Trasferimento fondi comuni d’investimento tra banche

Tra i motivi che impediscono agli investitori di chiudere i rapporti con una banca e aprirne altri con un nuovo istituto, quando la situazione è divenuta insostenibile per la lievitazione dei costi di gestione del conto corrente o magari per le difficoltà di relazione col personale bancario, c’è senza dubbio un deterrente che si lega alle operazioni di riscatto dei fondi comuni d’investimento.

Cambiare direttore, promotore o conto corrente, in sostanza, implica la chiusura di una posizione tecnica e la successiva apertura di un nuovo deposito che, destinata ai medesimi prodotti, si traduce nel sostenimento di pagamenti inutili: prima gli oneri aggiuntivi per applicazione di commissioni d’uscita dai fondi comuni e per diritti fissi, e poi le commissioni di sottoscrizione ed i nuovi diritti fissi per gli stessi fondi con lo stesso brand.

Anche se questa regola conosce alcune eccezioni, la presenza di condizioni ostative alla libera concorrenza tra soggetti abilitati sul mercato dei prodotti e servizi d’investimento è a tutt’oggi evidente.

E il danno per chi intende mettere a frutto i propri soldi è ancora più grave se si considera il mancato guadagno derivante dal non utilizzo del capitale per un periodo di tempo pari a circa due o tre settimane, quando i soldi transitano veicolati da pezzi di carta in attesa della consegna alla società di gestione del risparmio (S.G.R.) destinataria.

Per ovviare a questi inconvenienti ed intervenire sullo snellimento delle operazioni, Assogestioni, Assoreti, Abi, Anasf e Assosim hanno lavorato alla stesura di un documento di autoregolamentazione per il trasferimento dei fondi comuni d’investimento, attualmente allo studio di Consob e Banca d’Italia, la cui adozione è lasciata alla discrezione delle società di gestione del risparmio: relativi ai nuovi standard di comunicazione tra rete di vendita (la banca), banca depositaria (che custodisce le disponibilità liquide del fondo comune e ne calcola il valore della quota) ed S.G.R., i contenuti del documento dovrebbero divenire operativi per la fine del 2011.

Fonte: Mornigstar.it

Carcere a vita per l’assassino di Emily Sander

Con rapidità rispetto a tempi della giustizia a cui siamo abituati, il 31 marzo 2010 il giudice distrettuale David Ricke della Contea di Butler, nel Kansas, ha condannato Israel Mireles a trascorrere il resto della sua esistenza in prigione.

Il nome del giovane messicano non dirà nulla a molti di voi, pur trattandosi di un detenuto sulla cui testa l’accusa statunitense aveva posto cauzione per la cifra record di 3 milioni di dollari; come anche saranno in pochi a ricordare Emily Irene Sander, nota per aver sfruttato commercialmente la propria immagine col nome d’arte di Zoey Zane su un sito web dedicato ad un pubblico adulto (http://www.questidenari.com/?tag=emily-sander).

A differenza di quanto accadde nel novembre del 2007, coi media di tutto il mondo in fermento per la sparizione di una ragazzina provocante, un po’ studentessa e un po’ imprenditrice, nulla si è saputo a inizio anno sugli sviluppi del processo a carico dell’unico imputato, né delle testimonianze rese dai conoscenti della vittima e dell’assassino.

Sottolineando la mancanza assoluta di rimorso per aver stuprato e strangolato col filo di un telefono la ragazza, il cui corpo veniva descritto dal medico legale come pugnalato due volte al torace, colpito con forza ad una tempia e straziato da numerose ferite procurate forse con una bottiglia di birra spaccata, il tribunale americano ha inflitto a Mireles la punizione massima prevista, dato che la pena di morte per iniezione letale non avrebbe potuto essere applicata in conseguenza degli accordi col Messico al momento del rilascio per estradizione.

Probabilmente un mix di alcol e cocaina deve aver offuscato la mente del giovane, dichiaratosi estraneo all’omicidio (che sarebbe stato provocato da un terzo uomo per un affare di droga andato male) e fuggito in preda al panico dopo essersi accorto di quanto accaduto alla vista del sangue nella sua stanza, ed infine incapace di spiegare ai giudici il motivo per cui avrebbe avvolto in una coperta il corpo senza vita di Emily per trasportarlo con la sua macchina prima di abbandonarlo in un fosso.

Il tribunale, pur ritenendo improbabile che Mireles possa provvedervi, ha condannato il 26-enne di origine messicana al pagamento di 10.726 dollari a titolo di risarcimento, spese del funerale incluse. E’ giusto così, ha concluso il giudice.

