Legge 120/10 – la circolare del 12 agosto 2010 sulle postazioni autovelox

E’ stata emanata la seconda circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza) sulla riforma del Codice della strada (legge 29 luglio 2010, n. 120), entrata pienamente in vigore da quest’oggi 13 agosto – per la prima circolare si legga http://www.questidenari.com/?p=2813.

La circolare precisa le modalità di rilevamento delle infrazioni commesse per superamento dei limiti di velocità, per le quali sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 38 euro fino ad un massimo di 3.119 euro (per il dettaglio delle multe in base alla gravità della violazione, per la perdita dei punti patente e le ulteriori sanzioni si veda http://www.questidenari.com/?p=2816).

In particolare, la circolare fa riferimento alla distanza di almeno 1 chilometro che è necessario osservare tra il cartello di preavviso della postazione di rilevamento e l’apparecchiatura stessa per la misurazione della velocità del veicolo, precisando che la norma riguarda i “dispositivi …….. finalizzati al controllo remoto delle violazioni …….. collocati ai sensi dell’art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale” – punto 20, penultimo capoverso.

In altri termini, il vincolo della distanza di 1 Km non riguarda gli autovelox a presidio dei quali sia posta una pattuglia di agenti accertatori; inoltre, il vincolo non si applica (ultimo capoverso del punto 20) nel caso in cui “il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato”, ovvero nelle tratte stradali in cui il limite imposto dalla segnaletica coincida con quello generalmente previsto dal Codice della Strada.

Infine, il punto 32 della circolare chiarisce che l’accorciamento dei tempi di notifica delle multe (90 giorni) viene applicato alle infrazioni commesse dal 13 agosto 2010 – per la rateizzazione della multa o per l’eventuale ricorso al Giudice di Pace si legga http://www.questidenari.com/?p=2824.

Per i rimanenti punti della circolare, fra cui la precisazione sul fermo amministrativo immediato per incidente causato da guidatore in stato di ebbrezza, è possibile scaricare (in formato pdf) la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Stradale – prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12.08.2010 dal sito www.poliziamunicipale.it.

(per gli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del trasgressore alla guida, le sanzioni ed il ricorso si veda http://www.questidenari.com/?p=2966)

11 agosto 2010: scende il rendimento dei Bot 12 mesi all’1,37%

Ieri in prima tranche, il collocamento dei Bot annuali – scadenza 15 agosto 2011, regolamento 16 agosto 2010 e Codice ISIN IT0004629629 – ha fatto segnare richieste di importo superiore al doppio di quello assegnato.

Il rendimento medio ponderato è sceso all’1,374% rispetto all’1,399% del luglio scorso.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

(per l’asta Bot 12 mesi del 10 settembre 2010 si veda http://www.questidenari.com/?p=2974)

Legge 122/2010 – limite all’uso di assegni e contanti. Le sanzioni

Come previsto dall’art. 20 del D.L. 78/2010 (http://www.questidenari.com/?p=2777), convertito nella legge del 30 luglio 2010 n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010), non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad euro 5.000, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato.

Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata (http://www.questidenari.com/?p=2669), ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Altri soggetti, come (ad esempio) Equitalia, sono esclusi dall’operatività in materia, e pertanto il contribuente che si trovasse a dover pagare alla società incaricata della riscossione una cartella esattoriale di importo superiore a detto limite sarebbe obbligato a conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla legge 122.

Inoltre, al fine di evitare l’aggiramento della legge, la normativa non consente il frazionamento della cifra trasferita per l’operazione unitaria, e cioè la suddivisione dell’importo corrisposto per lo scambio di uno stesso prodotto o servizio: l’acquisto di un determinato bene, pagato a mezzo contanti in 2 tranche da 2.500 euro (es.), è da considerarsi effettuato in violazione delle disposizioni di legge, e pertanto sanzionato col minimo di 3.000 euro. La sanzione prevista, calcolata sulla generica somma trasferita, varia dall’1% al 40%, mentre la sanzione minima verrebbe aumentata di 5 volte (euro 15mila) nel caso la somma risultasse superiore ad euro 50.000.

