Ricavi società di calcio: Real Madrid davanti al Barça in Europa. Milan prima fra le italiane

Secondo il report annuale “Deloitte Football Money League 2011” della società di audit Deloitte, il Real Madrid compare al 1° posto nella classifica di fatturato (stagione 2009/2010) delle società calcistiche europee per il sesto anno consecutivo, in uno scenario complessivo che vede in crescita (+8%) i ricavi dei primi 20 club calcistici rispetto alla stagione precedente.

Los Blancos, nonostante i risultati deludenti sul terreno di gioco per il secondo posto nella Liga e per l’eliminazione precoce dalla Champions League, hanno alimentato il risultato economico della Casa favorendo ricavi per 438.6 milioni di euro, contro i 398.1 milioni del Barcellona di Leo Messi, secondo in classifica.

A far crescere i ricavi rispetto ad una stagione prima, infatti, hanno contribuito gli incontri sportivi di Cristiano Ronaldo e compagni, le trasmissioni radio-televisive e la pubblicità, ovvero i flussi di denaro sono derivati principalmente dalla vendita dei biglietti allo stadio, dalla diffusione dei programmi televisivi, dal merchandising e dalle sponsorizzazioni, nonché dall’uso non sportivo dello stadio (conferenze).

Terza piazza per il calcio inglese, con ricavi a 349.8 milioni di euro per il Manchester United che precede il Bayern Monaco (€ 323 mln), mentre solo settimo posto per il Milan (235.8 mln) davanti a Inter (9° a 224.8 mln), Juventus (10° a 205 mln) e Roma (18° a 122.7 mln).

Fonte: BBC News

(per la quotazione del titolo Juventus Fc del 4 maggio 2012: “Trend in rialzo per la Juventus“)

Neopatentati alla guida: potenza specifica e assoluta per il primo anno, limiti di velocità e sanzioni

Lo scorso 9 febbraio sono entrati in vigore i limiti previsti per i neopatentati che, durante il primo anno di ottenimento della patente “B”, non possono guidare automobili di potenza specifica superiore a 55 kiloWatt per tonnellata né veicoli di categoria M1 (autovetture e pullmini adibiti al trasporto di persone fino a 9 posti compreso il conducente) di potenza assoluta superiore a 70 kW.

Detti limiti sono in vigore a prescindere dall’età anagrafica del neopatentato e quindi si applicano pure a chi, dopo aver perso tutti i punti, consegue di nuovo il documento.

Pertanto, sono soggetti alla nuova norma di cui all’art. 117 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120/2010 (http://www.questidenari.com/?tag=neopatentato) tutti coloro che superano l’esame per il conseguimento della licenza di guida a partire dalla data del 09/02/2011. Gli stessi neopatentati, per un periodo di tempo pari a tre anni dal conseguimento della patente, osservano il divieto di superare la velocità massima di 100 Km/h in autostrada e 90 Km/h sulle strade extra-urbane.

E’ previsto il pagamento di una sanzione amministrativa per la somma da euro 152 a 608 a carico del titolare della patente che nei primi 3 anni dal conseguimento della stessa circola commettendo infrazione ai descritti limiti di guida e di velocità, nonché l’applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della validità della patente da 2 a 8 mesi.

Art. 117 – Limitazioni nella guida

(omissis)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (*)

(omissis)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’art. 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (**)

(*) Comma modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n° 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(**) Comma modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n° 305 del 31/12/2010.

In particolare, la potenza specifica (riferita alla tara) si calcola rapportando i dati di potenza (in kW) e tara (in tonnellate) verificabili dalla carta di circolazione dei veicoli immatricolati dopo il 04/10/2007, dove la tara è la somma della massa del veicolo vuoto e di quella del conducente (pari a 75 Kg. per definizione). Il risultato deve essere accurato fino al terzo decimale, ovvero un veicolo di potenza pari a 55,001 kW/t non può essere guidato da un neopatentato.

Per tutti gli altri veicoli immatricolati prima del 4 ottobre 2007, ad eccezione di qualche esemplare immatricolato con sistemi non meccanografici prima del 1977 per il quale occorrerà rivolgersi al costruttore, la Motorizzazione pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it il dato relativo alla potenza specifica a cui si potrà risalire digitando la targa del veicolo (la sovrapposizione di norme nazionali ed europee emanate nel corso del tempo, infatti, ha creato problemi di determinazione dell’esatto valore della tara). O ancora, il proprietario potrà chiedere la ristampa aggiornata della carta di circolazione.

A breve sarà disponibile l’applicativo per smartphone “i-patente”, mentre per i nuovi veicoli privi di targa è necessario chiedere al venditore la dichiarazione di responsabilità (fonte: IlSole24Ore.com).

(per approfondimenti sui limiti di guida e velocità per neopatentati, e sui casi di revoca della patente previsti dal CdS, si legga http://www.questidenari.com/?p=3725)

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Torna a scendere il rendimento dei Bot 12 mesi a febbraio 2011

Nonostante il rialzo generalizzato dei tassi di mercato, è sceso quest’oggi all’1,862% il rendimento medio ponderato dei Bot annuali riducendo così alla metà il rapporto con l’Eonia (Euro Overnight Index Average: media ponderata dei tassi d’interesse sulle transazioni overnight effettuate nel mercato interbancario dell’area Euro dagli stessi istituti componenti il gruppo di riferimento per l’Euribor). La domanda buona, che ha fatto scendere il rendimento ai livelli del novembre 2010, indica il gradimento degli investitori per il debito italiano – fonte: Reuters Italia.

Il rendimento dei Bot 1 anno, con una differenza dello 0,205% rispetto al mese di gennaio, è scaturito da una domanda quasi pari a 12,3 miliardi di euro, contro i 7,5 offerti (bid-to-cover a 1,639).

In difetto di esigenze di cassa, questa mattina non è stato offerto il Bot trimestrale ma soltanto quello annuale in asta competitiva del Tesoro:

–        Codice ISIN IT0004683014

–        Tranche 1°

–        Durata gg. 365

–        Data Emissione 15/02/2011

–        Data Scadenza 15/02/2012

–        Data Asta 10/02/2011

–        Data Regolamento 15/02/2011.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta Bot 3 mesi e Bot 1 anno del 10 marzo 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=3800)

Piano Famiglie: proroga della sospensione per le rate di mutuo fino al 31 luglio 2011

E’ stato prorogato al 31/07/2011 il termine per la presentazione delle domande di sospensione relative alle rate del mutuo casa, nell’ambito dell’iniziativa partita a febbraio dell’anno scorso (http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie) a seguito dell’accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori. Detta iniziativa non deve essere confusa con quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa” del novembre 2010 (http://www.questidenari.com/?tag=fondo-solidarieta-mutui).

Il Piano Famiglie (che prevedeva scadenza al 31 gennaio di quest’anno) consente ancora oggi la sospensione del rimborso per le rate di mutuo, per almeno 12 mesi, al verificarsi di determinati eventi entro il 30 giugno 2011 e nel caso di operazioni per le quali il beneficio non sia stato già goduto.

Sono ricompresi nell’iniziativa i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa da parte di clienti con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui e che subiscano eventi particolarmente negativi. Le banche aderenti possono accordare ai beneficiari condizioni più favorevoli di quelle indicate.

Gli eventi previsti, in particolare, sono la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, ovvero la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare.

Il comunicato stampa dell’ABI può essere consultato all’indirizzo www.abi.it.