Fonti: varie, El Dorado Times

Il mercato di quotazione Enel Green Power, al debutto e al 20 dicembre 2010

Quotato per la prima volta sul segmento standard del mercato, ovvero l’MTA – Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, il titolo Enel Green Power ha chiuso ieri invariato a 1,6 euro, sulla parità col prezzo di collocamento e al termine di una seduta all’insegna della volatilità.

Nel pomeriggio della prima giornata di contrattazioni è avvenuto un forte recupero dai valori che avevano portato il titolo a perdere oltre il 4%, e di conseguenza – almeno per ora – il risultato di questa iniziale ed attesissima prova dei fatti sconfessa i non pochi risparmiatori che, pazientemente, avevano preferito trascurare l’offerta iniziale pubblica di Egp (http://www.questidenari.com/?tag=enel-green-power) confidando in un’acquisizione successiva e proficua.

I risparmiatori retail di casa nostra, la cui manifestazione d’interesse durante l’Ipo è stata superiore in termini qualitativi rispetto a quella degli investitori istituzionali, avranno convenienza a sapere che il mercato di Egp non sarà più lo stesso in occasione della prossima revisione dell’indice.

Coi suoi 8 miliardi di capitalizzazione basati sul prezzo di offerta a 1 euro e 60 centesimi per azione (fonte: MilanoFinanza.it), infatti, dal mese prossimo di dicembre – esattamente a partire dal 20/12/2010 – Egp sarà quotata su Ftse-Mib.

Per i traders, in particolare, il cambiamento descritto comporta valutazioni diverse in merito al rischio di mercato: per la teoria del Capital Asset Pricing Model, il c.d. rischio sistematico ineliminabile con la diversificazione, potendosi legare anche ad un indice borsistico, si manifesta in diversi valori di β che caratterizzano un titolo come “difensivo” piuttosto che “aggressivo”, ovvero come un titolo che assorbe o amplifica le oscillazioni del mercato sulla base del grado di correlazione tra il suo rendimento e quello dell’intero mercato dei titoli rischiosi.

(per il dividendo Enel Green Power con “stacco” cedola il 23 maggio 2011, per i bilanci 2010 e I° trimestre 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4264)

Fondo solidarietà mutui per acquisto prima casa: dal 15 novembre 2010 le domande per la sospensione delle rate

Le famiglie in difficoltà col pagamento delle rate possono contare finalmente sull’istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa – riferimenti normativi alla legge 24 dicembre 2007 n° 244, art. 2, commi 475 e seguenti, al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n° 132 del 21 giugno 2010 pubblicato su G.U.R.I. n° 192 del 18 agosto 2010, e al decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 con cui è stato individuato nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) il Gestore del Fondo.

Al verificarsi di un accadimento fra quelli espressamente elencati, e qualora i soggetti titolari del mutuo fossero in possesso di determinati requisiti, in aggiunta al sollevamento dall’obbligo di corrispondere gli oneri finanziari e notarili scatterebbe la sospensione – fruibile al massimo due volte e fino a 18 mesi complessivi – del pagamento delle rate per quelle famiglie che si avvalessero del Fondo sino ad esaurimento delle risorse stanziate, e sempre che le stesse famiglie non abbiano già usufruito dei benefici di misure similari ed incompatibili con la presente (non così per il “Piano Famiglie” dell’Abi  http://www.questidenari.com/?tag=piano-famiglie partito a febbraio 2010 e cumulabile con l’attuale misura).

La legge, con riferimento alla rata di mutuo, prevede che la sospensione possa essere richiesta anche da coloro che sono già in ritardo col pagamento delle rate pregresse (così incluse nel periodo di sospensione), purché non abbia avuto inizio il procedimento esecutivo con la notifica dell’atto di pignoramento, e dispone in particolare che:

–        venga sospesa la corresponsione della quota capitale della rata (ovvero il denaro da restituire alla banca), poi versata a fine piano di ammortamento del mutuo;

–        la quota interessi della rata venga scissa in due parti di cui la prima, basata sul parametro preso a riferimento come l’Euribor per i mutui a tasso variabile e l’Irs per i mutui a tasso fisso, rimane a carico del Fondo, mentre la seconda, costituita dallo spread (guadagno per la banca), è corrisposta dal mutuatario. Secondo stime iniziali, residuerebbe a carico del beneficiario un esborso mensile compreso tra i 40 ed i 70 euro.