La modifica del limite, dai vecchi 12.500 euro agli attuali 5mila, riguarda pure il trasferimento degli assegni bancari, postali e circolari: oltre questa soglia, è vietata l’emissione di assegni sprovvisti di clausola di “non trasferibilità” e privi dell’indicazione del beneficiario o della sua ragione sociale. Inoltre, qualora gli assegni bancari e postali fossero emessi all’ordine del traente, sarebbe consentita unicamente la girata per incasso (apposizione della firma sul “retro”) alla banca o alle Poste – in altri termini, non è possibile girare a terzi l’assegno emesso “a me medesimo”. Le sanzioni previste per l’inosservanza della norma sono quelle già menzionate (supra).

L’obbligo di indicazione del nome del beneficiario, o della sua ragione sociale, è valido anche per l’emissione di vaglia postali e cambiari.

In ultimo, con riferimento ai libretti di deposito al portatore ed entro la data del 30 giugno 2011, dovranno essere estinti i libretti con saldo pari superiore al limite di 5.000 euro, ovvero ne sarà vietato il possesso a partire dal 1° luglio 2011. In alternativa, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali dovrà essere diminuito (dal portatore) al di sotto della stessa soglia. In caso di mancata osservanza della norma, la sanzione colpirà nella misura dal 20% al 40% del saldo sino a 50mila euro (estremo superiore escluso); se il saldo eguaglia o supera 50.000 euro, la sanzione verrà elevata dal 30% al 60%.

E’ possibile scaricare la legge 122/2010 dal sito www.gazzettaufficiale.it.

(per l’individuazione del titolare effettivo, la comunicazione di operazione sospetta e le sanzioni previste per il professionista in materia di lotta al denaro sporco si legga http://www.questidenari.com/?p=3600)

(per l’ulteriore abbassamento del limite al trasferimento del denaro contante fra privati introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si legga http://www.questidenari.com/?p=4922)

(per approfondimenti sulle limitazioni al trasferimento di denaro, libretti e titoli al portatore disciplinate dal D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si legga http://www.questidenari.com/?p=5193)

Euribor 3 mesi: le previsioni di agosto fino al 2013

Magari avrà contribuito pure il caldo vacanziero agostàno a questo clima un po’ surreale sui mercati finanziari, dove si continua a fuggire dai fondi liquidità ed obbligazionari breve termine (fonte: Morningstar.it) ma non si cercano approdi ad alto rischio, con l’eccezione delle obbligazioni governative dell’Europa periferica per le quali i risparmiatori si fanno tentare dall’opportunità del rimbalzo. Gli indici manifatturieri del vecchio continente sono tutti in crescita, ma i numeri trainati dalle esportazioni devono aver ingenerato la convinzione che i dati positivi risentano troppo dell’indebolimento della moneta unica europea.

Fatto sta che i test del CEBS, che avrebbero dovuto stressare i bilanci delle banche europee ma sembra abbiano fatto sorridere gli analisti per la mancata simulazione dei default sovrani e per una soglia di attenzione del Tier 1 troppo benevola, hanno contribuito a far volare i bancari di fine luglio assieme all’idea – piuttosto campata in aria – del lieto fine della crisi sistemica dei debiti pubblici.

Anche Trichet ha recitato il suo ruolo nella stessa conferenza a margine della riunione del consiglio direttivo Bce del 5 agosto: prima ottimista sulla ripresa economica ed assertore convinto della severità degli stress test, poi prudente sulla continuità nel tempo dell’andamento degli indicatori macro, di sicuro ha lasciato fermo il costo base del denaro all’1% ed i rimanenti tassi di riferimento (fonte: IlSole24Ore.com).

Come a dire che le banche europee, tutte rincuorate dagli stress test ad eccezione della tedesca Hypo Real Estate, della greca Ate Bbank e di 5 casse di risparmio spagnole, possono continuare a sbrigarsela da sole nel reperire i fondi necessari all’esercizio della loro attività fondamentale: il 2011 – anno in cui sarà raggiunto il picco massimo della restituzione dei capitali presi in prestito attraverso emissioni obbligazionarie, che furono valida soluzione al raffreddamento degli scambi di denaro ai tempi del credit crunch nel 2008 – per loro sembra lontanissimo.

