Bot annuali: asta del 13 giugno 2012

Per mercoledi 13 giugno 2012, con regolamento 15 giugno 2012, il MEF ha disposto l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali col sistema di collocamento dell’asta competitiva. Nello stesso giorno non saranno offerti i Bot trimestrali.

I Bot 12 mesi, che avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari al 2,34% nell’asta dello scorso 11 maggio, sono offerti per un importo pari a 6,5 miliardi di euro ed hanno scadenza 14/06/2013 (364 giorni). I Bot annuali (ISIN IT0004822034, emissione 15/06/2012), nella mattinata di mercoledi, hanno fatto registrare rendimento lordo 3,972% (ai massimi da dicembre) e prezzo medio ponderato 96,139; la domanda è stata pari a 11,261 miliardi di euro e il bid-to-cover è arrivato a 1,732 (offerti 6,5 miliardi di euro).

Il rendimento lordo scende al rendimento netto minimo del 3,143% una volta applicata la ritenuta fiscale e sottratte le commissioni bancarie massime secondo Assiom Forex.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per la prossima asta dei Bot 1 anno: “Bot annuali: asta del 12 luglio 2012”)

Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione

A conclusione del periodo di collocamento, il MEF ha lasciato invariato il tasso cedolare (reale) annuo definitivo al 3,55%, pagato in due cedole semestrali, relativo al secondo BTP Italia 4 anni (ISIN IT0004821432) emesso per oltre 1,738 miliardi di euro con data regolamento e godimento 11 giugno 2012, scadenza 11 giugno 2016.

La cedola semestrale è pari alla metà del tasso reale moltiplicato per il valore nominale acquistato, a sua volta rivalutato per l’indice FOI senza tabacchi rappresentativo dell’inflazione italiana.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per la terza emissione del Btp Italia 4 anni: “BTP Italia 22.10.2016 (ISIN IT0004863608): tasso minimo 2,55%“)

Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24

(continua da “Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta”)

La circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, richiamando di nuovo il D.l. 201/2011, menziona la riduzione alla metà della base imponibile “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”, oltre che per i fabbricati di interesse storico o artistico.

L’art. 13, 11°, dello stesso D.l. 201 stabilisce che è riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dei casi dell’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Detta somma viene versata allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

La quota Imu riservata alla Stato non è dovuta per:

gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);

la casa coniugale assegnata all’ex-coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).

I soggetti passivi sono obbligati al versamento dell’Imu per anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni) e, a mezzo modello di versamento unitario F 24, effettuano il pagamento al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari importo che scadono il 16 giugno ed il 16 dicembre (che slitta a lunedi 17/12/2012 per il saldo con conguaglio sulle rate precedenti).

La scadenza di pagamento della prima rata (e unica rata Imu del 2012, se il contribuente sceglie di provvedere al versamento del dovuto con una sola soluzione annuale) slitta al 18 giugno 2012 perché il 16 giugno cade di sabato ed il 17 è domenica.

I proprietari di prima casa hanno facoltà di pagamento in 3 rate (per abitazione principale e relative pertinenze), e pertanto possono utilizzare anche la data del 16 settembre (che slitta a lunedì 17/09/2012) per il versamento delle rate ciascuna pari al 33% del totale, con conguaglio a dicembre.

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore allo stesso importo. L’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F-24 utilizzato.

Il modulo F24 è disponibile presso banche, uffici postali e agenti della riscossione in versione cartacea, nonché sul sito web dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.

(continua “Istruzioni Imu 2012: acconto entro il 18 giugno per casa a disposizione, codici tributo. Esempio di saldo con aliquota aumentata“)

(scarica modello e istruzioni per la compilazione F24 ORDINARIO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(scarica modello e avvertenze per la compilazione F24 SEMPLIFICATO dal sito dell’Agenzia delle Entrate)

(per la seconda rata Imu dovuta per abitazione principale e per la nozione di unità immobiliare assimilata: “Imu: seconda rata entro il 17 settembre 2012 per abitazione principale e assimilata“)

Istruzioni Imu 2012: esempi di detrazione e maggiorazione per i figli. Calcolo dell’imposta dovuta

(continua da “Istruzioni Imu 2012: individuazione delle pertinenze agevolate dell’abitazione principale. Esempi)

Il contribuente, in relazione all’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, beneficia di una detrazione pari ad € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è occupata da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno nella stessa misura ed in proporzione al periodo di tempo durante il quale la stessa destinazione si verifica.

Esempio 8: a ciascuno dei due comproprietari (al 25% e 75%) dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente per l’intero anno, spetta la detrazione per 100 euro.

Si noti che uno dei comproprietari dell’Esempio 8 non sarebbe beneficiario della detrazione e applicherebbe l’aliquota ordinaria se non avesse residenza anagrafica e dimora abituale nella casa, mentre soltanto all’altro spetterebbe la detrazione nella misura intera di euro 200 e l’applicazione dell’aliquota agevolata.

Per il 2012 (e 2013), in aggiunta alla detrazione, è prevista una maggiorazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni – che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale – in proporzione al periodo in cui persiste il requisito che conferisce diritto alla maggiorazione stessa, senza alcun riguardo alla condizione “fiscalmente a carico”. Dato che la maggiorazione non può superare € 400, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore ad € 600.

