento medio ponderato in ribasso al minimo storico dello 0,243% e prezzo medio ponderato 99,939; la domanda è stata pari ad oltre 5,691 miliardi di euro e il bid-to-cover è arrivato a 1,9 (assegnato l’intero importo offerto). Il rendimento lordo scende al rendimento netto minimo (negativo) pari a -0,198% una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime secondo Assiom Forex; tuttavia, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel “Decreto sulla Trasparenza”, non potranno essere applicati rendimenti negativi nei confronti della clientela bancaria.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Bot annuali: “Bot 12 mesi e Bot flessibili nell’asta del 10 maggio 2013“)

Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013: scambio sul posto, ritiro dedicato e documentazione necessaria per detrazione 50% in caso di acquisto e installazione di impianto fotovoltaico per il risparmio energetico

Con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della detrazione fiscale 36% (art. 16-bis del Tuir) alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Per le spese documentate relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1°, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione d’imposta è stata aumentata al 50% ed il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione è salito a 96.000 euro per unità immobiliare (si legga “D.L. 83/2012: detrazione 50% per intervento di ristrutturazione edilizia e bonifico” ed i successivi articoli).

L’articolo 16-bis del TUIR ha reso permanente la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed in particolare quelli (lett. h) che possono essere realizzati acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

La risoluzione n. 22/E, in merito a detta documentazione, rimarca che non si rende necessaria specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico ma è sufficiente “conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale”. In ogni caso i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dovranno conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia “ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” (c.d. Legge Bassanini quater).

La detrazione in esame è compatibile (cfr. cumulabilità dei benefici) con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ed inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, ai fini della stessa detrazione, deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione dell’utente (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici etc.). Pertanto rimane esclusa la possibilità di fruire della detrazione “quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale”.