Segreto bancario: primi effetti di dissolvimento dei paradisi fiscali

Non è passato molto tempo da quando le autorità istituzionali europee e d’oltreoceano hanno maturato l’intenzione di intensificare la lotta alle attività finalizzate all’evasione ed elusione fiscale (http://www.questidenari.com/?p=925).

Le prime “crepe” in questo sistema – ideato per accordare tutela finanziaria alle minoranze come nel caso degli ebrei perseguitati dal Terzo Reich, ma che inevitabilmente si presta ad essere utilizzato per nascondere soldi provenienti da attività esercitate in assenza di adempimento agli obblighi fiscali – sono riconoscibili nell’assalto agli uffici del Fisco USA operato da contribuenti intenzionati a regolarizzare la loro posizione riportando i soldi in Patria (Fonte: Corriere.it). Tanto è vero che gli uffici americani sono stati costretti a predisporre dei moduli on line invitando i contribuenti a non accalcarsi agli sportelli.

Il tutto è conseguenza degli accordi ultimi tra il Governo americano, la Confederazione elvetica ed il colosso bancario UBS, dichiaratosi disponibile a consegnare circa 10.000 nominativi di clienti nordamericani sospettati di non aver versato le tasse (Fonte: IlSole24Ore). La banca svizzera, che aveva già pagato una multa per 780 milioni di dollari, ha visto subito il proprio titolo guadagnare +2% sulla piazza di Zurigo a seguito del patteggiamento.

E sempre in tema di sospetta evasione collegata ai caveau svizzeri, poche ore fa si è appresa la notizia che l’azione legale, inerente questioni di eredità contesa, avviata da Margherita Agnelli (figlia dell’Avvocato) nei confronti di Marella Agnelli, ha prodotto l’apertura di un’inchiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il patrimonio finito nel mirino del Fisco italiano ammonterebbe ad una cifra di poco inferiore ai 2 miliardi di Euro, di cui circa 1 miliardo depositato in Svizzera (Fonte: Ilsole24Ore).

Guida al lavoro occasionale

Nell’ambito della campagna di legalità sul lavoro accessorio e occasionale promossa dalla direzione regionale Inps Lazio, è stata distribuita una guida in cui si delinea il sistema dei “buoni” con valore nominale pari a 10 Euro ciascuno.

Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, non riconducibili a contratti di lavoro, vengono pagate attraverso detti voucher col limite economico di € 5.000 per i compensi percepiti dal prestatore di lavoro, nel corso dell’anno solare, da parte di ciascun singolo committente (mentre per i percettori di prestazioni integrative di salario o sostegno al reddito come cassintegrati e lavoratori in mobilità, detto limite si abbassa ad € 3.000). Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

E’ garantita la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail: il valore nominale comprende i contributi Inps (13%) e l’assicurazione Inail (7%), ovvero il valore netto del voucher da 10 Euro è pari a 7,50 Euro una volta sottratto il compenso al concessionario (Inps) del 5%. Tuttavia, nel caso di prestazioni svolte per imprese familiari, trattandosi di prestazione di lavoro dipendente, il valore netto scende ad € 5,80.

I buoni cartacei acquistati dal committente presso le sedi Inps (o anche per via telematica dal sito Inps), e non utilizzati, sono rimborsabili a mezzo restituzione presso le stesse sedi, mentre la riscossione dei buoni da parte dei lavoratori può avvenire presso un qualsiasi ufficio postale.

Per ulteriori informazioni a cui fossero interessate le categorie di studenti, pensionati, casalinghe e disoccupati, è possibile contattare la linea gratuita

CONTACT CENTER INPS – INAIL
803.164

I bond sorpassano l’equity

A chi di voi ha avuto la fortuna di frequentare un bravo promotore finanziario, sarà capitato – almeno inizialmente – di sentirsi proporre la pianificazione finanziaria.

Questa metodologia d’investimento, facendo uso di valutazioni basate sulle informazioni più disparate, anche psicologiche, conclude molte volte per la scelta di strumenti finanziari ad elevato rischio (le azioni, per brevità) solo se associati ai personali obiettivi di spesa di lungo termine. La motivazione, radicata su consolidate ed elaborate rilevazioni empiriche, si lega alla performance di lungo periodo delle azioni che ha sempre superato – e di molto – i risultati dei rimanenti strumenti.

Difatti le azioni, lungo un arco temporale molto ampio, rappresentano il capitale societario, sommato alle riserve di utili accantonati negli anni, su cui assai poco possono influire le informazioni (o anche i rumors di mercato) apportatrici di variazioni istantanee dalla natura puramente emotiva.

Se queste sono le premesse, allora iniziate a tenervi forte alla poltrona: i più recenti studi statistici mostrano che, nell’arco temporale limitato agli ultimi 40 anni, le obbligazioni non soltanto presentano minori oscillazioni dei corsi, cosa del tutto prevedibile, ma addirittura hanno performance superiori a quelle azionarie!

Ciò a dire che il mercato dei bond, oltre a salvaguardare le coronarie degli investitori che non amano le “montagne russe” tipiche dell’equity, premia maggiormente i suoi frequentatori di quanto facciano gli altri mercati.

Nel dettaglio, uno studio del gruppo Morningstar paragona le performance annualizzate dei due strumenti alla scadenze da 1 a 40 anni (a step di 5 e poi 10 anni) e porta a concludere che solo nel lunghissimo termine (dal gennaio del 1926 al marzo di quest’anno) non vi è alcun dubbio sull’accordare la preferenza alle azioni.

Ma voi avete soldi da investire per il 2050?

