Legge di stabilità 2012: pensionati, dipendenti pubblici, Carabinieri e Guardia di Finanza

Con l’approvazione senza modifiche alla Camera di ieri, sabato 12 novembre 2011, il Ddl stabilità licenziato dal Senato è divenuto legge.

L’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto corrisponderà a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026 (art. 5).

Trascorsi dieci giorni dall’invio dell’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area (art. 16), la pubblica amministrazione che si sia trovata in situazioni di soprannumero, o abbia rilevato comunque eccedenze di personale, avrà facoltà di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro per i dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni; in subordine, trova applicazione la mobilità. Trascorsi novanta giorni dalla stessa comunicazione, l’amministrazione colloca in disponibilità i dipendenti pubblici che non sia possibile impiegare e, dalla data di collocamento in disponibilità, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di due anni.

Vengono ridotti gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 relativi alle spese di vitto per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico (art. 4).

(per la legge di stabilità 2013: “Legge di stabilità 2013: Imu, Iva, detrazioni per figli a carico, crediti iscritti a ruolo e cartelle pazze“)

Euribor 3 mesi: previsioni dell’11 novembre 2011

Il taglio dei tassi di riferimento (P/T a 1,25%) ha continuato nei giorni passati a condizionare al ribasso l’Euribor 3 mesi, fissato all’1,462% in data 11 novembre 2011.

Tuttavia la discesa del tasso interbancario è stata meno pronunciata di quanto ci si potesse attendere: in assenza di un significativo ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, i depositi presso la Bce sono crollati a 73 miliardi di euro martedi scorso, poi risaliti fino ad arrivare giovedi a quota 122, ma sono rimasti pur sempre inferiori ai 288 del 6 novembre.

Diversamente, le contrattazioni dei futures sul Liffe inglobano il raffreddamento delle tensioni sul circuito interbancario (che oggi affliggono alcune banche italiane costrette a finanziarsi addirittura al 7% a causa del rischio-Paese) con l’Euribor 3 mesi visto all’1,29% per metà dicembre; per il resto, la curva dei tassi attesi riproduce quasi fedelmente l’andamento registrato una settimana prima.

(previsioni Euribor 3 mesi del 18/11/2011 alla pagina http://www.questidenari.com/?p=5625)

Btp 5 anni: asta del Tesoro del 14 novembre 2011

Il MEF ha disposto per lunedi 14 novembre 2011, con regolamento 16/11/2011, l’asta marginale dei Buoni del Tesoro Poliennali quinquennali.

Btp 5 anni (ISIN IT0004761950, decorrenza 15 settembre 2011, scadenza 15 settembre 2016, tasso d’interesse annuo lordo 4,75%) sono offerti in quinta tranche e nell’asta dell’ottobre scorso avevano fatto segnare rendimento lordo al 5,32%. I Btp quinquennali sono offerti per ammontare nominale dell’emissione da un minimo di 1,5 miliardi di euro ad un massimo di 3 miliardi di euro. I Btp quinquennali, nella mattinata di lunedi, hanno fatto registrare rendimento lordo in salita al 6,29% (massimo dal giugno 1997) scaturito da richieste per 4,406 miliardi di euro (rapporto di copertura 1,46 con importo assegnato pari al massimo offerto) e prezzo di aggiudicazione 94,03.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Btp 5 anni del 14 dicembre 2011: http://www.questidenari.com/?p=5748)

Asta Bot annuali del 10 novembre 2011

Il MEF ha disposto per giovedi 10 novembre 2011, con regolamento 15/11/2011, l’emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali da collocarsi col sistema dell’asta competitiva.

I Bot 12 mesi, che avevano fatto registrare rendimento medio ponderato pari a 3,57% nell’ultima asta di ottobre (corrispondente al rendimento semplice netto minimo del 2,795% dopo aver sottratto ritenuta fiscale e commissioni bancarie massime secondo Assiom Forex), sono offerti per un importo pari a 5 miliardi di euro ed hanno scadenza 15/11/2012  (366 giorni). In prima tranche i Bot annuali (ISIN IT0004776149, emissione 15/11/2011), nella mattinata di giovedi, sono stati assegnati per l’intero importo offerto al prezzo medio ponderato di 94,172 (rapporto di copertura 1,99 derivante da richieste per 9,947 miliardi di euro) ed hanno fatto registrare rendimento medio ponderato in forte salita al 6,087%. Nonostante la buona domanda, il rendimento dei Bot a 1 anno è giunto ai massimi dall’introduzione dell’Euro; si registrò un tasso più alto nel settembre del 1997, infatti, quando il titolo raggiunse il 6,16%.

Una volta sottratte ritenuta fiscale e commissioni bancarie massime, il rendimento semplice netto minimo dei Bot con regolamento 15 novembre 2011 scende al 4,959% secondo Assiom Forex.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Bot 1 anno del 12 dicembre 2012: http://www.questidenari.com/?p=5743)

Previsioni Euribor e Irs a novembre 2011 dopo il taglio dei tassi di riferimento dello 0,25%. E’ arrivato super Mario?