Adesso il vero banco di prova per le banche, lontano dai laboratori dei modelli matematici, è rappresentato dal mercato, luogo economico ancora abbondante di liquidità ed in cui gli istituti di credito devono sopravvivere rifornendosi di denaro reciprocamente e attingendo dai risparmiatori attraverso le emissioni dei corporate bond.

Il prezzo della prima fornitura si chiama Euribor, e negli ultimi giorni sembra essersi addormentato. Rallentato il suo ritmo di crescita a livelli visti soltanto prima di luglio (ovvero prima che si desse inizio fattivamente all’exit strategy), a volte addirittura fermo, l’andamento del tasso interbancario conferma che sono lontani in tempi del dopo Lehman, quando le banche si guardavano in cagnesco.

Respirano i governi, che si augurano di non dover più intervenire a sostegno del sistema finanziario, e si ossigenano tutti coloro che hanno comprato casa col mutuo a tasso variabile: l’Euribor a 3 mesi, a cui molte quote interessi sono parametrate, ha fatto segnare il livello 0,905% a chiusura della prima settimana di contrattazioni di agosto. Le scadenze a 1, 6 e 12 mesi, inoltre, hanno fatto registrare rispettivamente i valori percentuali 0.649, 1.154 e 1.428 nello stesso venerdi 6.

E se la crescita dell’Euribor prosegue senza sostanziali variazioni rispetto al recente passato, continua pure la visione della crescita mite dello stesso tasso interbancario da parte degli operatori di mercato, con qualche rallentamento sulle scadenze più ravvicinate dell’anno corrente rispetto alle evidenze di un mese fa (http://www.questidenari.com/?p=2755).

Infatti, in termini di previsione e sempre alla data del 6 agosto 2010, i tassi impliciti nelle quotazioni dei contratti future sull’Euribor 3 mesi scambiati sull’Eurex hanno fatto segnare i seguenti livelli:

–        settembre 2010: 0,975% (era 1,01% nelle previsioni dello stesso periodo iniziale di luglio)

–        dicembre 2010: 1,075% (era 1,14% nelle previsioni di luglio)

–        marzo 2013: 2,04% (in rialzo rispetto al 2,015% di luglio).

(per le previsioni Euribor 3 mesi e i valori dell’Irs aggiornati a inizio settembre 2010 si legga http://www.questidenari.com/?p=2958)

Legge 120/10 – le contravvenzioni nel nuovo Codice della Strada

A 15 giorni di distanza dalla pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 entrerà in vigore nella parte dell’abbreviazione dei tempi di notifica della multa.

Dal 13 agosto 2010, infatti, le violazioni al Codice della Strada (http://www.questidenari.com/?tag=nuovo-cds) – commesse in data successiva all’entrata in vigore delle nuove norme sulla circolazione – saranno notificate a mezzo verbale entro i 90 giorni successivi all’infrazione. In caso di contestazione immediata, invece, viene introdotto il termine di 100 giorni per la notifica all’eventuale obbligato in solido (generalmente cointestatario dell’automezzo).

La possibilità di rateizzare la multa è stata sottoposta a diverse condizioni.

Anzitutto, il trasgressore – per una o più violazioni accertate contestualmente per importo superiore a 200 euro – deve essere titolare di un reddito (risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore ad euro 10.628,16 aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente.

La richiesta di rateizzazione deve essere inviata in carta semplice al Prefetto competente per territorio se la violazione al codice è stata accertata da Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, mentre la stessa domanda deve essere inviata al Sindaco del Comune se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale.

Col minimo di 100 euro per ogni rata, la dilazione non può superare le 12 rate se l’importo da pagare è inferiore a 2.000 euro, non può superare le 24 rate se l’importo da pagare è compreso tra 2.000 e 5.000 euro, e non può superare le 60 rate se l’importo da pagare supera i 5.000 euro.

Ma le novità del codice stradale riguardano pure il ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis del CdS).

A partire dalla data di notifica degli atti, il termine di fissazione dell’udienza non potrà eccedere i 30 giorni (60 giorni per i residenti all’estero che intendono ricorrere).

Il termine è ridotto a 20 giorni in caso l’opponente richieda la sospensione del provvedimento, che può essere disposta dal giudice solo per gravi e documentati motivi in prima udienza, ed è impugnabile in tribunale.