Acquisto e cessione macchinari nel decreto legge 78/09 e nella legge di conversione

A differenza di quanto avvenuto in passato, è rivolta anche alle imprese di nuova costituzione l’agevolazione prevista dal Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009 (http://www.questidenari.com/?p=925) relativa alla deduzione fiscale per l’acquisto di macchinari.

Ciò significa che, ai fini IRES e IRPEF, pure le start up costituite nella forma di società di capitali potranno beneficiare del risparmio fiscale – pari alla metà dell’aliquota fiscale (13,75%) moltiplicata per il costo d’acquisto dei macchinari e delle apparecchiature – da computare nel saldo delle imposte dell’anno di acquisto. L’incentivo spetta alle società costituite entro il limite temporale del 30 giugno 2010 anche quando, entro lo stesso termine, i macchinari non fossero ancora operativi.

Qualora l’azienda neo-costituita dichiarasse una perdita fiscale, e pertanto detta perdita venisse aggravata dall’operazione di acquisto, la stessa potrebbe essere portata a nuovo senza limiti temporali (Fonte: IlSole24Ore).

Il 3° comma dell’art. 5 del D.L. (Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze), inoltre, prevede la decadenza dal beneficio se il macchinario viene ceduto entro la fine dell’esercizio successivo a quello di acquisto – ovvero entro il 31.12.2010 per gli acquisti del 2009, ed entro il 31.12.2011 per gli acquisti del 2010. La legge di conversione del 3 agosto 2009 n° 102 all’art. 3 bis, sempre in merito alla perdita del bonus, ha aggiunto l’ipotesi della cessione a stabili organizzazioni al di fuori dello spazio economico europeo.

Nella fattispecie della cessione sono da ricomprendere (Fonte: IlSole24Ore) le assegnazioni ai soci e l’autoconsumo dell’imprenditore individuale, mentre ne sono esclusi i trasferimenti di beni effettuati a seguito di operazioni societarie neutrali come fusione, scissione e conferimento d’azienda.

Il costo del denaro resta fermo ai minimi

Nulla di nuovo all’ombra dell’Eurotower: il tasso di riferimento rimane all’1%, come invariati rimangono pure gli altri tassi sulle operazioni di rifinanziamento e sui depositi presso l’istituto.

Ed immutate rispetto al recente passato rimangono le affermazioni, rilasciate oggi in conferenza stampa, da parte del presidente Trichet che ribadisce il clima di grande incertezza riguardo all’assetto economico globale negli sviluppi prossimi, parlando di “graduale ripresa” per l’anno 2010.

Le misure di sostegno all’economia dell’Eurozona adoperate fino ad oggi, difatti, sono considerate sufficienti e facilmente revocabili (exit strategy) quando il sistema riprenderà a produrre su livelli più elevati reddito ed occupazione, e sarà necessario ridimensionare l’attuale livello di liquidità (http://www.questidenari.com/?p=788).

Fonte: IlSole24Ore

Provvedimenti anticrisi

Ieri il presidente Napolitano ha firmato il pacchetto anticrisi le cui direttrici fondamentali sono riportate sul sito web de “IlSole24Ore”.

Fra le disposizioni di rilievo della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri si può trovare:

–        intensificazione del contrasto ai paradisi fiscali (art. 12), in ottica di cooperazione amministrativa fra Stati europei (http://www.questidenari.com/?p=147), finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza fiscale. Vengono inasprite le misure sanzionatorie che colpiscono le attività di evasione ed elusione fiscale internazionale. L’agenzia delle entrate, in coordinamento con la Guardia di Finanza, istituirà un’apposita unità speciale

–        riduzione, da 11 a 9 mesi, del termine a disposizione degli Agenti della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 15, commi da 3 a 5)

–        fissazione del limite massimo di 1 giorno lavorativo, successivo alla data di versamento, per la valuta del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art. 2, comma 1). Il termine si estende a 3 giorni per gli assegni bancari

–        fissazione del limite massimo di 4 giorni lavorativi, successivi alla data di versamento, per la disponibilità del beneficiario nei casi di emissione assegni circolari e disposizione bonifici (art 2, comma 1). Il termine si estende a 5 giorni per gli assegni bancari (ma tornerà a 4 giorni a partire dal 1° aprile 2010 )

–        fissazione del tetto pari allo 0,5% trimestrale, da calcolarsi sull’importo affidato, per il costo del servizio di messa a disposizione delle somme concesse a credito dalle banche (art. 2, comma 2): tale disposizione è finalizzata a rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto

–        obbligo di risarcimento per il cliente, gravante sulla banca surrogata, per il ritardo nel perfezionamento dell’operazione di surrogazione per mutui immobiliari da perfezionarsi entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria (art. 2, comma 3). La misura del risarcimento è fissata all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo

–        revisione in aumento dei coefficienti di ammortamento per le imprese (ammortamento accelerato), al fine di tenere in diversa considerazione l’utilizzo nei processi produttivi dei macchinari tecnologicamente più innovativi, ovvero a maggior risparmio energetico (art. 6)

–        esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa per il 50% del valore degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007). L’agevolazione è revocata se i beni vengono ceduti (art. 5). Per ulteriori approfondimenti sulla “detassazione degli utili reinvestiti in macchinari” si veda FiscoOggi, come anche sui dibattiti passati in ordine alla detassazione sul reinvestimento utili societari si legga http://www.questidenari.com/?p=333

–        aumento della quota deducibile, per le banche e altri istituti finanziari, relativamente alla svalutazione dei crediti in sofferenza dallo 0,3% allo 0,5% (art. 7). Contemporaneamente viene modificata la durata del periodo di deduzione dell’importo delle svalutazioni dei crediti che eccedono il limite, relativamente all’ammontare che supera la media dei crediti erogati nei due periodi di imposta precedenti.