In rialzo i rendimenti dei Btp a 5 e 15 anni al 13 gennaio

Complessivamente quest’oggi sono stati collocati in asta marginale dal Tesoro circa 6 miliardi di euro per i titoli obbligazionari con regolamento 17 gennaio 2011 (bid-to-cover immutato a 1,41 per la scadenza quinquennale – fonte: Reuters Italia).

I Btp 5 anni (decorrenza: 1° novembre 2010; scadenza: 1° novembre 2015; 3° tranche; ISIN: IT0004656275) hanno fatto registrare rendimento lordo in salita al 3,67%, contro il 3,24% di novembre.

Per i Btp 15 anni (decorrenza: 1° settembre 2010; 4° e 5° tranche; scadenza: 1° marzo 2026; ISIN: IT0004644735) il rendimento medio è salito al 5,06% dal 4,81% dello scorso 12 novembre.

Fonte: Dipartimento del Tesoro

(per l’asta del Tesoro dei Btp 5 anni al 14 febbraio 2011: http://www.questidenari.com/?p=3678)

(per l’asta dei Btp 15 anni dell’11 marzo 2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=3814)

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva: dati clienti e fornitori secondo il Provvedimento del 22/12/2010

Col provvedimento del 22 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha attuato la norma relativa al Decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n° 122 (art. 21: http://www.questidenari.com/?tag=comunicazione-telematica) – introduttiva dell’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Inizialmente sono escluse le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 quali, per esempio, quelle relative al commercio al dettaglio.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

L’obbligo di comunicazione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute dai soggetti passivi, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario al cedente (o dal committente al prestatore) sono pari o hanno superato la soglia dei 3.000 euro al netto dell’Iva applicata.

Detta soglia è elevata a 3.600 euro, comprensiva dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ovvero quelle per cui il cessionario (o committente) risulti essere il consumatore finale (operazioni business to consumer).

La stipulazione di diversi contratti fra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, comporta la valutazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti.

Nel caso dei contratti di appalto, fornitura, somministrazione e quelli da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata solo quando i corrispettivi dovuti per l’intero anno solare risultano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

Al fine di consentire l’introduzione graduale del provvedimento, per il periodo d’imposta 2010 la soglia stabilita è innalzata (in ogni caso) a 25.000 euro ed è posticipato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione, peraltro limitata alle sole operazioni effettuate tra soggetti Iva (operazioni business to business soggette all’obbligo di fatturazione).

Le operazioni relative ad importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633, sono escluse dall’obbligo di comunicazione, come sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non ricorra l’obbligo di emissione della fattura e che vengano effettuate fino al 30 aprile 2011.

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

– l’anno di riferimento

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente

– i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata (per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire la propria partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale, ovvero i dati di cui all’art. 4, 1° comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 605).

I soggetti obbligati alla comunicazione effettuano la stessa aggregata per anno entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento per le operazioni.

La trasmissione dei dati avviene tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline), e l’Agenzia delle Entrate attesta la riuscita trasmissione dei dati mediante ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione (Entratel) o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). La ricevuta sarà disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori approfondimenti dal testo del Provvedimento (Prot. n. 2010/184182) che è possibile scaricare (in formato pdf) dal sito web dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.

(per alcuni esempi sull’aggiornamento dei programmi di contabilità Iva a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione telematica si legga http://www.questidenari.com/?p=3591)

(per il significato di collegamento negoziale, l’elemento formale della fattura e gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nel documento dell’11 ottobre 2011 si legga “Collegamento negoziale, fattura e ricevuta fiscale: comunicazione delle operazioni con importo non inferiore alla soglia di rilevanza ai fini Iva (3.000, 3.600 o 25.000 euro)”)

Bot annuali al 2,067% a gennaio 2011

Nell’asta competitiva del Tesoro di questa mattina, 11 gennaio 2011, è stata registrata per i Bot 12 mesi una domanda abbondantemente superiore all’offerta (emessi 7 miliardi di euro interamente assegnati, bid-to-cover superiore all’1,61). Non è stato offerto il Bot trimestrale (fonte: Dipartimento del Tesoro).

I Bot a 1 anno (data regolamento 14/01/2011, scadenza 16/01/2012, giorni 367) hanno fatto segnare rendimento medio ponderato pari al 2,067%, in salita (+0,053%) rispetto al 2,014% di dicembre 2010 e massimo dal dicembre 2008.

Fonte: Ansa.it

(per l’asta Bot 12 mesi del 10/02/2011 si veda http://www.questidenari.com/?p=3650)

Preclusione alla autocompensazione dal 1° gennaio 2011

Come stabilito dall’art. 31 della Legge 30 luglio 2010, n° 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78 (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-78),  dal 1° gennaio 2011 la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino al limite dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento e non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della riscossione per impugnativa dell’atto da parte del contribuente (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).

Ad esempio, crediti erariali per Iva o per imposte sui redditi non sono compensabili in F24 con altri tributi se il contribuente ha debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo definitivo, per un importo complessivo superiore ad € millecinquecento, la cui data di pagamento sia già venuta a scadenza.

In caso di inosservanza del divieto è applicata una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato indebitamente, ed in ogni caso non superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Invece, i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi restano in vigore per i crediti Iva di importo superiore a 10.000 o 15.000 euro: la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata, l’ottenimento del “visto di conformità” da un professionista (importo sopra i 15.000 euro) o dal collegio sindacale se la società affida ai sindaci la revisione legale, l’obbligo successivo di realizzare la compensazione del credito Iva unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), l’impossibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro a mezzo servizi di home banking e remote banking (fonte: Corriere della Sera del 29 dicembre 2010).