Inoltre, si ricorda che dal 1° gennaio 2010 è necessario versare il “contributo unificato” pari a 30 euro (o 70 euro per sanzioni superiori ad euro 1.500) ed acquistare marche da bollo per euro 8: dette somme saranno recuperate solo se il giudice accoglierà le ragioni del ricorrente.

Il ricorso al Giudice di Pace contro la contravvenzione può essere presentato dal trasgressore, dal proprietario del veicolo a cui è giunta la notifica, dal legale rappresentante della società a cui è intestato il veicolo, o dal genitore del minorenne.

L’impugnazione dell’atto deve avvenire – su carta libera – entro 60 giorni dalla notifica, ed è possibile richiedere l’archiviazione della sanzione, oppure la sua modifica in altra sanzione, o infine la rateizzazione della sanzione pecuniaria.

Il ricorso al Giudice di Pace comporta l’applicazione della sanzione minima in caso di mancato accoglimento; contro la sentenza è possibile ricorrere in Cassazione.

Il ricorso al Prefetto comporta l’applicazione della sanzione doppia in caso di rigetto; contro la sentenza è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

(per il termine a partire dal quale vengono abbreviati i tempi di notifica delle multe si legga anche la seconda Circolare del Ministero dell’Interno http://www.questidenari.com/?p=2857)

(per l’ottenimento di informazioni dalla rete Internet sull’esito del ricorso al Prefetto: http://www.questidenari.com/?p=3345)

(per approfondimenti sui tempi di notifica del verbale e sui tempi di pagamento della multa si veda http://www.questidenari.com/?p=3853)

(per i chiarimenti sulla rateizzazione delle multe forniti dalla Circolare 6535 del 22 aprile 2011 si legga http://www.questidenari.com/?p=4111)

Legge 120/10 – le sanzioni per eccesso di velocità previste dal Codice della Strada

Pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, la legge 120 mitiga la perdita dei punti patente per i conducenti che superano il limite massimo imposto alla velocità su strada, ma aumenta l’importo della sanzione pecuniaria.

Infatti, in base all’art. 142, 7°, il superamento del predetto limite entro i 10 km/h comporta l’applicazione di una sanzione da euro 38 a 155, mentre il superamento del limite tra i 10 ed i 40 km/h porta ad una multa tra i 155 ed i 624 euro (art. 142, 8°) ed alla perdita di 3 punti patente.

Scattano ulteriori sanzioni e conseguenze per coloro che si spingono oltre.

L’applicazione della sanzione pecuniaria tra 500 e 2.000 euro si associa alla perdita di 6 punti patente, alla sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, ed alla sospensione della patente da 8 a 18 mesi se lo stesso conducente incappa in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°), nel caso del superamento del limite tra i 40 ed i 60 km/h.

Infine, se il superamento del limite eccede i 60 km/h, la multa passa da 779 euro a 3.119, la decurtazione dei punti a 10, la sospensione del documento da 6 a 12 mesi, e si procede alla revoca della patente in caso lo stesso conducente incappi in ulteriore violazione entro i successivi 2 anni (art. 142, 9°-bis).

Considerata la difficoltà di sistemazione dei cartelli di preavviso ad almeno 1 km dalla postazione di rilevamento della velocità al di fuori dei centri abitati (si attende il decreto attuativo per i chiarimenti del caso), ed applicata la tolleranza prevista dal codice pari al 5% della velocità col minimo di 5 km/h, il limite effettivo di velocità è pari a 55 km/h in città e la sospensione della patente scatta a 96 km orari (50 + 5 a cui si aggiunge 41, “minimo” del superamento limite di cui al comma 9 dell’art. 142).

Tutte le sanzioni descritte sono raddoppiate se le violazioni vengono commesse alla guida dei seguenti veicoli:

–        autoveicoli o motoveicoli per trasporto merci pericolose (classe 1)

–        treni costituiti da autoveicolo e rimorchio (lettere h, i, l dell’art. 54, 1°)

–        autobus e filobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate

–        autocarri di massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, se adoperati per trasporto persone

–        mezzi d’opera viaggianti a pieno carico.

(per l’applicazione del vincolo della distanza tra il cartello di preavviso e la postazione di rilevamento della velocità si legga http://www.questidenari.com/?p=2857)