Le ultime settimane, caratterizzate da vicende legate alla soluzione della crisi del debito pubblico fra Paesi europei, non avevano portato novità in grado di influenzare sensibilmente l’andamento dell’Euribor 3 mesi.

Sul più importante tasso interbancario, principalmente, avevano pesato le frizioni tra banche commerciali disposte a parcheggiare liquidità presso la Bce, piuttosto che scambiare con altri istituti ritenuti “a rischio”: il volume dei depositi remunerati sotto costo, dal 18 ottobre al 3 novembre, era cresciuto in maniera quasi lineare portandosi da 172 miliardi di euro a quota 275, chiaro segnale di una liquidità distribuita in maniera non ottimale, seppur abbondante.

Ma poi, nel primo pomeriggio di giovedi, è arrivata a sorpresa la notizia del taglio di tutti i tassi base (-0,25%) operato con decisione unanime dai membri del board Bce presieduto da Mario Draghi, appena insediato e subito capace di fornire chiara dimostrazione di indipendenza dalla linea politica seguita dal suo predecessore: è stato fissato così all’1,25% il tasso d’interesse sui rifinanziamenti principali, al 2% quello sui rifinanziamenti marginali e allo 0,5% il tasso sui depositi, affinché le banche commerciali abbiano più facilità a rifornirsi di denaro (sia in asta che nelle operazioni di “emergenza”) e minor attitudine a scaricare costi sulla clientela rappresentata da privati ed imprese richiedenti mutui ed altre forme di finanziamento a tasso variabile, ed abbiano meno convenienza ad immobilizzare i capitali presso la Bce (a tutto vantaggio del transito di denaro per i circuiti interbancari).

L’effetto immediato è stato l’adeguamento dell’Euribor 3 mesi alle nuove condizioni di costo base, ovvero la repentina discesa (dall’1,58% del 3 novembre all’1,488% del giorno successivo venerdi 4 novembre 2011) del principale tasso interbancario che a metà della settimana prossima giungerà vicino all’1,25% (il tasso ufficiale di riferimento entrerà in vigore mercoledi 9).

Anche le previsioni sui tassi Euribor 3 mesi, impliciti nei futures sul mercato londinese del Liffe, si sono prontamente adeguate con l’abbassamento dei valori su tutte le scadenze (valori del venerdi precedente in azzurro): l’andamento del tasso, in base ai derivati contrattati dagli operatori il 04/11/2011, dovrebbe proseguire in discesa e risentire di un ulteriore taglio di un quarto di punto del costo del denaro a marzo dell’anno prossimo (P/T atteso all’1%), toccare il minimo a settembre 2012 (1,06%) e poi risalire.

Confermati i dati macro deboli e l’inflazione dell’Eurozona vicina al 3%, ben al di sopra del 2% fissato come obiettivo, la decisione della Bce è stata motivata dall’esiguità dell’inflazione core (1,6% ottobre) che esclude le componenti più volatili dell’energia, dalla crescita economica molto modesta o lieve recessione attesa nell’ultima parte del 2011 e dal rallentamento previsto dell’inflazione che dovrebbe scendere sotto al 2% entro la fine dell’anno prossimo.

Secondo studi accademici, al di là dell’euforia del momento registrata da azioni e cambi, la mossa di Draghi potrebbe non avere effetto benefico per un Paese in difficoltà, la cui condizione di rischio-Stato (misurata dallo spread col Bund) alimenterebbe il costo di finanziamento sul mercato sostenuto dalle banche in relazione a problematiche nuove emissioni obbligazionarie, e quindi imporrebbe agli stessi istituti l’applicazione in parallelo di condizioni onerose per l’accesso al credito da parte di famiglie e imprese, in tal modo beneficiarie solo potenziali del taglio del tasso di riferimento: il risultato finale sarebbe la perdita di controllo dell’inflazione (Francesco Giavazzi, fonte IlSole24Ore.com). Se ciò dovesse dimostrarsi vero, considerati i recenti atteggiamenti di insofferenza agli interventi di sostegno per i Paesi periferici estranei al compito istituzionale della Bce che opera in autonomia dai governi – espressioni manifestate in particolare dai Tedeschi attenti ai danni cagionati dall’inflazione sul loro settore manifatturiero nonché alle differenze di ricchezza pro-capite posseduta dai cittadini degli Stati membri – per il sistema della moneta unica potrebbe essere game over.

Di certo il taglio operato con lo strumento principale della politica monetaria incide sulla prima parte della curva, all’incirca fino agli IRS a 2 e 3 anni che, difatti, si sono mossi al ribasso. Per il parametro preso a riferimento quando le banche erogano mutui a tasso fisso, invece, le scadenze più lunghe risentono poco o nulla della mossa espansiva, mentre grande efficacia riveste il rendimento del decennale governativo tedesco, influenzato anche dalle Borse nell’immediato.

