DL 31 maggio 2010: chiarimenti sulla tracciabilità

Col Decreto Legge 31/05/2010 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di scambio di denaro tra soggetti che non si avvalgono degli intermediari finanziari.

In altri termini, le persone che intendono usare contanti per effettuare operazioni di acquisto con altri soggetti economici possono continuare a farlo al di sotto del limite di euro 5.000 per singola operazione, anziché con la vecchia soglia di 12.500 euro.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore ad euro 5 mila, al fine di non incappare nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista col minimo di 3 mila euro (http://www.questidenari.com/?tag=dl-3152010-178) e la confisca di parte della somma utilizzata, sarà necessario impiegare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riporti (obbligatoriamente all’emissione) l’indicazione del beneficiario (nome, ragione o denominazione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni, contemporaneo all’emanazione delle nuove regole per i libretti postali al portatore, ha stabilito il tetto di euro 5.000 riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: in tal modo, ad esempio, è vietato suddividere uno stesso importo di euro 6 mila in 3 tranche da euro 2 mila, ciascuna inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate).

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali può essere richiesto senza apposizione della clausola di non trasferibilità al di sotto di euro 5 mila.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita dalla moneta elettronica, come la carta di credito.

Fonte: Radio24, puntata del 03/06/2010 di Salvadanaio

(per la legge 122/2010 si legga: http://www.questidenari.com/?p=2839)

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