Previsioni Euribor fino a dicembre 2016. I tassi Irs per i mutui a inizio 2011

Raddoppia il capitale sociale della Bce passando a 10,76 miliardi di euro grazie ai contributi dei “bracci operativi” dell’Eurozona, fra cui Banca d’Italia, e di altri istituiti extra-europei.

La decisione si è resa necessaria a seguito dell’evoluzione (sgradita) della Banca centrale verso l’istituto della “bad bank”. Le mutate condizioni di rischio (di credito, principalmente), generate dall’assorbimento in portafoglio di titoli soggetti a svalutazione, sono conseguenza della politica di acquisto dei titoli del debito pubblico ellenico, irlandese etc. adottata per parecchi milioni di euro e finalizzata a prevenire ulteriori crisi degli Stati sovrani – nei numeri, 1.1 miliardi di euro spesi solo nell’ultima settimana per i bond portoghesi e irlandesi.

Al tempo stesso, la novità fotografa fedelmente le tensioni sui mercati dei titoli di Stato anche nel torpore degli scambi natalizi: sul secondario al 30 dicembre 2010, subito dopo l’asta del Tesoro, i nostri Btp (http://www.questidenari.com/?tag=btp-10-anni) tornano sopra l’1,8% in termini di differenziale di rendimento col benchmark tedesco, ed il decennale greco raggiunge col 12,553% il nuovo massimo dalla nascita dell’Eurozona (fonte: Radiocor), persino sopra i livelli della crisi primaverile.

Con le parole di Trichet, forse dettate più dalle pressioni di Roma, Madrid e Lisbona che dalle paure di una ripresa economica dell’area Euro incerta per quanto caratterizzata da una dinamica di fondo positiva, si preannunciano nuovi acquisti di titoli di Stato e ulteriori aste a tasso fisso e liquidità illimitata per i primi mesi del 2011 (fonte: IlSole24Ore.com), nonostante le intenzioni di normalizzazione della politica monetaria precedenti la crisi irlandese.

Almeno i tassi di riferimento sono sempre gli stessi anche nella riunione di dicembre: dal maggio 2009 rimane al minimo dell’1% il costo del denaro, resta all’1,75% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali, e rimane pure allo 0,25% il tasso che la Bce riconosce sui depositi delle banche commerciali. E tali dovrebbero rimanere nel 2011, anche se i gestori interpellati da Morningstar (fonte) si dividono tra coloro che attribuiscono importanza alla debolezza della ripresa e al rischio sul debito sovrano, e coloro che ritengono detti problemi destinati a riguardare pochi Paesi periferici.

Perciò nuovamente, e chissà ancora per quanto tempo, sarà necessario fare i conti con l’imprevedibilità del tasso Irs parametrato ai rendimenti dei bond governativi, collegati a dinamiche di prezzo su cui incombe la componente esogena degli acquisti dell’istituto centrale europeo.

Almeno sul tratto iniziale della curva dei rendimenti, potrebbe essere utile considerare – a fini previsionali – la riduzione delle emissioni di titoli governativi a breve e brevissima scadenza, usati tra il 2008 ed il 2009 da Olanda, Francia e Germania per tamponare la crisi ed ora non più necessari. L’effetto finale sarebbe la diminuzione dei rendimenti dei relativi titoli di Stato.

Nel frattempo sembra prendere piede la preannunciata correzione tecnica (http://www.questidenari.com/?tag=correzione-tecnica) al ribasso dei rendimenti obbligazionari per le durate più lunghe che sortisce effetto sulla curva degli Eurirs, causandone una “limatura” degli ultimi giorni dopo la brusca tendenza all’aumento registrata fino alla prima metà di dicembre (dati IRS al 30/12/2010):

–          10 anni: 3,35% (3,03% a novembre)

–          15 anni: 3,68% (3,36% a novembre)

–          20 anni: 3,74% (3,41% a novembre)

–          25 anni: 3,66% (3,35% a novembre)

–          30 anni: 3,55% (3,24% a novembre).

Sul fronte tassi variabili, allo stesso modo, negli ultimi giorni si assiste a tendenze al ribasso sia sul mercato degli Euribor, ormai stabile attorno al riferimento fissato dalla Bce, che nelle contrattazioni degli operatori sui derivati.

I tassi interbancari Euribor chiudono l’anno a quota 1,006% sulla scadenza trimestrale e 1,227% su quella a 6 mesi. In particolare, il grafico dell’Euribor 3 mesi dimostra che durante il 2010 gli scossoni maggiori sono avvenuti a seguito degli interventi di assorbimento della liquidità in eccesso (1° luglio e 30 settembre) decisi dalla Bce come strategia di uscita dalla situazione eccezionale di crisi:

La retromarcia dichiarata ora riguardo alle aste di rifinanziamento (supra) condiziona le contrattazioni degli operatori: a fine dicembre 2010, i tassi impliciti nei future Euribor 3 mesi sono al ribasso sul Liffe londinese (fra parentesi i corrispettivi al 19 novembre scorso):

Marzo 2011: 1,03% (1,25%)

Giugno 2011: 1,11% (1,375%)

Marzo 2012: 1,475%

Giugno 2012: 1,645% (1,875%)

Settembre 2014: 3,21%

Dicembre 2015: 3,685%

Dicembre 2016: 3,945%.

Nonostante il ritorno alle preferenze per i mutui a tasso fisso sulla casa manifestatesi negli ultimi tempi, i dati sui fixing Euribor ed Irs indicherebbero congiuntamente ulteriori possibilità di sfruttamento della rata a tasso variabile nelle prossime settimane.

(per le previsioni Euribor 3 mesi e Irs al 31 gennaio 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=3626)