Si computa il mese intero per la nascita di un figlio se dopo la nascita trascorrono almeno 15 giorni durante il mese stesso (es. marzo: il mese è computato se la nascita avviene dal giorno 1 al giorno 16).

Si computa il mese intero per il compimento del 26-esimo anno di età di un figlio se il compimento stesso si verifica a partire dal 15° giorno del mese.

Esempio 9: se il contribuente ha un figlio che compie 26 anni il 14 marzo, la maggiorazione spetta per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Esempio 10: ai coniugi proprietari (ognuno al 50%) della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, spetta una maggiorazione di euro 25 ciascuno per il figlio di entrambi di età non superiore a 26 anni che ugualmente risiede e dimora.

Esempio 11: se due conviventi sono proprietari della casa, abitazione principale in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente assieme al figlio di lei, soltanto alla convivente proprietaria al 20% spetta la maggiorazione di euro 50 per il figlio di età non superiore a 26 anni.

Esempio 12: al proprietario dell’abitazione principale, in cui risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente anche la convivente (non proprietaria) e due figli aventi età non superiore a 26 anni, spetta la maggiorazione di euro 50 per il solo figlio di entrambi.

Esempio 13: al convivente proprietario dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla convivente proprietaria, al figlio di entrambi e alla figlia della sola convivente, spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio di età non superiore a 26 anni; alla convivente spetta la maggiorazione di euro 25 per il figlio e la maggiorazione di euro 50 per la figlia di età non superiore a 26 anni.

Esempio 14: soltanto all’unica proprietaria dell’abitazione principale, in cui risiede anagraficamente e dimora abitualmente assieme alla figlia di età non superiore a 26 anni e al figlio di quest’ultima, spetta la maggiorazione di 50 euro.

L’imposta dovuta è pari all’imposta lorda al netto della detrazione e delle maggiorazioni eventualmente spettanti. Se nell’Esempio 4 si aggiunge l’informazione che il proprietario di abitazione principale risiede e dimora assieme a due figli minorenni, si ottiene

Esempio 15: l’imposta dovuta dal proprietario che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’abitazione principale (rendita 1000) assieme a due figli di età non superiore a 26 anni è pari ad euro 372,00.

IMU lorda – detrazione – maggiorazione x 2 = imposta dovuta

672 – 200 – 50 x 2 = 372

(continua “Istruzioni Imu 2012: quota e periodo di possesso, rateizzazione, scadenza e pagamento con F24“)

(per gli aumenti delle detrazioni per i figli a carico: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Previsioni Euribor 3 mesi del 1° giugno 2012

I soliti problemi della Grecia, con l’aggiunta dell’intreccio equivoco fra enti finanziari nazionalizzati (Bankia) e debito pubblico della Spagna, non hanno aiutato a rendere gli operatori di mercato più ottimisti sul futuro economico del vecchio continente. Prezioso, in ogni caso, l’invito di Draghi a costituire uno schema comune di garanzia sui depositi bancari e una dotazione centralizzata di sorveglianza.

Venerdi, ancora non bastasse, hanno pesato i dati sulla disoccupazione europea e l’indice degli acquisti sul manifatturiero.

Ieri sul Liffe, ad eccezione della scadenza di settembre e di quelle a partire da metà 2015, tassi previsti in discesa: la curva dei tassi impliciti nei futures sull’Euribor 3 mesi, valutata al 1° giugno 2012, rimanda il punto di minimo a marzo dell’anno prossimo e traccia il superamento di quota 1% soltanto a giugno 2015.

Il più immediato confronto con i tassi attesi della settimana scorsa, pertanto, si risolve in un appiattimento della curva nella parte iniziale; fenomeno a cui non si assiste, invece, sul mercato interbancario dove l’Euribor 3 mesi ha continuato a scendere sino a quotare 0,665% venerdi 01/06/2012.

Giovedi nessuna novità sul termine overnight: sempre alto il volume dei depositi presso la Bce (769,306 miliardi di euro) e sempre basso l’Eonia (0,329%).

Ieri, contrariamente alle indicazioni di una settimana piatta a 39 basis points, lo spread Euribor-Ois è tornato a segnalare tensione nei prestiti fra banche salendo a quota 41.

(per le previsioni sui tassi variabili della settimana prossima: “Previsioni Euribor e Irs a giugno 2012“)

BTP Italia (ISIN IT0004821432) emesso a giugno 2012: tasso minimo 3,55%

Il MEF ha comunicato che il nuovo BTP Italia a 4 anni (seconda emissione) indicizzato all’inflazione italiana (indice FOI ex tabacchi) sarà emesso dal 4 giugno 2012 al 7 giugno 2012 attraverso raccolta ordini d’acquisto sul MOT con data godimento 11/06/2012, scadenza 11/06/2016 e ISIN IT0004821432.

La data regolamento, unica per tutti gli ordini d’acquisto, coincide con quella di godimento ed il numero indice dell’inflazione calcolato alla stessa data è 105,36667.

Il tasso cedolare (reale) minimo annuo garantito è pari al 3,55%.

In prima emissione, a marzo 2012, il tasso minimo garantito del BTP Italia era stato fissato al 2,25% e, al termine del periodo di collocamento, il tasso reale era salito al 2,45%.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per il tasso reale definitivo del Btp Italia 4 anni ISIN IT0004821432: “Il BTP Italia 11.06.2016 rende il 3,55% più inflazione“)