I requisiti soggettivi di cui deve essere in possesso il beneficiario sono i seguenti tre, tutti sussistenti al momento della presentazione della domanda in capo anche ad uno soltanto dei cointestatari del mutuo:

–        proprietario dell’abitazione principale, sita sul territorio nazionale e per la quale è stato erogato il mutuo, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ovvero l’immobile non deve essere di lusso);

–        titolare di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro con ammortamento in corso da almeno un anno (tempo da computarsi al netto dell’eventuale periodo di pre-ammortamento);

–        ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente: http://www.questidenari.com/?tag=isee) del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

E’ da ritenersi compreso nella presente misura il mutuo erogato per portabilità tramite surroga ai sensi del D.L. 7/2007 convertito dalla legge 40/2007, quando al momento della surroga l’importo non fosse superiore a 250.000 euro e sempre che l’evento da cui è scaturita la temporanea impossibilità di provvedere al pagamento si sia verificato successivamente alla data di surrogazione del mutuo. Parimenti è da ritenersi compreso il mutuo oggetto di cartolarizzazione o rinegoziazione con la stessa banca.

E’ da ritenersi escluso, invece, il mutuo accordato ai soggetti assicurati con polizza contro il rischio di insolvenza determinata dal verificarsi degli eventi impeditivi previsti dalla misura (sub), se la copertura assicurativa è attiva al momento della sospensione.

Ai fini della sospensione deve essersi verificata – successivamente alla stipula del mutuo – almeno una tra le seguenti cause impeditive (in ordine alle quali è necessario produrre la relativa documentazione):

–        perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera di licenziamento) o a termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato (copia del contratto), con assenza del nuovo rapporto lavorativo non inferiore a tre mesi (dichiarazione dello stato di disoccupazione resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21/04/2000, n°181);

–        morte (certificato di morte) o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno fra i componenti il nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario (certificato rilasciato dalla commissione istituita presso l’ASL competente per territorio), nel caso in cui lo stesso componente percepisca redditi per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare ISEE (autocertificazione attestante la domiciliazione del componente il nucleo familiare presso l’abitazione del mutuatario; documentazione dalla quale risulti il reddito imponibile del componente il nucleo familiare ISEE);

–        pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per importo non inferiore a 5.000 euro all’anno (fatture attestanti le spese mediche sostenute; copia del contratto di assistenza domiciliare da cui ricavare l’importo delle prestazioni fruite nell’anno precedente la data di presentazione della domanda; copia della documentazione relativa all’avvenuto assolvimento degli obblighi contributivi; certificato di “stato di famiglia”);

–        spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per un importo non inferiore a 5.000 euro (fatture rilasciate dall’impresa attestanti le spese sostenute e recanti la descrizione dell’intervento effettuato sull’immobile; nel caso di spese riferibili a condomini: delibere assembleari di riparto delle spese e dichiarazione dell’amministratore dell’immobile; certificato di “stato di famiglia”).

Si precisa che in caso di false attestazioni la CONSAP provvede alla revoca delle agevolazioni e trasmette gli atti all’Autorità Giudiziaria, obbliga il beneficiario a rimborsare al Fondo gli interessi legali e la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ISTAT di inflazione, e – in caso di mancato adempimento – recupera la somma dovuta avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo.

Tra le osservazioni possibili, in questa fase precedente le operazioni di richiesta sospensione, vi sono quelle che derivano dal paragone con il piano Abi per le famiglie derivato dall’accordo con le associazioni di consumatori: di natura temporanea quest’ultimo, in scadenza al prossimo 31 gennaio, il Fondo solidarietà ha carattere di durata nel tempo che deriva dalla legge, ed inoltre fa riferimento (ad es.) anche all’anno 2008 – escluso dall’accordo Abi – durante il quale potrebbe essersi verificata la perdita del lavoro dei mutuatari.

Inoltre, le cause di impedimento temporaneo per l’adesione al Fondo comprendono anche problemi legati al sostenimento di spese mediche, ovvero ampliano la fattispecie prevista, così come l’introduzione del parametro ISEE consente l’ottenimento del beneficio per ulteriori categorie fra cui artigiani e commercianti (contribuenti detti “al minimo”).

Il Fondo non è destinato alle aziende (per le quali esiste la moratoria Abi, ancora attiva).

Riguardo all’iter istruttorio e ai tempi di ottenimento della sospensione, la domanda del beneficiario viene controllata formalmente dalla banca che poi informa la CONSAP; quest’ultima, una volta concesso il nulla osta, consente alla banca di comunicare l’esito al beneficiario, e la sospensione si attiva entro i 30 giorni successivi a detta comunicazione. Ciò significa che l’effettiva sospensione delle rate, probabilmente, avverrà solo a partire dai primi mesi del 2011 (fonte: Radio24, Salvadanaio – puntata del 29/10/2010).

Ulteriori approfondimenti sul sito web del Dipartimento del Tesoro – da cui è possibile scaricare la modulistica da presentare in banca per l’adesione a partire dal 15 novembre 2010 – all’indirizzo www.dt.tesoro.it.