Il Bund, nonostante le operazioni di vendita nelle ultime settimane per via del rendimento reale negativo, era sceso ad offrire l’1,8% dopo l’annuncio del referendum in Grecia che aveva di nuovo generato acquisti di qualità e fuga dalla periferia; andamento opposto veniva seguito dal Btp 10 anni al 6,2% (spread allargato a 440 punti, poi a quota 453 a fine settimana) a causa dell’assenza di importanti acquirenti della carta italiana, esclusa la Bce.

Le prospettive economiche fosche e le attuali idee negative degli operatori di mercato in merito all’imminente fallimento della Grecia riporterebbero il governativo tedesco ai massimi e forse oltre, impedendo così la crescita del tasso Irs sul tratto intermedio della curva nelle prossime settimane.

(per le previsioni Euribor 3 mesi del prossimo venerdi 11 novembre 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=5596)

(per le previsioni Euribor 3 mesi e Irs del 9 dicembre 2011, successive al nuovo taglio del costo del denaro, si legga http://www.questidenari.com/?p=5795)

Violazioni al Codice della Strada dal 6 ottobre 2011: tempi di presentazione del ricorso al Giudice di Pace, contributo unificato, sanzione amministrativa accessoria

Come era stato esplicitato (http://www.questidenari.com/?p=3853), a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale per l’infrazione commessa al Codice della Strada ovvero dal giorno successivo alla contestazione immediata della violazione, il trasgressore dispone di 60 giorni di tempo per il pagamento della multa o per il ricorso al Prefetto.

Se invece il trasgressore ritiene opportuno avvalersi dell’operato del Giudice di Pace a seguito di contestazione immediata o notificazione del verbale, e se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti, il periodo utile per il ricorso dimezza a 30 giorni computati a partire da quello successivo alla data di ricezione dell’atto, con riferimento alle infrazioni accertate dal 6 ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011 (art. 7, 3° comma). In caso di infrazione accertata prima dell’entrata in vigore del provvedimento in data 06/10/2011, anche se il giorno di notifica del verbale è successivo alla stessa data, i tempi di presentazione del ricorso rimangono invariati a 60 giorni; stesso periodo di tempo è previsto dall’art. 7 per il ricorrente che ha residenza all’estero.

Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

(omissis)

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

In merito al pagamento del contributo unificato necessario alla presentazione del ricorso, l’art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011, ha aumentato gli importi da corrispondere in relazione al valore della causa obbligatoriamente dichiarato (che si ritiene essere coincidente col valore della piena sanzione del verbale, anziché col minimo edittale, ed essere pari alla somma dei valori riportati nei verbali seriali opposti nell’evenienza dell’unico ricorso); rimane fermo il pagamento delle spese forfetizzate da corrispondere apponendo le marche da bollo in calce all’atto:

–             ricorsi fino al valore di € 1.033,00: contributo € 37,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.033,01 ed € 1.100,00: contributo € 37,00 + spese € 8,00

–             ricorsi di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00: contributo € 85,00 + spese € 8,00

–           ricorsi di valore superiore ad € 5.200,00 o di valore indeterminabile: contributo € 206,00 + spese € 8,00.

Il pagamento del contributo unificato, rimborsato assieme a quello della marca da bollo soltanto se vengono accolte le ragioni del ricorrente, non è causa di procedibilità della domanda (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 143 depositata il 20/04/2011) ovvero, in caso non venga effettuato, il ricorso prosegue normalmente il suo iter perché il mancato assolvimento dell’obbligazione tributaria non inficia la continuazione del procedimento. Tuttavia il ricorrente sarà avvertito entro 30 giorni dal deposito dell’atto circa l’aumento delle spese a proprio carico a causa dell’applicazione di una sanzione compresa tra il 25% ed il 200% dell’importo dovuto (in base al ritardo accumulato per il pagamento: gdp.giustizia.it) e a causa dell’applicazione degli interessi al saggio legale, e la cancelleria del magistrato attiverà la procedura relativa al recupero coattivo del contributo e del doppio della marca da bollo (16 euro).

Senza entrare nel merito della violazione commessa, oggetto di impugnazione davanti al Giudice di Pace possono essere le sole sanzioni accessorie relative alla sospensione, revisione, revoca della patente o decurtazione dei punti, dato che trovano applicazione le norme previste per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione: con le modalità stabilite dal nuovo art. 205 del Codice della Strada, che richiama l’articolo 6 del D.Lgs. 150 del 2011, il ricorso in appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della notifica (art. 6, 6°: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).

Pertanto, anche in caso di confisca del veicolo, divenuta sanzione amministrativa accessoria con la riforma del Codice della Strada e confermata tale da recenti pronunce della Suprema Corte (tra le quali: sentenza 38561/10 della Cassazione, quarta sezione penale), il provvedimento può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace.